Motivazione

TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione civile

Il Giudice Ezio Cannata Baratta,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da T. I. srl ed i documenti allegati (proc. n. 2384/2012 RGDI);
ritenuto che, deve anzitutto evidenziarsi che, proprio alla stregua del puntuale disposto dì cui all'art. 125 cpc, espressamente richiamato dall'art. 638 cpc, il ricorso monitorio deve contenere l'indicazione delle parti, delle ragioni della domanda (causa petendi) e dell'istanza (petitum); invero, come ormai da tempo risalente chiarito dalla Suprema Corte sin dal suo pronunciamcnto a Sezioni Unite, sent. 22 maggio 1996, n. 4712 "mentre nei diritti cd. AUTODETERMINATI il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta" (cosi, Cass. n.2450/1974) tmttandosi, in tal caso, come precisa la dottrina, di diritti (tipico quello di proprietà) che non possono coesistere simultaneamente più volte tra i medesimi soggetti, nei diritti cd. ETERODETERMINATI, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa" (sentenza ultima citata). In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti (tipicamente di obbligazione) che possono esistere contemporaneamente più volte tra ì medesimi soggetti con lo stesso contenuto e che perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, la allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano; al più tardi, poi, con la notificazione del ricorso monitorio, (unitamente al relativo decreto, art. 643 cpc), sì "cristallizza" la AEDITIO ACTIONS a tutti gli effetti sostanziali e processuali anche ai fini del giudizio di opposizione (Cass., 28/4/1981, n.2588; Cass, 7/4/1987, n. 3341; Cass., 17/8/1973, n. 2356; Cass., 10/9/1990, n. 9311 e Cass., 13/6/1992, n. 7292 anticipano al momento del deposito del ricorso monitorio taluni effetti ed ormai Cass., Sezioni Unite, 17/6/2010, n. 14610 afferma che "l'inizio dell'azione" deve ritenersi coincidere con il momemo del deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 638 c.p.c., così come chiarito da una pluralità di pronunce di questa Corte, senza contrasti sul punto, avendo il ricorso de quo ad oggetto anche il giudizio di cognizione che segue all'opposizione e dovendosi ritenere proposta all'atto del deposito dello stesso... (Cass. 22 maggio 2008 n. 13085, 27 dicembre 2004 n. 24021 e 18 marzo 2003 n. 3984, tra altre, tutte conseguenti a S.U. 7 luglio 1993 n. 7448); tantocchè è stato affermato che, non vi è necessità che l'opposto formuli espressa domanda diretta ad ottenere la pronunzia sulla fondatezza della propria pretesa creditoria (Cass., 18/4/1972, n. 1249) e che, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntìvo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163 bis cpc, ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal comma 3 n. 4 dell'art. 163 cpc, giacchè sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una compasa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale od una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cpc (Cass., 20/10/2006, n. 22528); che al "credìtore convenuto" in opposizione può riconoscersi solo la facoltà di precisazione e di "emendatio libelli", rispetto al ricorso monitorio, ormai peraltro entro i perentori limiti e termini di cui al combinato disposto artt.180, 183 e 184 cpc. mentre non gli è tra l'altro riconosciuta la facoltà di proporre domande riconvenzionali, attesa la sua posizione sostanziale di attore, se non nei limiti della cd. "recoventio reconventionis" (Cass. 30/3/2010, n. 7624; Cass., 7/3/2010, n. 4948; Cass., 5/6/2007, n. 13086; Cass., 30/3/2006, n, 7571; Cass., 7/2/2006, n. 2529; Cass., 14/12/2005, n. 27573; Cass., 22/3/1995, n.325, Cass., 24/3/1998, n.3115; Cass., 29/1/1999, n.813; Cass., 25/3/1999, n, 2820; Cass., 9/5/1987, n.4298}; che, ben potendo, salvi casi particolari (vedi l 'art. 636 ult. comma cpc), l'ingiunzione essere emessa per una somma inferiore a quella richiesta, il creditore può chiedere la differenza nel corso del giudizio di opposizione (Cass., 24/6/1993, n.7003, la quale nel ribadire a chiare lettere che a "seguito dell'opposizione a decreto ìngiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione il cui oggetto è costituito dalla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ottenere il decreto" evidenzia che "il fatto che il decreto abbia parzialmente accolto il ricorso, riducendo l'originario petitum, non limita l'oggetto del giudizio di opposizione perché, come altra volta affermato da questa Corte (Sez. III, 3/511974, n. 1244) la statuizione relativa all'implicito rigetto della PARTE DI DOMANDA non accolta, stante la natura della fase monitoria, non solo non contiene una pronunzia di accertamento negativo suscettibile di passaggio in giudicato, ma non impedisce al creditore di notificare il decreto di parziale accoglimento, senza che ciò implichi acquiescenza al provvedimento per la parte non accolta"), proprio alla stregua della Aeditio Actionis di cui in ricorso;
ritenuto che, nel ricorso monitorio de quo la ricorrente si limita a dedurre di ''avere fornito capi d'abbigliamento e prodotti alla società Sk. S.r.l. per un importo complessivo di euro 5.560,21 come risulta dalle seguenti fatture "che numericamente elenca;
peraltro, le fatture prodotte fanno riferimento a DDT - altresì prodotti rna ovviamente privi dei przzi delle merci - i quali fanno riferimento ad ordini viceversa non prodotti sì come le relative proposte";
ritenuto che può, dunque, assegnarsi al ricorrente termine così al fine di depositare ricorso integrativo contenente la specifica indicazione delle ragioni della domanda come al fine di produrre gli "ordini" di acquisto delle merci unitamente alle relative "proposte": costituenti gli uni insieme con le altre il titolo negoziale il cui contenuto (prezzi, tipologia e quantità delle merci, tempi di consegna, condizioni di pagamento etc.) è affatto ignoto per non essere stato nemmeno dedotto dalla ricorrente nel ricorso costituente atto di aeditio actionis

PQM

PTM
visto l 'art. 640 a linea cpc, assegna al ricorrente termine di giorni 10 (dieci) per gli incombenti di cui specificamente in parte motiva.
Catania 3/4/2012


 

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