SENTENZA EX ART. 281 - sexies C.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile iscritta al n. R.G. 655/2008 avente ad oggetto – indennità di disoccupazione agricola, promossa da B. G. M. (con l'Avv. L. I.), contro INPS (con l'Avv. R. F.), dà lettura della seguente sentenza, che costituisce parte integrale del verbale di udienza al quale viene allegata.

Motivazione

Parte ricorrente ha adito la presente sede (con ricorso che deve intendersi richiamato e trascritto) per l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione spettante per l'anno 2006 in relazione alle 102 giornate di lavoro accreditate in agricoltura per tale periodo, previo accertamento del diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Bronte.
L'INPS si è costituita come memorie (che parimenti devono intendersi richiamate e trascritte) eccependo l'intervenuto disconoscimento del rapporto lavorativo dedotto dall'attore e, pertanto, la mancata iscrizione della parte attrice nell'elenco dei lavoratori agricoli, nonchè dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità reclamata.
Nel corso del processo venivano ammessi i mezzi istruttori, da cui le parti decadevano per l'ingiustificata assenza integrata all'udienza istruttoria.
All'udienza successiva, le parti chiedevano il rinvio per discussione, che veniva disposto per l'odierna udienza.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel caso di specie, non risulta contestato quanto dedotto dall'Istituto, e cioè che il rapporto di lavoro instaurato con l'azienda B. Soc. Coop. a r.l. è stato oggetto di uno specifico provvedimento di disconoscimento da parte dell'INPS, in relazione al fenomeno dei rapporti di lavoro fittizi instaurati per l'ottenimento di prestazioni previdenziali indebite.
Sicchè l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2006 dedotto dalla parte non può rivestire alcuna particolare rilevanza probatoria.
Giova ricordare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola (laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura, come nel caso di specie) grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass, civ. Sez. lav., 12 giugno 2000, n.7995; Cass. Civ. Sez. lav. 19 maggio 2003 n.7845).
Ad avviso di questo Giudice, l'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro ovvero del mancato riconoscimento dell'indennità per il periodo in questione, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del lavoro subordinato di cui chiede l'accertamento ai fini previdenziali invocati, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2904 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. Sez. lav. 20 marzo 2001 n.3975).
Or, sotto questo profilo, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non allegando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. La predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni da parte del datore di lavoro, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), limitandosi ad affermare che parte ricorrente ha lavorato per un certo numero di giornate, e per un certo numero di ore giornaliere, presso l'impresa indicata.
Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto d'allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. Proc. Civ – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass. Civ, Sez. Unite, 24 marzo 2006, n.6572, cit.).
Ad avviso di questo giudice la rilevata carenza in punto di allegazioni potrebbe giustificare, già di per sè, la reiezione della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (Cass. Civ. Sez. lav. 28 maggio 2008 n.13989).
A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inserire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. Sez. lav., 9/3/2009 n.5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda per lo "svolgimento di lavori vari" o come "operaio" o l'indicazione dei giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali allegazioni – in specie per i periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) – rivestono carattere neutro (quando non meramente valutativo) e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto o l'effettivo svolgimento di lavoro agricolo.
Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati) appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto (ovvero degli altri tipi di lavoro che consentono l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori in questione).
Ma anche ove si ritenesse di potere superare tali rilievi, va evidenziato che nemmeno le prove acquisite nel corso del processo hanno potuto comprovare la sussistenza dei rapporti per cui è intervenuto il disconoscimento.
Innanzitutto, giova evidenziare l'inammissibilità delle prove orali dedotte, dalle quali peraltro le parti sono decadute, che non appaiono preordinate a dimostrare la sussistenza dei caratteri tipici della subordinazione del rapporto.
Nemmeno l'esigua documentazione prodotta appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso (Mod. Dmag. Unico; registro imprese busta paga), trattandosi di documentazione di formazione unilaterale.
Orbene, in generale, questo giudice ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, peraltro, fa riflettere che la parte non abbia nemmeno prodotto copia del contratto di lavoro relativo al rapporto a tempo determinato, nè abbia descritto con il dovuto dettaglio i caratteri del presunto rapporto di lavoro intrattenuto con l'azienda indicata, le concrete mansioni svolte, la sede di lavoro, i soggetti da cui riceveva le direttive, etc.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, in quanto non appare provata nè allegata la sussistenza del rapporto di lavoro utile ai fini previdenziali invocati (di cui peraltro la parte ricorrente chiede l'accertamento).
Per tali motivi nemmeno la domanda tesa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione può trovare accoglimento.
Tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, va disposta la compensazione delle spese processuali.

PQM

Il tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, difesa o eccezione, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese.
Così deciso e pubblicato, in Catania, il dì 15 giugno 2012
Il Giudice
Dott. Mario Fiorentino


 

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