REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Caterina Musumeci, all'udienza di discussione del 12.07.2012 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1811/2012 R G. Sez. Lavoro, promossa
da
B. G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, dall'avvocato D. C.;
-Ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Azienda Ospedaliera Universitaria "V.Emanuele-Ferrarotto", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. P. V.;
-Resistente-
Avente ad oggetto: risarcimento del danno.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24 febbraio 2011, il ricorrente in epigrafe indicate adiva questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro; esponeva di avere lavorato alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera "Vittorio Emanuele- Ferrarotto" di Catania con la qualifica di infermiere; di avere contratto nell'esercizio della sua professione, nell'ottobre del 2001, infezione da HCV; che la Commissione medico ospedaliera 2^ di Messina, in data 15/10/2010, aveva espresso parere favorevole alla concessione dei benefici previsti dalla legge 210/92; che lo stesso aveva subito un danno biologico, morale ed esistenziale nella misura di euro 400.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa.
Tanto premesso, chiedeva di condannare gli enti resistenti al pagamento della somma di euro 400.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, subito dal ricorrente a seguito della contrazione dell'infezione da HCV nell'esercizio della sua professione o in subordine al pagamento della somma maggiore o minore accertata, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo diritto al soddisfo; condannare i resistenti al pagamento delle spese di lite.
Con memoria depositata il 7/10/2011, si costituiva in giudizio il Ministero della Salute, eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza; il proprio difetto di legittimazione passiva; l'eventuale incompetenza per materia del tribunale del lavoro, nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno conseguente ad emotrasfusione.
Tanto premesso, chiedeva la declaratoria delle superiori eccezioni, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata il 12 ottobre 2011, si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Vittorio Emanuele-Ferrarotto", eccependo la nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414, numero quattro, c.p.c. ed in ogni caso l'infondatezza dello stesso; chiedeva la relativa declaratoria della nullità del ricorso ed in ogni caso il rigetto dello stesso nel merito.
All'udienza del 26 ottobre 2011, il G.L., rilevata la nullità del ricorso introduttivo stante la mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande, assegnava a parte ricorrente termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda; nel termine concesso, parte ricorrente non ottemperava al superiore ordine.
Autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

Deve ritenersi fondata l'eccezione, sollevata dagli enti resistenti, di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, in ciò restando assorbita la disamina di ogni altro ulteriore profilo dedotto.
Al riguardo, come noto, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, ponendo così il convenuto in condizione di non potere formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Nel caso di specie non può dirsi che parte ricorrente abbia osservato l'onere di deduzione e allegazione gravante a suo carico in maniera sufficiente a dettagliare l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fondano le sue domande, ponendo così la controparte in condizioni di potere altrettanto dettagliatamente controdedurre, nè può ritenersi che detti elementi e ragioni siano adeguatamente individuabili attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Il ricorso, infatti, appare, innanzitutto, inficiato dalla sostanziale mancanza di ogni specifica indicazione in ordine al petitum, chiedendosi in esso di "condannare perchè responsabili il legale rappresentante pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele-Ferrarotto . . . e il Ministero della Salute. . . al pagamento della somma di euro 400.000,00 . . . a titolo di risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subiti da B. G. a seguito della contrazione dell'infezione da HCV nell'esercizio della sua professione . . ."; parte ricorrente, nella narrativa del ricorso, ha premesso che la Commissione Medica Ospedaliera 2^ di Messina aveva espresso parere favorevole, in data 15/10/2010, in ordine alla concessione dei benefici previsti dalla legge 210/92; parte ricorrente non ha specificato la causa petendi posta a fondamento della domanda risarcitoria, e segnatamente il titolo della responsabilità risarcitoria degli enti resistenti (violazione degli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di lavoro; violazione delle comuni norme di diligenza nell'esercizio dell'attività); tale ultima circostanza risulta rilevante ai fini della determinazione della competenza del giudice del lavoro adito.
Ma il ricorso appare altresi inficiato da un difetto assoluto di deduzione e allegazione in ordine agli stessi fatti costituivi del diritto genericamente azionato; in particolare, parte ricorrente non ha specificato il fatto lesivo posto a fondamento della domanda risarcitoria, limitandosi ad esporre che "nell'esercizio della sua professione nell'ottobre del 2001 contraeva infezione da HCV; il difetto della superiore allegazione preclude di individuare il soggetto legittimato passivo; ed invero, come correttamente rilevato dal Ministero della Salute, solo in presenza di una trasfusione di sangue infetto, e della conseguente domanda risarcitoria, sarebbe configurabile la legittimazione del Ministero resistente, stante il difetto di alcun rapporto di lavoro tra il ricorrente e lo stesso ministero; inoltre, in detta ipotesi ricorrerebbe la competenza del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria ex articolo 2043 c.c.
Alla luce di quanto sopra, deve dunque dichiararsi la nullità del ricorso.
Avuto riguardo al comportamento processuale di parte ricorrente (che ha sostanzialmente rinunciato alla domanda), alla definizione in rito della controversia ed alla condotta del Ministero resistente (mancata partecipazione alle successive udienze), sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

PQM

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da B. G. contro Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, e Azienda Ospedaliera "V.Emanuele Ferrarotto" di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e disattesa;
dichiara la nullità del ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, 12 luglio 2012
Il Giudice del lavoro
Caterina Musumeci


 

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