Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Va.Pa. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Gi.Ma., To.An. e In.As. S.p.A. (già As.As. s.p.a.), per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità di Gi.Ma., in qualità di proprietaria della autovettura Opel Astra tg (...) e di To.An. ivi trasportata per il sinistro stradale occorso in Roma in data 18.4.2003 in cui esso istante mentre era alla guida del proprio ciclomotore Honda andava ad urtare contro la portiera della citata autovettura, che veniva aperta repentinamente e senza le opportune cautele, causando la caduta del ciclomotore e del suo conducente, che chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, ciascuno per il proprio titolo (essendo il veicolo privo di copertura assicurativa). Si costituiva As. s.p.a., deducendo la infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, e proponendo domanda di rivalsa nei confronti delle convenute.
Si costituiva To.An., eccependo la prescrizione del credito azionato e nel merito la infondatezza della domanda.
Si costituiva altresì Gi.Ma., eccependo la prescrizione del credito azionato e nel merito la infondatezza della domanda.
All'esito della attività istruttoria, la causa all'udienza del 9.6.2009 veniva assegnata a sentenza, con termini di legge per le comparse conclusionali e repliche.

Motivazione

L'eccezione di prescrizione delle parti convenute è tardiva in quanto le parti si sono costituite solo alla prima udienza di comparizione.
In ordine alla dinamica del sinistro, si rileva preliminarmente che la Polizia Municipale ha ritenuto che la presumibile dinamica del sinistro potesse essere così ricostruita: il veicolo Opel percorreva la via Ma. quando il passeggero al lato destro apriva lo sportello anteriore e andava ad urtare il motoveicolo proveniente sullo stesso lato; al passeggero è stata elevata contravvenzione per violazione dell'art. 157 co. 7 c.d.s., per aver aperto la portiera senza assicurarsi che ciò non arrecasse intralcio alla circolazione e agli utenti della strada.
Alla luce dei rilievi della Polizia Municipale, dalla posizione dei veicoli, delle dichiarazioni rese dalle parti alla Polizia Municipale e in corso di causa, nonché delle dichiarazioni dei testi, si reputa altresì accertato che il sinistro si è verificato mentre il conducente del motoveicolo stava sorpassando sulla destra la autovettura, la cui passeggera, al lato destro del guidatore, aveva aperto parzialmente lo sportello, come dalla stessa dichiarato in atti.
Risulta inoltre che il sinistro è avvenuto su strada a due corsie, una in ciascun senso di marcia. In tale contesto si reputa che il sinistro sia imputabile anche al conducente del motoveicolo, che ha sorpassato la autovettura sulla desta peraltro in uno spazio stretto (di m. 1.10, come risulta dai rilievi della Polizia Municipale): tenuto conto della circostanza che non era prevedibile in alcun modo se non con l'uso di una diligenza non ordinaria la presenza del motoveicolo in tale spazio (art. 148 cds., tenuto conto che non sussiste uno dei casi in cui è consentito il sorpasso sulla destra), si reputa maggiore la incidenza causale della condotta del conducente del motoveicolo nella determinazione del sinistro, che pertanto si reputa congruo stabilire nella misura del settanta per cento.
In ordine ai danni risarcibili, si rileva che a seguito del sinistro la parte attrice riportava lesioni (trauma contusivo della coscia sinistra e trauma da schiacciamento del V dito della mano sinistra), cui sono residuati, alla luce della espletata Ctu, 130 giorni di Ito e ulteriori 30 giorni di Ito e postumi permanenti invalidanti nella misura dell'8%.
Le valutazioni del Ctu appaiono supportate dalla valutazione di tutta la documentazione medica in atti e congruamente motivate e pertanto si reputano attendibili, anche sul punto della mancata incidenza sulla capacità lavorativa. tenuto anche conto che non è documentato che non sia stato possibile continuare la attività lavorativa già svolta.
Sono state documentate mediche di Euro 178,09, quale danno patrimoniale. Alla luce delle tabelle di cui al d.m. del 19 giugno 2009, il danno biologico è pari ad Euro 17230,00, che peraltro, si reputa di aumentare sino alla somma di Euro 20000,00, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo). E' infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti "per comodità di sintesi" biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morde, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che "il giudice dovrà qualora di avvalga delle noie tabelle" (intendendosi quelle giurisprudenziali), "procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche, e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
Nel caso di specie, tuttavia, è il dettato normativo a fornire direttamente la nozione di "danno biologico" all'art. 139 d.lgs. 205/2005, sulla cui base sono elaborate le tabelle di cui al d.m. 24.6.2008 più sopra citate e in questa sede applicate. In particolare, infatti, il danno biologico è definito quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico - fisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito". In tale nozione non è incluso alcun riferimento al c.d. danno morale (ma solo al c.d. danno esistenziale, vale a dire gli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato), che peraltro è incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (integrando il fatto in esame un illecito penale, e comunque una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, e nella specie del diritto alla salute). Ne consegue che nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale non può che essere risarcito in via autonoma, non rientrando esso nella nozione di legge del danno biologico, la quale ultima è effettuata in questo caso sulla base di prescrizioni normative, come tali vincolanti e definitive.
Tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato i convenuti devono essere condannati in solido al risarcimento dei danni nella misura di Euro 6053,00.
In ordine al danno patrimoniale per i costi di riparazione del motoveicolo, si rileva che per una verso essi risultano provati dalle risultanze del verbale della P.M., e per altro che, in mancanza di prova circa il costo di riparazione, possono essere liquidati in via equitativa nella somma che si reputa equo indicate nella misura di Euro 1200,00, ad oggi determinata (non potendo il danno valutarsi nella differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, essendo in parte il minor prezzo anche ascrivibile alla normale usura del veicolo): tenuto conto del concorso di colpa dell'attore e della franchigia prescritta di Euro 500,00 per i danni alle cose per le cause nei confronti del fondo di garanzia, il datino a tale titolo dedotto non è quindi risarcibile, rientrando nella citata, franchigia la somma dovuta (Euro 360,00).
E' dovuto inoltre il danno da lucro cessante che deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995), per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, e quindi mediante il riferimento agli interessi legali quale parametro minimo e oggettivo (salva la prova di un maggior danno che nella specie non risulta), è "consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio".
A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo, stante la sostanziale equivalenza del risultato, la semisomma dei due valori considerati (valore del risarcimento all'epoca del sinistro e valore attuale).
In applicazione di tali principi, l'importo dovuto per lucro cessante è pari ad Euro 1047,00 (applicando il tasso medio di interessi sulla somma di Euro 5728,00), per cui la somma complessivamente dovuta è pari ad Euro 6775,00.
I convenuti sono quindi condannati in solido al risarcimento dei darmi non patrimoniali pari ad Euro 6775,00 oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo.
Non può essere accolta la domanda di regresso di As. S.p.A. la quale si è costituita solo in data 3.3.2006, e quindi tardivamente rispetto alla udienza di prima comparizione dell'8.3.2006, sicché non sono ammissibili domande nuove da parte di questi.
Tenuto conto della sproporzione tra il chiesto (Euro 160.000,00) e il pronunciato, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di Ctu sono poste a carico dei soccombenti.

PQM

Ritenuto il concorso di colpa dell'attore nella misura del 70% nella determinazione del sinistro, condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di Euro 6775,00, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo, compensa le spese del giudizio e pone a carico dei soccombenti le spese di Ctu..
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2009.
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.


 

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