REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18784-2007 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via BOEZIO 6, presso l'avvocato LUCONI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERI FERNANDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ARREDARE S.R.L., in persona del Curatore dott. V. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l'avvocato POMPONIO AMEDEO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MAEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l'avvocato POMPONIO AMEDEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINO GERVASONI, giusta procura speciale per Notaio dott. FRANCESCO LESANDRELLI di BRESCIA - Rep.n. 105.678 del 21.5.2014;
- resistente -
avverso la sentenza n. 2203/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2014 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato M. LUCONI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, non si oppone alla presenza nel giudizio della MAEL riportandosi alla decisione della Corte;
udito, per il controricorrente FALLIMENTO e la resistente MAEL, l'Avvocato A. POMPONIO che si riporta chiedendo l'accoglimento dei propri motivi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso, non si oppone alla presenza nel giudizio della MAEL.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 settembre 2000 il fallimento della Arredare s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Monte dei Paschi di Siena per ottenere la revoca, ai sensi della L. Fall., dell'art. 67 di rimesse effettuate nel periodo annuale sospetto dalla società in bonis, per l'ammontare di L. 1.409.374.791, in pagamento del debito portato da un conto corrente.
Costituitasi ritualmente, la Banca eccepiva in via preliminare la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto, in carenza di individuazione delle singole rimesse, e nel merito l'infondatezza della domanda.
Con sentenza 18 marzo 2003 il Tribunale di Roma dichiarava l'inefficacia delle rimesse per il minore importo di L. 1.190.346.994, e condannava la banca alla restituzione, con gli interessi legali dalla domanda e la rifusione delle spese di lite.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 15 maggio 2006.
La corte territoriale motivava:
- che la conoscenza dello stato di insolvenza nella creditrice era dimostrato dalla richiesta di rientro dall'esposizione debitoria, nonchè dall'esistenza di diversi assegni bancari protestati, anche se pagati successivamente;
- che tali fatti sintomatici non potevano sfuggire a un operatore qualificato, alla luce dello sconfinamento, per cifre non irrisorie, dal limite dell'apertura di credito e delle risultanze dei bilanci nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- che alle rimesse doveva essere assegnata efficacia solutoria, in mancanza di prova dell'esatto limite dell'apertura di credito, stante la preclusione della produzione documentale in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, e la tardività della prova testimoniale richiesta.
Avverso la sentenza, non notificata, il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 28 giugno 2007.
Deduceva:
1) la violazione della L. Fall., art. 67 e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza dello stato di insolvenza;
2) la violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, e della L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117 nonchè il travisamento di fatti ed il vizio di motivazione nella mancata valutazione dei documenti prodotti in grado d'appello.
Resisteva con controricorso la curatela del fallimento arredare srl.
Interveniva in giudizio la Mael s.p.a., quale assuntrice del concordato del fallimento Arredare s.r.l., omologato dal Tribunale di Roma con decreto 5 novembre 2008, divenuto definitivo, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
All'udienza del 26 maggio 2014 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivazione

Dev'essere dichiarato inammissibile, in via preliminare di rito, l'intervento in giudizio della Mael s.p.a.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un'espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quest'autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio, con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass., sez. 1, 7 aprile 2011 n.7986; Cass., sez. 3, 11 maggio 2010, n. 11375; Cass., sez. lavoro, 4 maggio 2007 n. 10215).

Passando alla disamina del ricorso principale, si osserva che il primo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata fonda l'accertamento dell'elemento psicologico della fattispecie revocatoria su una serie di dati di oggettivo valore sintomatico, quali i dati di bilancio degli ultimi due anni, il protesto di assegni - seppur seguito da pagamenti postumi - e soprattutto la richiesta di rientro manifestata dalla banca nel periodo sospetto. Si tratta, dunque, di una presunzione - e cioè, di una prova piena - ricavata da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo il requisito di cui all'art. 2729 c.c.
Al riguardo, non appare pertinente, per contro, la critica della banca Monte dei Paschi di Siena, secondo cui la corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare la mera conoscibilità astratta dello stato di insolvenza. Le argomentazioni difensive sul punto - caratterizzate da un approccio atomistico che trascura il quadro di insieme degli elementi valorizzati in sentenza - tendono, in realtà, ad una difforme valutazione delle risultanze probatorie, avente natura di merito, e come tale inammissibile in questa sede.

Pure infondato si palesa il secondo motivo.
Premesso che l'onere della prova dell'allegata apertura di credito per un ammontare determinato incombeva sulla banca, trattandosi di fatto volto a negare efficacia solutoria a rimesse che oggettivamente riducevano il debito della società correntista, la corte territoriale, pur avendone presuntivamente ritenuto la sussistenza, ha escluso che ne fosse dimostrato il limite numerario, non essendo all'uopo idonei i documenti ritualmente prodotti in primo grado - quali la scheda degli affidamenti e l'estratto notarile del libro dei fidi - perchè atti di parte, e precluse, per contro, in grado d'appello, sia l'ulteriore produzione documentale (in particolare, del contratto di conto corrente), sia la prova testimoniale (art. 345 c.p.c., comma 3). Non senza aggiungere che il documento di cui si chiedeva l'acquisizione, e cioè il contratto di conto corrente, non sarebbe stato comunque decisivo, stante l'indicazione mancante dell'ammontare del fido concesso all'Arredare s.r.l.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio tra le parti principali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
La comune soccombenza giustifica la compensazione tra Mael s.p.a. (intervenuta adesiva alle difese del fallimento Arredare s.r.l.) e la banca del Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

PQM

- Dichiara inammissibile l'intervento della Mael s.p.a.;
- rigetta il ricorso principale e condanna la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge;
- compensa le spese tra la Mael s.p.a. e la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.