REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
L’anno 2019, il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 9,00, all’udienza tenuta dal G.O.T., avv. Giuseppe Maria Orlando, viene chiamata la causa iscritta al N. 4131/15 R.G., promossa
da
P. F. elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via S.Anna I^ Tronco n. 49/G presso lo studio dell’avv. Maria Luisa Votano, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti,
- Attore
contro
AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI-MELACRINO-MORELLI”, in legale rappresentante pro tempore, P.IVA 01367190806, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Prolungamento Aschenez n. 64, presso l’Avv. Aldo Labate, dal quale è e rappresentata e difesa per mandato in atti,
- Convenuta
sono comparsi l’avv. Maria Luisa Votano per l’attore F. P. e l’avv. Domenico Francesco Meduri per delega dell’avv. Aldo Labate nell’interesse della convenuta Azienda Ospedaliera “Bianchi- Melacrino-Morelli”.
I predetti procuratori precisano le proprie conclusioni, riportandosi agli atti precedenti ed ai verbali di causa, chiedendo l’integrale accoglimento delle domande ed eccezioni ivi formulate.
Il G.O.T.
visto l’art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discute oralmente la causa, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi; chiedono l’integrale accoglimento delle domande ed eccezioni ivi formulate, con rigetto delle domande di controparte e vittoria di spese e compensi di lite.
Il G.O.T.
dopo essersi ritirato in camera di consiglio, dato atto che alle ore 14,50 non sono presenti i procuratori delle parti, emette la seguente sentenza, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e depositando la contestuale motivazione
IL G.O.T.
(avv. Giuseppe Maria Orlando)

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L’esplicazione dell’iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 4931/14, 12123/13, 8667/11).
L’art. 16 bis, c. 9 octies del DL n. 179/2012 (aggiunto dall’art. 19, c. 1, lett. a, n. 2-ter, DL n. 83/2015 n. 83), inoltre, dispone che i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche siano redatti in maniera sintetica.

Svolgimento del processo

I. Con atto di citazione ritualmente notificato alla Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” (di seguito anche solo A.O.), il Sig. F. P. ha adito questo Tribunale, rappresentando:
- che il _______ aveva subito un greve incidente stradale, a seguito del quale era stato trasportato da una ambulanza del “118” presso l’A.O. convenuta;
- che, avendo riportato una “frattura scomposta 3° prossimale tibia sx e 3° prossimale peroneale, fratture costali multiple”, in data_______ era stato sottoposto ad un intervento chirurgico;
- che subito dopo il predetto intervento era insorta una febbricola, curata con terapia antibiotica, dolenzia persistente ed è comparsa una tumefazione alla gamba sinistra oltre, a partire dal luglio successivo, da una fistola con fuoriuscita di materiale purulento;
- che, nel novembre 2012, non essendo guarita la fistola, egli si era rivolto alla Casa di Cura “Villa Stuart” di Roma dove gli venne diagnosticata una “Osteomielite in frattura meta-diafisaria prossimale della tibia sx in trattamento;
- che, a seguito di ciò, egli era stato stato sottoposto a successivi interventi (gennaio e giugno 2013) e che gli esiti della frattura si erano tramutati in “pseudoartrosi con concomitante dismetria dell’arto inferiore sx di 12 mm”.
In ragione di ciò, ritenendo la struttura ospedaliera responsabile, il Sig. P. ha evocato in giudizio la stessa, formulando le seguenti domande: “voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la responsabilità per colpa, ex art. 2043 C.C., a carico dei sanitari appartenenti al reparto di Ortopedia e Traumatologia della Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, che hanno assistito il Sig. P. e praticato l’intervento in data _______, in solido con la medesima struttura pubblica, ex art. 1128 C.C. ed in relazione all’art. 1176 C.C.; voglia, in conseguenza, condannare la stessa Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, a risarcire il danno causato all’attore Sig. P. F. così quantificato: - per l’invalidità permanente, riconducibile al danno iatrogeno e determinata nella misura del 12%, € 36.733.56, (valore punto € 3.061,13 X 12 punti); Per invalidità temporanea totale, protrattasi per 465 giorni, € 44.640,00 (€ 96,00 per dì); Per invalidità temporanea parziale al 75%, protrattasi per 12 giorni, € 864,00; Per invalidità temporanea parziale al 50%, protrattasi per 24 giorni, € 1.152,00; Per danno morale e pretium doloris € 10.000,00; E così, in totale, quantificato in € 84.023,00 (ottantaquattromilaventitre/00), oltre rivalutazione ed interessi dalla data del primo ricovero al soddisfo ed alle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver percepito le seconde; Voglia inoltre, in via preliminare, condannare la convenuta Azienda Ospedaliera al pagamento delle spese di mediazione”.

Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata all'udienza del 13 aprile 2016, l’A.O. convenuta ha contestato tutte le deduzioni di parte attrice, sia riguardo all’an debeatur che al quantum, chiedendo l’integrale rigetto delle domande.
Sono state scambiate le memorie ex art. 183 c. VI del codice di rito, la causa è stata istruita, oltre che attraverso la documentazione versata in atti dalle parti, con una Consulenza Tecnica disposta d’Ufficio.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, le parti hanno discusso la causa oralmente.

Motivazione

II. Ricostruito in questi termini, per quanto in estrema sintesi, l oggetto del processo e la posizione delle parti, non pare superfluo chiarire subito come l articolo , comma 1, della Legge n. 189 del 2012 (Balduzzi) - là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale - comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (Cassazione civile,17/04/2014 n. 8940, Tribunale Reggio Calabria, 01/10/2019 n. 1316, Tribunale Milano sez. I, 02/03/2018, n. 2501, ma anche Tribunale Milano sez. I, 23/07/2014, n. 9693).

In punto di diritto si osserva che - in via generale - l’accettazione del paziente in ospedale (tanto ai fini di un ricovero, quanto ai fini di una visita ambulatoriale) comporta la conclusione di un contratto atipico: il c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che comprende prestazioni primarie di carattere medico-sanitario, ma anche prestazioni accessorie quali vitto, alloggio, assistenza.
Nelle controversie di responsabilità medica, pertanto, incombe sull'attore la prova dell'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (tra le altre, Cassazione civile sez. III, 13/10/2017, n.24073, Cassazione civile, 26/07/2017, n.18392, Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n. 577).
Le strutture sanitarie, inoltre, sono chiamate a rispondere anche di eventuali errori del personale medico, ai sensi dell’art. 1228 c.c., trattandosi di operato dei propri ausiliari necessari.


III. Ai fini di una corretta soluzione del caso che ci occupa, in buona sostanza, è necessario verificare l'esistenza del contratto, la sussistenza un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della A.O. convenuta e, in caso di risposta affermativa, se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
La costituzione del rapporto contrattuale appare pacifica e, comunque, non viene contestata dalla convenuta.
Parte attrice ha assolto, in parte, all’onere probatorio su essa incombente, versando in atti la documentazione medica attestante (a) il ricovero presso l’A.O. convenuta e gli interventi medici operati nel corso dello stesso e (b) gli accertamenti ed interventi successivi.
Sulla scorta di questa copiosa allegazione, il GI ha disposto una consulenza tecnica, con ordinanza del 19 gennaio 2017, conferendo al dott. Gabriele Napolitano un mandato piuttosto chiaro:
1) esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, visitato P. F., esperita ogni altra eventuale indagine clinico-strumentale specialistica reputata indispensabile, riferisca il CTU, quali siano patologie gravanti su parte attrice;
2) indichi il CTU se i trattamenti eseguiti presso l’istituto convenuto a partire dal _____, ed in particolare l’intervento chirurgico del ______, siano stati eseguiti osservando i protocolli previsti, chiarendo se possano riscontrarsi elementi di imperizia di imprudenza o di negligenza (in relazione alla tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.); rilevi e descriva eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nella esecuzione del trattamento, indicando quali rimedi siano stati adottati (ovvero fossero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse, avuto riguardo alle condizioni di salute del P.;
3) dica quali patologie sono insorte dopo l’intervento e chiarisca quali di esse siano direttamente riconducibili al trattamento e quali ad altre cause, specificamente individuate, anche in relazione alla storia clinica dell’attore, tenendo quindi conto sia del sinistro stradale intervenuto in data _______, sia degli interventi medici successivamente effettuati presso altri istituti non evocati in questo giudizio;
4) indichi la durata dell’inabilità assoluta e relativa (riconducibile ai soli trattamenti praticati presso l’istituto convenuto) e dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
5) nella quantificazione del danno di cui ai precedenti punti, il CTU detragga la percentuale di danno eventualmente esistente già all’epoca dell’intervento chirurgico, ivi compresa quella derivante dal sinistro stradale del _______, e non tenga conto di patologie eventualmente riconducibili ad altri e successivi interventi.
Del resto, autorevole giurisprudenza di legittimità ritiene che, in ispecie nelle ipotesi di accertamento della responsabilità medica, tenuto conto della necessità di peculiari conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo in relazione alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, “la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cassazione civile, 26/02/201 n. 4792).

