REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 6017/2012 promossa
DA (Omissis) rappr. e dif. giusta procura in atti, dall’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO;
Ricorrente-opponente
CONTRO
INPS– Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della SCCI, Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle lite, dall'avv. Domenica Di Leo; -opposti -
RISCOSSIONE Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore; -Opposta contumace-
Oggetto: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2011 90 85727 891 relativa alla cartella n. 293 2003 0016742871 000, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 1.101,40, pretesa a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anni 1995 e 1998.

Motivazione

Il ricorso proposto è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dall'Inps, di inammissibilità dell’opposizione ex articolo 24, comma 5, decreto legislativo n. 46/99.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all’art. 24 d.lgs n. 46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506). La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.

L'opponente, nel presente giudizio, ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa alla cartella n. 293 2003 0016742871 000; ha allegato l'omessa notifica della stessa cartella. Il concessionario, rimasto contumace, non ha prodotto in atti il referto di notifica della predetta cartella; da tanto discende la tempestività dell'opposizione a ruolo proposta, sicché si devono andare ad esaminare nel merito le contestazioni mosse dall’opponente quanto alla esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.

In via preliminare va esaminato il motivo di opposizione concernente l’intervenuta prescrizione dei contributi afferenti agli anni 1995 e 1998; ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva (cfr. in questo senso, Cass., sez. lav., 2008, n. 6173; Cass., sez. lav., 2006, n. 26621; Cass., sez. lav., 2005, n. 3846; Cass., sez. Lav. 2005, n. 9962; Cass., sez. lav., 2004, n. 46; Cass., sez. lav., 2003, n. 19334). Nella specie, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale che deve ritenersi ampiamente maturato relativamente ai contributi afferenti agli anni 1995 e 1998; ed invero, alla data di notifica della intimazione di pagamento (18/5/2012), il termine di prescrizione quinquennale deve ritenersi interamente maturato.

Né può rilevare, ai fini della interruzione della prescrizione, la documentazione prodotta tardivamente dall'Inps, costituitosi in giudizio il 18/11/2013, a fronte dell'udienza di discussione fissata per il 25/11/2013. Ed invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “l'eccezione d'interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezioni in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo. Ne consegue che, a fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata non ha l'onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione. Tale momento coincide, con riferimento al processo del lavoro, con la prima udienza, dovendo il convenuto formulare l'eccezione di prescrizione, che costituisce eccezione in senso stretto, costituendosi ai sensi dell'articolo 416 cod. proc. Civ., mediante il deposito, almeno 10 giorni prima dell'udienza, di memoria difensiva.” - Cass. Sez. L., sent. n. 18250 del 12/8/2009.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'ente previdenziale.

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da C. M. avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e delle somme aggiuntive oggetto della cartella impugnata e, per l'effetto, annulla la stessa e la conseguente intimazione di pagamento;
condanna l’INPS a rimborsare all'opponente le spese processuali, che liquida in complessivi € 843,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, e distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Orazio Esposito.
Catania, 11 giugno 2015
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Caterina Musumeci


 

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