REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29918/2014 proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Procuratore Speciale, pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
S.U.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 638/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, del 27/02/2014, depositata il 11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Motivazione

Equitalia Centro spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Abruzzo n. 638/2014/00, depositata l'11.6.2014. La CTR, rigettando l'appello proposto dalla società concessionaria contro la sentenza che aveva annullato due intimazioni di pagamento indirizzate a S. U., ha ritenuto che a fronte dell'accertata impossibilità di verificare la corrispondenza delle notifiche prodotte dalla concessionaria alle cartelle prodromiche, fosse irrilevante la questione della ritualità delle notifiche delle cartelle, nemmeno in discussione, proprio in ragione della mancata produzione delle cartelle al fine dimostrare la corrispondenza delle notifiche alle cartelle medesime.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

La società Equitalia Centro spa prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Deduce che essa concessionaria non aveva alcun obbligo di produrre l'originale delle cartelle, essendo tenuta unicamente alla conservazione della matrice con la relazione dell'avvenuta notificazione o della ricevuta in caso di spedizione a mezzo posta. Era dunque sufficiente la produzione dell'avvenuta notifica delle cartelle per attestare la regolarità della notificazione, peraltro eseguita nel pieno rispetto dei principi espressi da questa Corte.

Il ricorso è inammissibile.

La parte ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che, lungi dal richiedere la produzione degli originali delle cartelle di pagamento propedeutiche all'emissione delle intimazioni di pagamento notificate alla S., ha rilevato che non vi era prova della corrispondenza fra le notifiche prodotte e le cartelle che l'ente di riscossione aveva omesso di produrre, non consentendo in alcun modo di verificare la corrispondenza fra le notifiche e gli atti presupposti. Nella sentenza impugnata non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione di legge omologa a quella prospettata, non avendo la CTR affatto preteso il deposito dell'originale delle cartelle, ma semplicemente la prova della riferibilità delle notifiche prodotte dal concessionario alle cartelle di pagamento, mancando le quali era evidentemente impossibile collegare il numero della cartella alla notifica.

Ciò che si collega al principio, anche di recente affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale costituisce "precipito interesse dell'esattore, nonchè preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fusi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali" - cfr. Cons. Stato, n. 5410/2015.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 16 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2016


 

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