LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ITALTEC INGEGNERIA SRL - ricorrente -
contro
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - controricorrente -
contro
VODAFONE OMNITEL N.V. - controricorrente -
avverso l'ordinanza R.G. 92870/09 del TRIBUNALE di MILANO del 10.2.2010, depositata il 24/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per la ricorrente l'Avvocato F. A. (per delega avv. F. S.) che si riporta agli scritti;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso come da relazione e chiede l'integrazione della motivazione - relazione.

Svolgimento del processo

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"1. - La società Italtec Ingegneria srl ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza del tribunale di Milano in data 10-24.2.2010 che aveva rigettato il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dallo stesso tribunale adito ex art. 700 c.p.c. reiettiva del ricorso cautelare proposto.
Resistono Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni spa.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., è ammesso, infatti, soltanto contro provvedimenti connotati dai caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
Ne consegue che esso non è proponibile avverso l'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, quale che ne sia il contenuto, trattandosi di decisione munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all'instaurazione e all'esito del giudizio di merito (v. anche Cass. 27.4.2010 n. 10069).

Nè la conclusione muta, allorchè il ricorrente lamenti - come nella specie - anche l'abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l'impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità processuale od invece di abnormità, mentre, sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sè, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione (v. anche Cass. ord. 19.11.2010 n. 23504)".
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente è stata ascoltata in camera di consiglio. Italtec Ingegneria srl e Wind Telecomunicazioni spa hanno anche presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Motivazione

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio - esaminati i rilievi contenuti nelle memorie - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, rilevando ulteriormente che alcun rilievo presenta la circostanza che il provvedimento cautelare, impugnato in questa sede, contenga anche una statuizione sulle spese.
A parte il fatto che di ciò la ricorrente non si duole - riferendosi il secondo motivo di ricorso esclusivamente alla loro debenza ed all'entità del loro importo,- in ogni caso la disposta condanna non renderebbe per ciò solo il provvedimento ricorribile per cassazione.
Infatti, il provvedimento con il quale il Tribunale, provvedendo ante causam - come nella specie, relativa a procedimento cautelare introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 rigetti il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, e condanni il reclamante alle spese del giudizio, non ha natura di sentenza, e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Ne consegue che il reclamante soccombente, ove non intenda iniziare il giudizio di merito, ma intenda contestare la sola liquidazione delle spese in esso contenuta, deve farlo attraverso l'opposizione al precetto intimato sulla base del detto provvedimento o all'esecuzione iniziata sulla base di esso (v. anche Cass. 24.5.2011 n. 11370).
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di Wind Telecomunicazioni spa, in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, ed in favore di Vodafon Omnitel NV in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012


 

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