REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.P.A;
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MILANO del 5 luglio 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto il rigetto ricorso.
E' presente per il ricorrente l'avvocato Maxia Stefania del foro di Milano che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 5 luglio 2012 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Milano in data 10 novembre 2011 appellata da S.P.A.
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 perchè, circolando sulla pubblica via alla guida dell'autovettura Lancia Y targata ____, si rifiutava di sottoporsi all'accertamento del proprio stato di alterazione psico-fisica previsto dal predetto articolo.

2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio difensore lo S. deducendo ex art. 606 c.p.p., lett. e) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, la inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche ed in particolare dell'art. 186 C.d.S., la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla richiesta concessione dei benefici di legge.

Motivazione

3. Il ricorso è fondato.
Allo S. è stata contestata la violazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7 relativa al rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di bevande alcoliche e non la violazione dell'art. 187, comma 8 dello stesso Decreto, relativa al rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante dalla influenza di sostanze stupefacenti.
Dalle decisioni di merito emerge peraltro che lo S. si mostrava in stato confusionale e con alito vinoso e che lo stesso si rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza presso l'ospedale di _____, mentre non risulta alcun elemento per poter ipotizzare che l'imputato fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o che comunque gli operanti intendessero ciò accertare (circostanza peraltro irrilevante stante il chiaro tenore della contestazione).
Di ciò, peraltro, ne da sostanzialmente atto anche la impugnata sentenza ove afferma: "sarebbe forse stata più corretta nella concreta fattispecie la contestazione del reato di cui all'art. 187, comma 7".

Osserva la Corte : si impone una breve premessa sul disposto di cui all'art. 186 C.d.S.
Dalla originaria irrilevanza penale del fatto previsto dal comma 7 si è passati alla sua configurazione come reato contravvenzionale. La fattispecie è stata depenalizzata con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, e qualificata come illecito amministrativo. Con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dunque in vigore all'epoca del fatto, la fattispecie è stata nuovamente qualificata come contravvenzione, punita con le pene dell'ammenda e dell'arresto.
L'art. 186 C.d.S., comma 7, sanziona il rifiuto del conducente di autoveicolo di sottoporsi alle tre tipologie di accertamenti previsti dal citato art. 186, commi 3, 4 e 5. Vale a dire: a) "accertamenti qualitativi non invasivi o prove" (finalizzati a motivare i successivi accertamenti di cui al comma 4) esperiti dalla polizia giudiziaria anche con apparecchi portatili (test generico con etilometro); b) accertamenti - in caso di positività dei precedenti controlli preliminari - esperiti dalla polizia giudiziaria accompagnando il conducente nel più vicino ufficio o comando, con attrezzature tecniche più precise; c) accertamenti eseguiti su richiesta della polizia giudiziaria da strutture sanitarie, nei confronti di conducenti coinvolti in sinistri stradali in esse condotti per cure mediche (prelievo ematico per la verifica del tasso alcolemico nel sangue). L'automobilista che rifiuti di sottoporsi, a seconda dei casi, ai descritti accertamenti è punito con le pene di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), irrogabili per le ipotesi più gravi del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.

La lettura della norma si deve, dunque, confrontare con le modifiche e successivamente intervenute in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.
L'assetto normativo della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è stato infatti nuovamente rivisitato, da ultimo, con L. 29 luglio 2010, n. 120, il cui art. 33 ha modificato l'art. 186 C.d.S., depenalizzando la condotta di guida in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a)). Tale ultima modifica non ha comportato una rilettura delle regole processuali che disciplinano l'accertamento della condotta penalmente rilevante per il reato di guida in stato di ebbrezza, confermandosi il principio per cui, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all'art. 186 C.d.S. dal D.L. n. 92 del 2008, art. 4, comma 1, lett. d), conv. con modd. in L. n. 125 del 2008), tale stato può essere accertato, non soltanto per l'ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale.

Con la precisazione, tuttavia, che dovrà comunque essere ravvisata l'ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi (Sez. 4, n. 6889 del 16/12/2011, dep. 21/02/2012, P.G. in proc. Della Bartolomea, Rv. 252728; Sez. 4, n. 28787 del 09/06/2011, P.G. in proc. Rata, Rv. 250714; Sez. 4, n. 48297 del 27/11/2008, Campregher, Rv. 242392). A fronte di tale disciplina, più favorevole anche in ragione dell'introduzione della possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità (comma 9-bis), il legislatore ha mantenuto il richiamo, con riguardo all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, al regime sanzionatorio previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), inasprito dalla L. n. 120 del 2010 mediante aumento del minimo edittale della sanzione detentiva da tre a sei mesi, fermo restando il massimo edittale di un anno, prevedendo il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza, disciplinata come detto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per il rifiuto opposto dal conducente tanto all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, previsto dall'art. 186, commi 3 e 4 quanto il rifiuto opposto all'accertamento mediante prelievo ematico, previsto dal medesimo art. 186, comma 5.

In presenza delle due condizioni del coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e del ricovero per cure mediche, l'art. 186 C.d.S., comma 5, consente, infatti, alla polizia stradale di avanzare la richiesta dell'accertamento del tasso alcolemico alla struttura sanitaria di base ovvero accreditata o comunque a tale fine equiparata, sanzionando il rifiuto opposto dal conducente a tale richiesta.
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento mediante prelievo ematico è dalla norma equiparato solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 186 C.d.S., comma 5 - non ricorrenti nel caso di specie - al rifiuto di sottoporsi all'esame mediante etilometro.

Come del resto di recente affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 6755 del 06/11/2012, dep. 11/02/2013, Guardabascio, Rv. 254931), la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico, in presenza di un dissenso espresso dell'interessato, è illegittima e, quindi, l'eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., comma.

In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè il fatto così come contestato non sussiste.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015


 

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