Svolgimento del processo

Con atto notificato il 25.1.94 L.G.B., premesso che il (OMISSIS) in (OMISSIS), mentre era fermo accanto alla propria auto Renault 21, veniva schiacciato contro la portiera anteriore sinistra di quest'ultima dalla ruota anteriore destra del rimorchio di un camion container di nazionalità (OMISSIS), di proprietà della Elsen Transports sarl ed assicurato per la r.c.a. presso Le Foyer Compagnie Louxembourgeoise d'Assurances, nonchè condotto da A.R., che aveva improvvisamente ripreso la propria marcia, riportando gravi lesioni, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Ufficio Centrale Italiano e la Elsen per sentirne dichiarare la responsabilità solidale in ordine al suddetto sinistro stradale.

Si costituiva in giudizio solo l'UCI che eccepiva la prescrizione biennale.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 9673/00, accoglieva tale eccezione, respingendo la domanda attrice.

Proposto appello dal L. e costituitosi il solo UCI, con sentenza depositata il 6.7.04 la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il L., con tre motivi, mentre l'UCI ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato in atti anche una memoria.

Motivazione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2947 c.p., comma 3, art. 582 c.p., comma 1 e art. 583 c.p., comma 1, n. 1, art. 157 c.p., comma 1, n. 3 e art. 160 c.p.p., u.c., avendo la Corte territoriale erroneamente escluso l'applicazione nel caso in esame del più lungo termine prescrizionale previsto dal citato art. 2947 c.c., comma 3.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 178 c.p.c., comma 1 e art. 342 c.p.c..

Con il terzo motivo deduce infine la violazione dell'art. 91 c.p.c..

Circa il primo motivo, va in primo luogo esaminata l'eccezione d'inammissibilità dello stesso, sollevata dal resistente in controricorso, per non avere il ricorrente indicato in maniera specifica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata ed assunte come contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ed essere stato, quindi, violato il principio di autosufficienza del ricorso.

Tale eccezione non ha alcun fondamento, in quanto il ricorrente, con il terzo motivo d'appello, aveva esplicitamente richiesto il riesame della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva statuito l'applicabilità del termine di prescrizione biennale ex art. 2947 c.c., comma 3, seconda parte, avendo il Pretore penale dichiarato non doversi promuovere l'azione penale per mancata presentazione della querela.

Avendo il ricorrente fondato la propria censura sull'applicabilità nel caso di specie dell'art. 2947 c.c., comma 3, prima parte, è indubbio che egli abbia pienamente assolto al proprio onere di indicare, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza gravata.

2. Ciò premesso, sì osserva che il primo motivo non solo è ammissibile, ma è pure fondato.

Infatti, con recente arresto le S.U. di questa Corte (sentenza n. 27337 del 18.11.2008) hanno stabilito il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l'illecito civile sia dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto".

Poichè dalla documentazione analiticamente indicata dal ricorrente si evince la sussistenza di lesioni che in astratto rientrano nella previsione dell'art. 582 c.p., comma 1, art. 583 c.p.c, comma 1, n. 1, art. 590 c.p., e per tali fatti-reato la prescrizione sarebbe stata, quanto meno, quella di cinque anni per l'ipotesi di lesione personale semplice, è indubbio che l'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla lettera raccomandata spedita il 16.11.90 con la relativa ricevuta di ritorno del 19.11.90, risulta tempestivo sia in relazione alla data del sinistro (avvenuto, infatti, il 5.11.87) che a quello dell'introduzione del presente giudizio (25.1.94).

3. Con l'accoglimento del primo motivo restano assorbiti gli altri motivi.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato al punto 2.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010




 

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