REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6179/2010 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONTEMAGGI LUCA, giusta procura speciale per Notaio Luciano Giorgetti del 7.9.2015 in Grosseto Rep.n. 26178;
- ricorrente -
contro
N.F.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 16/2009 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 15/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con processo verbale del 23-7-2001, ritualmente notificato, P. E., autorizzato a stare in giudizio personalmente dal Giudice di Pace di Massa Marittima, lamentava la sussistenza, anche nelle ore destinate al riposo, di rumori provenienti dall'abitazione di N.F., e in particolar modo dalla sua lavatrice, posizionata in una stanza situata al piano superiore rispetto al proprio ed in corrispondenza della camera da letto. Egli chiedeva, pertanto, che tali rumori fossero fatti cessare o quanto meno ricondotti entro la soglia di tollerabilità, nonchè la condanna del convenuto al risarcimento del danno biologico e morale subito da lui e dai suoi familiari.
Nel costituirsi, il convenuto contestava la fondatezza della domanda e chiedeva la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
Successivamente, il P. si muniva di difesa tecnica, costituendosi mediante un difensore.
Nel corso dell'istruttoria, l'attore veniva dichiarato decaduto dalle prove orali richieste; venivano, quindi, sentiti i testi del convenuto ed espletata consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere lo stato dei luoghi e a misurare le immissioni rumorose.
Con sentenza n. 234 del 2002 il Giudice di Pace rigettava sia la domanda attrice che la domanda riconvenzionale.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il P.
Con sentenza in data 15-1-2009 il Tribunale di Grosseto rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.E., sulla base di due motivi.
N.F. non ha svolto attività difensive.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivazione

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c.. Deduce, in particolare:
a) che l'accertato superamento del limite di normale tollerabilità ormai acquisito in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza induce a ritenere illecita in re ipsa l'immissione di rumore e l'esclusione di qualsiasi contemperamento di contrapposte esigenze;
b) che, in ogni caso, il "contemperamento" ipotizzato dal giudicante (tra il diritto al riposo del P. e il diritto del N. all'uso dell'elettrodomestico) non è quello preso in considerazione dall'art. 844 c.c., il quale considera come termini di contemperamento da un lato le "esigenze della produzione" e dall'altro le "ragioni della proprietà; c) che l'interesse del N. non è inerente alla "produzione", ma è "ragione" della proprietà, analoga a quella del P., sia pure socialmente meno rilevante rispetto al diritto al riposo; d) che la sentenza impugnata ha errato nell'applicare alla fattispecie il concetto di "durata" dell'immissione rumorosa, quale presupposto di esclusione dell'illiceità dell'immissione stessa, in quanto, una volta accertato che l'immissione rumorosa sia superiore alla soglia dei 3 decibel, la durata costituisce solo un elemento di valutazione dell'entità del danno; e) che la Corte di Appello ha introdotto arbitrari parametri di "qualità" e "condizioni" dell'immissione rumorosa da lavatrice estranei alla norma violata.

Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'art. 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra le tante, Cass. 3-8-2001 n. 10735; Cass. 6-6-2000 n. 7545; Cass. 12-2- 2000 n. 1565; Cass. 11-11-1997 n. 11118).

E' stato altresì puntualizzato che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorchè contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà). La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass. 25-8-2005 n. 17281).

Più nello specifico, è stato evidenziato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la P.A. Le disposizioni in esso contenute, perciò, non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c., nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini. (Cass. 1-2-2011 n. 2319; Cass. 3-8-2001 n. 10735). In particolare, in tale ultime sentenza, specificamente richiamata nel ricorso, la Suprema Corte, alla stregua del principio di cui alla massima, ha ritenuto correttamente motivata la decisione della Corte di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore anche nelle ore diurne, superato dal suono proveniente dai pianoforti utilizzati dal ricorrente per ragioni di studio e di insegnamento, avuto anche riguardo alla circostanza che l'ambiente interessato alle immissioni rumorose, dapprima utilizzata come magazzino, era stata poi adibita a camera da letto.

Nella specie, la Corte di Appello, sulla base della risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che la lavatrice oggetto di causa, quando lavorava a pieno carico e nella fase di centrifuga, superava il rumore di fondo di 3,5 decibel nelle ore diurne e di 4,5 nelle ore notturne, e ha dato atto che tali valori risultano superiori a quello di 3 decibel del rumore di fondo, normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità delle immissioni rumorose. Essa, tuttavia, ha evidenziato che l'attore - il quale era decaduto dalla prova orale- non ha provato nè una frequenza particolarmente intensa nell'uso dell'elettrodomestico nè che i lavaggi avvenissero in orario notturno e di riposo pomeridiano; e, valutate tutte le circostanze del caso concreto, con argomentazioni non incongruenti è pervenuta alla conclusione secondo cui un rumore superiore di 3,5 rispetto al rumore di fondo, che si protrae per cinque - dieci minuti (il tempo della centrifuga) al giorno in orari non destinati al riposo e, presumibilmente, non più di una volta al giorno, non può essere ritenuto obiettivamente intollerabile.

Ciò posto e atteso che, avendo la Corte territoriale escluso, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che la lavatrice sia stata usata in orari notturni, viene in considerazione solo il rumore di 3,5 decibel rilevato in orario diurno, si osserva che, poichè tale valore non risulta superiore alla soglia massima di rumorosità fissata dalle norme speciali richiamate nei citati precedenti giurisprudenziali (5 decibel in orario diurno), il giudice di merito ben poteva valutare, sulla base di un prudente apprezzamento che tenesse conto della peculiarità della specifica fattispecie, se si fosse o meno in presenza di immissioni intollerabili.
Il giudizio espresso nella sentenza impugnata circa la non intollerabilità delle immissioni in questione, pertanto, essendo sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, si sottrae alle censure mosse dal ricorrente.

2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omessa, insufficiente e erronea motivazione, in ordine all'affermazione secondo cui parte attrice non avrebbe fornito argomenti tecnici in grado di far ritenere che il superamento del rumore di fondo fosse superiore a quello emerso dalle rilevazioni del C.T.U.. Sostiene che tale assunto è errato, in quanto sia nelle difese conclusive del giudizio di primo grado che con l'atto di appello e con i successivi scritti difensivi il P. ha sempre contestato le modalità di rilevazione del rumore prodotto dalla lavatrice.

Il motivo è inammissibile, non essendo corredato, come prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. - applicabile ratione temporis al ricorso in esame - nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, da uno specifico passaggio espositivo, autonomo rispetto alla parte illustrativa delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, contenente una sintetica indicazione del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Ma, anche a prescindere da tale rilievo, si osserva che le doglianze mosse dal ricorrente, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, si risolvono in sostanziali censure di merito avverso il giudizio espresso dalla Corte di Appello, secondo cui l'attore non ha fornito validi argomenti tecnici in grado di contrastare le risultanze delle misurazioni effettuate dal C.T.U. e di far ritenere che il superamento del rumore di fondo della lavatrice fosse superiore a quello rilevato dall'esperto. Come è noto, peraltro, i vizi di motivazione denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234).

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Poichè l'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2015


 

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