REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina - Presidente -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5517-2012 proposto da:
R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, V. BALDASSARRE PERUZZI 30, presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA GUERRERA;
- ricorrente -
contro
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA ASSUNZIONE N.154 PAL.6, presso lo studio dell’avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ARIETA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 736/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - R.N. convenne in giudizio R.e., chiedendo il riconoscimento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata datata 23.1.1988 con la quale egli aveva acquistato dal convenuto un terreno edificabile sito in ____; chiese ancora il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del convenuto, che si era rifiutato di comparire dinanzi al notaio per il rogito.
Il R. resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di primo grado, l’attore modificò l’originaria domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 2, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare in luogo dell’adempimento precedentemente richiesto.
Il Tribunale di Paola rigettò la domanda attorea.

2. - Sul gravame proposto dal R., la Corte di Appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, dichiarò la risoluzione -per inadempimento del convenuto - del contratto di compravendita stipulato tra le parti; dichiarò inammissibile la domanda di restituzione dell’acconto che il R., in sede di sottoscrizione della scrittura, aveva versato al R.

3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre R.N. sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso R.F.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivazione

1.- Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 - 345 cod. proc. civ., art. 1453 cod. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto l'inammissibilità della domanda di restituzione dell’acconto versato dal R., in quanto proposta per la prima volta con l’atto di appello. Deduce il ricorrente che, in realtà, egli aveva proposto la domanda già all’udienza del 27.12.2001 dinanzi al Tribunale, quando aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto "con tutte le conseguenze di legge"; domanda che aveva poi ribadito nella memoria di replica, quando aveva espressamente chiesto la condanna del convenuto alla restituzione dell’acconto.

2. - La censura non e’ fondata.

Va premesso che, nel corso del giudizio di primo grado (all’udienza del 21.12.2001), l’attore modificò la domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 2, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare in luogo dell’adempimento precedentemente richiesto, nonché il risarcimento dei danni.
Nessuna domanda di restituzione delle somme versate a titolo di acconto formulò il R. in quella sede, né in altra udienza, né in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 4.10.2004), quando si limitò a riportarsi alle domande già rassegnate in atti.


E’ evidente, d’altra parte, come non possa ritenersi che la domanda di restituzione sia stata proposta con la generica formula "con tutte le conseguenze di legge", essendo tale formula una clausola di stile, priva di reale petitum e insuscettibile di determinare un obbligo di pronuncia del giudice ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto rimette al giudice stesso la determinazione del contenuto della domanda, in violazione del principio di cui all’art. 99 cod. proc. civ. (c.d. "principio della domanda").

E’ infondata anche la deduzione del ricorrente secondo cui la domanda di restituzione sarebbe stata comunque proposta con la memoria di replica.
Invero, le memorie di replica non possono servire a proporre o modificare domande. Come ha piu’ volte affermato la giurisprudenza di questa Corte, la comparsa conclusionale e - a maggior ragione - la memoria di replica hanno la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni gia’ ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del thema decidendum, sicchè il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria (Sez. 1, Sentenza n. 13165 del 16/07/2004, Rv. 577217), essendogli - anzi - preclusa la possibilità di pronunciarsi su di essa (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 98 del 07/01/2016, Rv. 637908).

Ora, è bensì vero che, nei contratti a prestazioni corrispettive, l’efficacia retroattiva della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento (art. 1458 c.c., comma 1), collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza a carico di ciascun contraente, indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta e, nel caso in cui la stessa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i frutti (naturali o civili) percepiti ovvero, qualora di essi non sia possibile la restituzione, di corrisponderne l’equivalente in danaro. Tuttavia, tale obbligo restitutorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione, pur verificandosi sul piano sostanziale "di diritto", è soggetto, sotto il profilo processuale, all’onere della domanda di parte; pertanto, la condanna alla restituzione delle prestazioni rimaste senza causa non può essere adottata d’ufficio dal giudice, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, spettando ad esse soltanto decidere se chiedere, o meno, la restituzione delle prestazioni rimaste senza causa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013, Rv. 624949; Sez. 2, Sentenza n. 20257 del 20/10/2005, Rv. 585205; Sez. 2, Sentenza n. 12322 del 08/10/2001, Rv. 549538; Sez. 2, Sentenza n. 3287 del 03/04/1999, Rv. 524947).

La giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha affermato che la facoltà, riconosciuta alla parte dall’art. 1453 c.c., comma 2, di poter mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione può essere esercitata non solo nel corso del giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di appello e persino in sede di rinvio, in deroga al divieto di mutatio libelli sancito dagli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., sempreché si resti nell’ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine (Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 27/05/2010, Rv. 613142; Sez. 2, Sentenza n. 12238 del 06/06/2011, Rv. 617892).

Tale facoltà di mutatio libelli prevista per la domanda di risoluzione del contratto si estende anche alla domanda consequenziale e accessoria di restituzione, a condizione che tale domanda sia proposta contestualmente e, comunque, nel medesimo grado di giudizio in cui è proposta la prima (entrambe nel giudizio di primo grado ovvero entrambe nel giudizio di appello).

Deve invece ritenersi che la domanda di restituzione non possa essere formulata autonomamente in un grado di giudizio diverso rispetto a quello in cui è stata proposta la domanda di risoluzione, in quanto - in tal caso - la domanda restitutoria si configura come domanda autonoma rispetto a quella di risoluzione e - in quanto tale - rimane soggetta all’ordinario regime delle preclusioni.

In particolare, deve ritenersi che, ove la domanda di risoluzione del contratto sia stata proposta - ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 2, - nel corso del giudizio di primo grado, rimanga preclusa la possibilità per la parte di proporre autonomamente domanda di restituzione nel successivo grado di appello, incorrendo, in tale caso, tale domanda nel divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ..

Sul punto, questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in materia contrattuale, pur essendo l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, nondimeno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stata proposta in primo grado la domanda di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice d’appello è preclusa, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova (Sez. 2, Sentenza n. 2562 del 02/02/2009, Rv. 606567).

Tale principio, dettato con riguardo ad una fattispecie in cui nel giudizio di primo grado era stata proposta ab initio domanda di risoluzione del contratto, va esteso - ricorrendo la eadem ratio - anche al caso, che si presenta nella specie, in cui l’attore abbia, nel corso del giudizio di primo grado, modificato la domanda iniziale di adempimento per sostituirvi la domanda di risoluzione, senza tuttavia avanzare domanda di restituzione delle prestazioni effettuate.

Vanno pertanto affermati i seguenti principi di diritto:

- "Il diritto ad ottenere la restituzione delle prestazioni rimaste senza causa a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto, pur sorgendo ipso iure per effetto della pronuncia risolutoria, soggiace al principio della domanda, cosicché rimane preclusa al giudice la possibilità di pronunciare d’ufficio la condanna alla restituzione delle dette prestazioni";

- "La facoltà di mutatio libelli riconosciuta dall’art. 1453 c.c., comma 2, con riferimento alla possibilità per l’attore di sostituire l’originaria domanda di adempimento del contratto con la domanda di risoluzione dello stesso si estende anche alla domanda consequenziale e accessoria di restituzione, a condizione che tale domanda sia proposta contestualmente o, comunque, nel medesimo grado di giudizio in cui e’ proposta la prima, essendo esclusa la possibilità per la parte di aggiungere nel giudizio di appello, alla domanda di risoluzione del contratto proposta in primo grado, la domanda di restituzione delle prestazioni rimaste senza causa a seguito della pronuncia di risoluzione";

- "Ove nel giudizio di primo grado sia stata proposta ab initio domanda di adempimento del contratto e, successivamente, l’attore abbia, nel corso dello stesso grado del giudizio, modificato la domanda iniziale -ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 2 - per sostituirvi la domanda di risoluzione del contratto senza tuttavia avanzare domanda di restituzione delle prestazioni effettuate, al giudice d’appello è preclusa, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova, inammissibile nel giudizio di gravame".


Naturalmente, ove - per le ragioni anzidette - rimanga preclusa la proposizione della domanda di restituzione delle prestazioni rimaste senza causa nel medesimo giudizio in cui è stata pronunciata la risoluzione del contratto, rimane in facoltà della parte chiedere la restituzione delle prestazioni anzidette proponendo apposita domanda in separato autonomo giudizio.

3. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016.


 

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