REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
in composizione monocratica
(sezione V civile)
in persona della dott.ssa Rachele Monfredi, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza dell'8.2.16, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies cpc)
nella causa iscritta al N. 1946 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, vertente
TRA
F.F. rappresentato e difeso dall'avv._____ -APPELLANTE-
E
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in persona del legate rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Diego Ferraro -APPELLATA-
________ -APPELLATO CONTUMACE-
PQM
RIGETTA l'appello avverso la sentenza n.2691/13 del giudice di pace di Palermo che conferma.
COMPENSA le spese

Motivazione

La controversia ha a oggetto l'appello avverso la sentenza n.2691/13 con la quale il gdp di Palermo rigettò la domanda di risarcimento del danno derivato a F. dall'incidente stradale meglio descritto in citazione, ritenendo non provati postumi permanenti e considerando dunque satisfattiva la somma liquidata dalla compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale, pari a complessivi €.1.900,00.
Tanto premesso - rilevato che con ordinanza del 1.7.14, in accoglimento della richiesta istruttoria di parte appellante, venne disposta ctu medico legale - va evidenziato che, con successiva ordinanza del 18.5.15 da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta il Tribunale, escludendo i presupposti di cui all'art. 153 cpc, ritenne non assolto l'onere della prova da parte dell'appellante che ripetutamente non si presentò alla visita medica fissata dal ctu (cfr. Cass. sez. L. n.19577/13).
Alla luce di quanto appena evidenziato l'appello, incentrato sul diniego della ctu e del risarcimento della voce di danno connessa alla dedotta invalidità permanente, non può che essere rigettato.

Nè risulta fondata la domanda subordinata proposta all'odierna udienza dal procuratore di parte appellante atteso che la voce di danno relativa all'invalidità temporanea e alle spese mediche risulta risarcita in fase stragiudiziale, come peraltro attestato dalla sentenza impugnata.
Ritiene tuttavia il Tribunale, alla luce di quanto ritenuto con l'originaria ordinanza istruttoria, che sussistono i presupposti per compensare ex art. 92 c.p.c. le spese del presente grado di giudizio.
Palermo lì 8.2.16
Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.