LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3867-2010 proposto da:
AUTOCARROZZERIA L. - ricorrente -
contro
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. - controricorrente -
e contro
C.R.; - intimata -
avverso la sentenza n. 745/2009 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 18/11/2009, R.G.N. 1530/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato GAETANO ALESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo

In data 12 maggio 2005 la Autocarrozzeria L. C. s.n.c. diveniva cessionaria del credito per il danno subito in un incidente stradale da P.L., proprietaria di un'autovettura Fiat 600 rimasta danneggiata in tale incidente causato da C.R..
Con atto di citazione del 21 novembre 2005 la Autocarrozzeria L. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Massa, la stessa C. e la Sara Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di Euro 1.604,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla P.
Si costituiva la compagnia Assicuratrice resistendo alla domanda attrice ed eccependo pregiudizialmente il suo difetto di legittimazione passiva.
Rimaneva contumace l'altra convenuta.
Interveniva volontariamente la conducente del veicolo di proprietà della P. formulando a sua volta domanda di risarcimento dei danni in relazione al sinistro per cui è causa.
Il giudice di Pace di Massa rigettava la domanda proposta dall'attrice in quanto priva di legittimazione attiva e di interesse ad agire.
Avverso tale decisione proponeva appello dinanzi al Tribunale di Massa l'attrice soccombente sulla questione pregiudiziale di rito, insistendo per l'accoglimento della domanda svolta in primo grado.
Si costituiva la Sara Assicurazioni resistendo al gravame e proponendo impugnazione incidentale sulle spese.
Il Tribunale di Massa respingeva il gravame principale e quello incidentale e confermava l'impugnata sentenza.
Propone ricorso per cassazione l'Autocarrozzeria L. C. s.n.c. con due motivi e presenta memoria.
Resiste con controricorso la Sara Assicurazioni s.p.a.

Motivazione

Con il due motivi del ricorso che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati la Autocarrozzeria L. rispettivamente denuncia: 1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., n 3" 2) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1263 c.c., e L. n. 990 del 1969, art. 18 e successive modifiche in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Secondo parte ricorrente sussiste l'interesse ad agire del cessionario, avvalorato dal fatto che la cessione del credito non soltanto è stata notificata alla Sara Assicurazioni contestualmente alla lettera di messa in mora, ma anche dalla circostanza che la stessa compagnia ne ha preso atto, inviando assegno parziale intestato alla ricorrente, quindi individuando sin dal principio in capo alla stessa il diritto di agire in giudizio.
Il ricorrente critica inoltre l'impugnata sentenza nel punto in cui sostiene che l'interpretazione della nozione di danneggiato di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 18 (ora trasfuso nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144) è stata sempre restrittiva.
I motivi devono essere accolti.
II danneggiato da un sinistro stradale può infatti cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi.
Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento dei danni (Cass., 13 maggio 2009, n. 11095).
Il credito risarcitorio da sinistro stradale è, in altri termini, cedibile ed il cessionario ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tenuto conto della libera cedibilità dei crediti e del fatto che, nel momento in cui viene sottoscritta la cessione, il cessionario viene a trovarsi legato da un nesso di causalità con il sinistro assumendosi l'onere di effettuare le riparazioni del mezzo danneggiato e di ricevere il ristoro delle spese dal danneggiante e dalla di lui compagnia di assicurazione.
L'interpretazione restrittiva del suddetto art. 18 si giustifica invece soltanto per i crediti personali.
In conclusione i motivi devono essere accolti con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Massa in diversa persona, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Massa in diversa persona.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012


 

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