LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA Presidente
" Claudio FANCELLI Rel. Consigliere
" Luigi Francesco DI NANNI "
" Giovanni Battista PETTI "
" Mario FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOFFALDANO PIETRO, elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele 229, presso lo studio dell'avvocato Marco Donvito, difeso dall'avvocato Bruno Muciaccia, giusta delega in atti;
Ricorrente
contro
MOTOCLUB GUBBIO, PANNACCI ARDICINO, PICCOTTI WALTER;
Intimati
avverso la sentenza n. 73/95 della Corte d'Appello di Perugia emessa il 02/02/95 e depositata il 30/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/96 dal Relatore Consigliere Dott. Claudio Fancelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fabrizio Amirante che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 marzo 1995 la Corte d'Appello di Perugia rigettava l'impugnazione proposta da Toffaldano Pietro nei confronti del Motoclub di Gubbio, Pannacci Ardicino e Piccotti Walter avverso la sentenza 21 giugno 1991 del locale Tribunale che aveva respinto la domanda dal primo avanzata rispettivamente contro il Motoclub, il suo presidente e il direttore di gara per il risarcimento dei danni conseguenti a collisione avvenuta il 26 luglio 1981 nel corso di una gara di sidercross organizzata dal predetto Motoclub.
A fondamento della domanda il Toffaldano, partecipante alla gara, aveva dedotto che l'incidente era stato causato dal polverone esistente, per omessa grave negligenza degli organizzatori che non avevano provveduto a bagnare adeguatamente la pista.
Nel motivare la sentenza di rigetto la Corte osservava tra l'altro:
a) che non avevano rilievo a fini probatori le fotografie e le recensioni giornalistiche relative all'incidente;
b) che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere provata la condotta omissiva del mancato annaffiamento della pista prima della gara;
c) che non era stata fornita la prova dell'esistenza di un rapporto causale tra tale pretesa condotta omissiva e l'evento dannoso, tanto sotto il profilo della regola generale del neminem laedere di cui all' art. 2043 c.c. , quanto in relazione all'eventuale applicabilità dell'art. 2950 c.c. qualora dovesse ritenersi pericolosa l'organizzazione della gara.
Avverso detta decisione il Toffaldano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Gli intimati non si sono costituiti.