IV. L’elaborato peritale depositato dal CTU si è concretizzato in una relazione comprensibile ed esaustiva, che appare come il condivisibile risultato di un’apprezzabile indagine tecnica fondata sulla visita medica espletata sulla persona dell’attore e sull’attenta analisi degli atti di causa e della documentazione contenuta nei fascicoli di parte.
Il dott. Napolitano ha risposto ai quesiti demandatogli nei seguenti termini:
1) Il sig. P. F. è affetto da “Esiti dismorfico-disfunzionali di frattura scomposta pluriframmentaria epifisio-meta-diafisaria prossimale di tibia e perone a sinistra complicata da osteomielite ed esitata in pseudoartrosi; Esiti algici di fratture costali multiple (dalla II alla VII) a sinistra; Disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve.
2) I trattamenti eseguiti presso l’istituto convenuto (A.O. “B.M.M.” di RC) a partire dal ______, ed in particolare l’intervento chirurgico del _________, sono stati eseguiti osservando i protocolli previsti ed utilizzando idonei mezzi di sintesi, senza che si siano riscontrati elementi di imperizia di imprudenza o di negligenza (in relazione alla tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc); le difficoltà sopravvenute nell’esecuzione del trattamento post-operatorio, tuttavia, sono state legate ad un’ “infezione ospedaliera” contratta, presumibilmente, per una colpevole rottura della catena virtuosa delle procedure di asepsi peri-intra e post-operatoria riconducibile a con-dotte negligenti e/o imprudenti e/o imperite del personale sanitario o comunque a scarsità di igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate;
3) Le patologie insorte dopo l’intervento ed, in particolare, l’osteomielite dei monconi ossei della tibia sinistra e le sue complicanze dismorfico-disfunzionali sono direttamente riconducibili al succitato trattamento chirurgico effettuato presso l’istituto convenuto (A.O. “B.M.M.” di RC) in data _________ e non addebitabili agli interventi medici successivamente effettuati presso altri istituti non evocati in questo giudizio.
Le conclusioni, precedute da un iter argomentativo assolutamente logico e coerente, sono state oggetto di osservazioni da parte dei CTP, alle quali il perito d’ufficio ha risposto in maniera puntuale e convincente.
Esse appaiono esaustivamente argomentate e questo decidente condivide pienamente e fa proprio quel consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte; non è necessario, quindi, che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cassazione Civile n. 1815 del 02.02.2015, Cassazione Civile n. 282 del 09/01/2009, Cassazione Civile n. 8355 del 03/04/2007, Cassazione Civile n. 12080 del 13/09/2000).

Tenuto conto di ciò e del criterio del “più probabile che non”, in conclusione, va certamente dichiarata la responsabilità dell’A.O. “Bianchi-Melacrino-Morelli” e riconosciuto il consequenziale diritto dell’attore all’integrale risarcimento dei danni subiti sotto il profilo del cd. danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso.

V. In ordine alla quantificazione dei danni, che non possono che essere liquidati in via equitativa, il dott. Napolitano ha spiegato che la complicanza osteomielitica “ha prodotto, quindi, una serie di evidenti complicanze intermedie (cefalee, iperpiressie e vertigini, gravi sindromi algico-disfunzionali della gamba di sinistra, etc...) oltreché la necessità di nuovi ricoveri ospedalieri e d’immobilizzazioni forzate per cui ha provocato un danno differenziale (rispetto alla stabilizzazione clinica di una simile frattura trattata correttamente e senza complicanze) …”.
Il Danno Biologico Temporaneo è stato individuato in giorni 90 per quello assoluto, in ulteriori giorni 90 per quello parziale al 75% ed in giorni 150 per quello parziale al 50%, mentre i postumi invalidanti sono stati quantificati nella misura del 7%, quale differenza tra quelli effettivamente riscontrati e quelli che sarebbero stati riconducibili ad una “normale” evoluzione della frattura, ove trattata correttamente e senza complicanze.
Anche questa valutazione appare congrua in relazione alle menomazioni evidenziate e, di conseguenza, il danno può essere liquidato secondo i criteri adottati dal Tribunale di Milano che propone la c.d. liquidazione unitaria, comprensiva sia del danno biologico che del danno morale, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della singola fattispecie (Cassazione civile, 12/09/2011 n. 18641).
Avuto riguardo dell’età dell’attore, delle risultanze della CTU e di tutte le altre evidenze processuali, come desumibili dagli atti e nella documentazione allegata, il danno biologico da inabilità temporanea subìto dal danneggiato può essere nella sua interezza quantificato, in complessivi € 11.041,43 (di cui € 4.274,10 per l inabilità totale, € 3.205,58 per l inabilità parziale al 75%, € .561,75 per l inabilità parziale al 50%) ed € 14.000,00 per danno biologico da invalidità permanente e danno morale.
Le predette somme sono “liquidate all’attualità”; l attuale credito, quindi, deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno (maggio 2012) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.

VI. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile. in composizione monocratica in persona del G.O.T. Avv. Giuseppe Maria Orlando, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al N. 4135/2015 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) Accoglie le domande dell’attore e, per l’effetto, condanna l’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. P. F., di € 25.041,53 a titolo di risarcimento danni come specificato in parte motiva, oltre interessi compensativi a far data dal maggio del 2012 sulla predetta somma - liquidata alla c.d. “attualità” - devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così ottenuta dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
2) Pone a carico dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” le spese di giudizio, che vengono liquidate in € 860,90 per spese vive ed € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell’A.O. convenuta.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 6 novembre 2019.
IL G.O.T.
(avv. Giuseppe Maria Orlando)


 

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