REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1956-2010 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell'avvocato D'AMMANDO FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMMANDO MAURIZIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TERNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA FURIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 290/2009 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/05/2009 R.G. N. 305/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;
udito l'Avvocato TARTAGLIA FURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 maggio 2009, la Corte d'Appello di Perugia, confermava la decisione con cui il Tribunale di Terni rigettava la domanda proposta da C.M. nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Terni, sua datrice di lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biopsichico, per non aver mai fruito del riposo compensativo che il D.P.R. n. 333 del 1990, art. 49, prevede sia concesso, in una con la relativa indennità, a fronte dei turni di reperibilità svolti in coincidenza con le giornate festive.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto coerente con l'interesse del lavoratore una interpretazione della norma in questione, che, nel silenzio della stessa circa le modalità di fruizione del riposo compensativo, rimetta ai lavoratori stessi la valutazione della convenienza della fruizione del medesimo, implicante, stante il perdurante obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, il prolungamento dello stesso nelle residue giornate lavorative e la subordini alla richiesta del lavoratore medesimo, nella specie mai avanzata.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il lavoratore, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'Amministrazione, che ha poi presentato memoria.

Motivazione

Con l'unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., comma 3, in relazione agli artt. 32 e 35 Cost., nonchè del D.P.R. n. 333 del 1990, art. 49, in una con il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale l'incongruità, alla luce dei principi costituzionali, dell'interpretazione che, conformemente all'orientamento espresso da questa Corte nella pronunzia n. 27477 del 19.11.2008, la Corte territoriale medesima ha accolto relativamente alla previsione concernete la fruibilità del riposo compensativo a fronte del servizio di reperibilità reso in giornata festiva, che quella fruibilità subordina alla richiesta del beneficio da parte dell'interessato, sollecitando questa Corte ad estendere a tale peculiare fattispecie il principio di diritto enunciato in via generale con riguardo al lavoro festivo (cfr. Cass. 9.9.1991, n. 9468) per il quale il sacrificio del mancato riposo settimanale e l'usura psicofisica che esso comporta costituisce titolo autonomo di specifico risarcimento senza necessità di ulteriore prova, potendo pertanto, in difetto di criteri legali, essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative.

Il motivo predetto non merita accoglimento nella misura in cui prospetta, in relazione all'ipotesi dell'espletamento del servizio di reperibilità, correttamente riguardata come peculiare species della prestazione lavorativa, in coincidenza con una giornata festiva senza fruire del previsto riposo compensativo, la configurabilità di un danno in re ipsa, tale da non richiedere la prova della sua sussistenza e liquidabile dal giudice in via equitativa. La posizione espressa dal ricorrente non trova, infatti, riscontro nell'interpretazione cui, superando il precedente arresto al quale si era richiamata la Corte territoriale, questa Corte è pervenuta con le successive pronunzie in termini (cfr., da ultimo, Cass. 28.6.2011, n. 14288) ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo cui "La reperibilità prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dal giudice nonchè il diritto ad un giorno di riposo compensativo, che non è riconducibile, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all'art. 36 Cost., ma la cui mancata concessione è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psicofisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della specifica deduzione e della prova".

Ed è evidente come, nella specie, tale onere di deduzione e prova del pregiudizio concreto sofferto in conseguenza della limitazione del diritto al riposo nel giorno festivo, pacificamente verificatasi per effetto della mancata concessione del riposo compensativo, non sia stato assolto dal ricorrente che, anzi, erroneamente, alla stregua dell'interpretazione accolta da questa Corte, lo assume come presupposto:

Il ricorso va dunque rigettato con compensazione delle spese, in considerazione del progressivo assestarsi degli indirizzi giurisprudenziali sul punto, consolidatisi successivamente alla presentazione del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2015.


 

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