Motivazione

Con il primo motivo di ricorso si censura - sotto il profilo della violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. , degli artt. 2697, 2712 c.p.c. e del vizio di motivazione - la legittimità dell'esclusione della rilevanza processuale dei documenti prodotti (foto e recensioni giornalistiche), della omessa ponderazione dei verbali di sommarie informazioni assunte in sede penale e delle deposizioni dei testimoni di parte attrice ritenuti "poco credibili".
Secondo il ricorrente da tali documenti emergeva l'attendibilità dei testi e quindi la responsabilità degli organizzatori della gara di sidercross per avere omesso di bagnare adeguatamente la pista, sicché ne era derivato il "polverone" che riducendo la visibilità aveva cagionato l'incidente de quo.
Con il secondo motivo, strettamente connesso con il precedente, si sostiene che il giudice di appello avrebbe, in violazione dell'art. 2697 in relazione all'art. 115 c.p.c. , nonché con motivazione carente, illegittimamente ritenuto non assolto l'onere probatorio dell'attore malgrado la documentazione e le testimonianze predette.
Entrambi i motivi sono infondati.
Non sussiste, infatti, alcuna violazione dell'art. 115 c.p.c. e di conseguenza dell'art. 2697 c.c. poiché dagli stessi motivi di impugnazione non emerge alcuna sostanziale contestazione configurabile come violazione del principio dispositivo della prova e dell'onere probatorio, avendo il giudice a quo posto a fondamento della decisione la prova proposta dalle parti da esso valutate secondo il suo prudente apprezzamento sia in ordine alla loro attendibilità sia in relazione al loro rilievo processuale.
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 116 c.p.c. , e alla affermata esistenza di vizi della motivazione, si deve ribadire il principio, ormai pacifico in giurisprudenza, secondo il quale nell'ambito dei suoi poteri discrezionali compete esclusivamente al giudice di merito la individuazione delle fonti del proprio convincimento, mediante la valutazione dell'attendibilità e concludenza delle prove acquisite e la scelta in conseguenza di quelle idonee a giustificare il giudizio, dandone congrua, anche se succinta, giustificazione, senza essere, peraltro, tenuto a motivare dettagliatamente in ordine a tutti gli elementi probatori acquisiti, quando la valutazione della loro mancanza di rilevanza è, comunque, desumibile, anche se per implicito, dagli argomenti posti a fondamento della decisione (tra le tante Cass. n. 7062 del 1986, n. 3034 del 1986).
Nella specie il punto decisivo da accertare ai fini della responsabilità degli organizzatori della corsa era se costoro avessero adottato tutte le precauzioni e le cautele del caso e, in particolare, se avessero adeguatamente innaffiato la pista polverosa.
Orbene, i giudici di appello hanno chiaramente motivato sulla infondatezza dell'addebito mosso dall'attore ai convenuti (pista non adeguatamente bagnata), rilevando con un tipico giudizio di merito, il cui riesame è precluso in sede di legittimità, che a fonte di generiche, imprecise e contraddittorie deposizioni dei testi dell'appellante - e quindi implicitamente ricomprendendo anche la documentazione cui tali deposizioni facevano riferimento - stavano le deposizioni univoche e dettagliate dei testi di controparte, attraverso le quali era stato possibile accertare non solo che la pista era stata bagnata con autobotte prima della gara, ma addirittura che la partenza era stata ritardata perché la pista si presentava più bagnata del necessario e che comunque i concorrenti, prima della partenza, avevano effettuato un giro di ricognizione della pista senza formulare riserve od obiezioni.
Quindi motivatamente quanto risultante dalle foto prodotte dall'appellante (a prescindere dalla esistenza di una contestazione di controparte al riguardo) è stato ritenuto non idoneo, per evidente equivocità del fatto raffigurato, a suffragare la prova della pretesa omessa o inadeguata innaffiatura della pista.
E' infondato anche il terzo motivo con il quale il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2049 e 2050 c.c.
Egli sostiene che nel caso si trattava di un'attività pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c. in cui la giurisprudenza da un lato non richiede una rigorosa prova del nesso di causalità, dall'altro impone all'esercente l'attività stessa, e quindi agli organizzatori della gara, di fornire la prova liberatoria di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento dannoso.
Correttamente i giudici di appello, sia pure incidentalmente, hanno ricordato che nell'attività agonistica c'è accettazione del rischio da parte dei gareggianti, per cui i danni da essi eventualmente sofferti nell'occasione rientrammo nell'alea normale e ricadono sugli stessi; di talché è sufficiente che gli organizzatori - al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità - abbiano predisposto le cose in maniera regolare e cioè in maniera di contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva apprestando le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (Cfr. Cass. n. 2414 del 1968).
Nella specie è stato positivamente accertato dal giudice a quo, con apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie - insindacabile nel giudizio di legittimità siccome adeguatamente motivato - non solo che gli organizzatori non hanno posto in essere il comportamento antigiuridico loro addebitato, ma anche che l'evento è da ascrivere al fatto che due sidercross si erano agganciati rimanendo in mezzo alla pista mentre sopraggiungevano gli altri concorrenti, tra i quali l'attore.
L'evento de quo era, dunque, inquadrabile nel normale rischio di siffatte competizioni e non in condotte omissive degli organizzatori quali una difettosa preparazione della pista, per cui perdono qualsiasi rilevanza le obiezioni sollevate con il motivo in esame, anche per l'accertato difetto del rapporto di causalità tra l'attività organizzativa e l'evento.
In definitiva il ricorso va rigettato.
Non si provvede in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, non essendosi gli intimati costituiti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 14 giugno 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 FEBBRAIO 1997.


 

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