REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2822-2011 proposto da:
F.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO, 66, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ENRICO - DE NARDO ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato BAVA ANDREA;
- ricorrenti -
contro
COMUNE SAVONA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 639/2010 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 28/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'assorbimento del resto.

Svolgimento del processo

F.N. proponeva opposizione ex art. 204 bis C.d.S. del 1992 avverso il verbale di accertamento della Polizia municipale di Savona per asserita violazione dell'art. 21 C.d.S., commi 1 e 4, consistito, nell'aver depositato un cumulo di sabbione sulla ______ di quella stessa città.
Nella costituzione dell'opposto Comune di Savona, l'adito Giudice di Pace della medesima città - con sentenza n. 1423/2007 - rigettava la proposta opposizione.
Avverso tale sentenza interponeva appello, chiedendone la riforma, la F.
Non si costituiva in secondo grado l'Amministrazione appellata.
Con sentenza n. 639/2010 il Tribunale di Savona rigettava l'appello.
Per la cassazione della succitata decisione ricorre la F. con atto affidato a cinque ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva il Comune di Savona.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., cui seguiva relazione (tesa all'affermazione della manifesta fondatezza ed all'accoglimento del primo motivo de proposto ricorso) e fissazione della pubblica udienza.

Motivazione

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "violazione e/o errata interpretazione di norma di legge (L. n. 689 del 1981, art. 6) - Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia".
Col motivo si deduce l'erroneità della decisione gravata in relazione all'irrogazione, sotto il profilo soggettivo, della sanzione per cui è causa conseguente al succitato deposito di sabbia.
Sanzione irrogata nei confronti esecutore materiale condotta (non al committente lavori).CASS. n. 8757/2005.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 21 e 26 C.d.S. del 1992 in relazione al D.P.R. n. 753 del 1980, artt. 37 e 71.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o erronea interpretazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2 oltre alla carenza e/o totale assenza di motivazione.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 26 C.d.S., commi 4 e 5 del 1992.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e/o erronea interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 9 in relazione al D.P.R. n. 753 del 1980, art. 37.

6.- Procedendo all'esame del dirimente primo motivo del ricorso la Corte osserva quanto segue.

Il motivo è fondato.
Con la sentenza impugnata è stata ritenuta l'ascrivibilità alla F. della irrogata ed opposta sanzione.
Senonchè tale decisione ha del tutto disatteso il noto principio giurisprudenziale di questa Corte, già richiamato dalla odierna ricorrente, in base al quale la sanzione di cui all'art. 21 C.d.S. non poteva viceversa essere, come nella fattispecie, irrogata.

Infatti "la sanzione prevista dall'art. 21 C.d.S. per lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli senza l'adozione degli accorgimenti indicati dalla stessa norma deve essere irrogata nei confronti dell'esecutore materiale dell'attività e non anche del proprietario dell'immobile (la F., in ipotesi) in favore del quale la stessa viene esplicata, non avendo il committente dei lavori - diversamente dall'imprenditore, dal dirigente e dal proponente - poteri di vigilanza e direzione sull'appaltatore" (Cass. civ., Sez. 1, Sent. 27 aprile 2005, n. 8757).
Il motivo in esame quindi, in quanto fondato sotto il profilo del vizio di motivazione, comporta l'accoglimento del ricorso.

7.- L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento di tutti i rimanenti motivi.
8.- L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Savona in diversa composizione.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Savona in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2015


 

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