REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
Sezione Civile
Il Giudice di Pace di Paternò, nella persona della dott.ssa Anna Motta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.100/016 R.G. promossa
da
V. I. S.N.C.
- attore -
contro
S. L.
- convenuto -
contro
D. B. S. e P. C.
- convenuti -
Conclusioni: come in atti, verbale di udienza del 4 ottobre 2016 e comparse conclusionali

Svolgimento del processo

Il sig. G. V., quale Socio Amministratore della I. V. s.n.c. ha citato in giudizio i sigg. S. L., D. B. S. e P. C. per sentirli condannare al pagamento di una somma di denaro a titolo di provvigione per l'attività prestata.
L'attore assume infatti di aver svolto nel 2014, nella sua qualità di agente immobiliare, opera di mediazione per la vendita di un appartamento con garage sito in Paternò, Via ____, di proprietà del convenuto S. L.
L'immobiliare asserisce che, dopo non facili trattative il 17.10.2014 il V. raccolse per iscritto la proposta avanzata dalla sig.ra C. P., che versò anche una caparra di € 5.000,00, e che il proprietario dell'immobile, S. L., dichiarò di accettare.
Successivamente, decorsi i tempi necessari all'erogazione del mutuo richiesto da parte acquirente, la compravendita in oggetto si è conclusa grazie all'attività di mediazione svolta dallo stesso, il quale ha diritto pertanto al pagamento, da ciascuna parte, della provvigione nella misura del 3%, sul prezzo convenuto fra le parti, pari a € 115.000,00. L'immobiliare sosteneva che né il venditore né gli acquirenti, nonostante i ripetuti solleciti, hanno corrisposto la provvigione da loro dovuta e contrattualmente pattuita in € 3.450,00, oltre IVA da ciascuna parte.

All'udienza di prima comparizione tenutasi l'1.03.206 si costituivano in giudizio i convenuti opponendosi all'accoglimento delle domande attoree ed eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito.
Al fine di dirimere preliminarmente la questione sulla competenza per valore il giudice fissava l'udienza del 17.06.2016 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata d'ufficio al 4.10.2016.
In detta udienza le parti concludevano riportandosi ciascuna ai propri scritti difensivi ivi comprese le note depositate e la causa veniva riservata a sentenza.

Motivazione

L'eccezione preliminare di incompetenza per valore, sollevata tempestivamente dai convenuti, è fondata non avendo parte attrice, in prima udienza, dichiarato "... di contenere la domanda nel limite della competenza per valore del Giudice adito".
E' infatti principio assolutamente pacifico che, nel caso di proposizione cumulativa di più domande "... non si ha superamento della competenza del giudice adito, ai sensi del combinato disposto degli art.10 e 14 c.p.c., laddove l'attore formuli (...) clausola o riserva di contenimento, dichiarando cioè di contenere il valore complessivo delle domande" (Cass., 10 dicembre 2001 n. I 571; Cass., II aprile 2000 n. 4589; Cass. 26 agosto 1993, n.9203)

Ai fini della determinazione della competenza si deve far riferimento al contenuto concreto della domanda così come proposta dalla parte attrice.
Osserva anzitutto questo Giudice che le argomentazioni addotte dalla difesa di parte attrice in ordine alla eccezione di incompetenza risultano tutte erronee.
E' evidente, infatti, che la domanda di condanna dello S. al pagamento della provvigione pari ad € 3.450,00 deve essere sommata - per il principio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10 c.p.c. (Cass., 6 aprile 2000 n. 4325) - alla domanda di condanna dei coniugi D.B.P.
II criterio fondame tale per la determinazione del valore è enunciato nel comma 1 dell'art. 10 c.p.c.: il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda. Non è rilevante ciò che il giudice accerterà sul piano del diritto sostanziale, ma è rilevante ciò che è stato domandato, e ciò in armonia anche con l'indirizzo giurisprudenziale della S.C., qui condiviso: "Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda" (Cassazione civile, sez III, 2 aprile 2002, n. 4638, Doc. TV Libera Lombarda c. Soc. Logos fin., in Giust. civ. Mass. 2002, 562 e, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 14 maggio 2004, n. 9251, Min. fin. c. Porcelli, in Giust. civ. Mass. 2004, f.5)

Ai sensi dell'art.11, anche nel caso in cui da più persone o contro più persone fosse richiesto l'adempimento per quote di un'obbligazione, la competenza sarebbe determinata dall'intera obbligazione, perchè le domande, fondandosi sull'unicità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, avrebbero tutte lo stesso titolo (causa petendi).
Nel caso in esame, trattasi di causa relativa a "inadempimento contrattuale", pertanto, il GdP è incompetente a decidere poichè il valore determinato della combinazione del petitum e della causa petendi, è superiore a euro 5.000,00.

Per le considerazioni svolte, l'eccezione di parte convenuta deve essere accolta.
In relazione al contenuto della pronuncia adottata, di mero rito dichiarativa, questo Giudicante ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, definitivamente pronunciando nella causa civile N. 100/016 R.G. promossa da I. V. s.n.c., in persona del legate rappresentante pro-tempore, contro S. L., D.B.S. e P.C. disattesa ogni altra istanza ed eccezione, cosi provvede:
- dichiara la propria incompetenza per valore essendo questa del Tribunale di Catania
- fissa il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato competente.
- spese compensate.
Paternò lì 27.02.2017
Il Giudice di pace
Dott.ssa Anna Motta
Depositato in cancelleria oggi 28 febbraio 2017


 

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