REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11701/16 R.G.A.C., decisa, ai sensi dell’art. 23 legge 24.11.1981 n. 689 e d.lgs. 150/11, con lettura del dispositivo all’udienza del 13 marzo 2017;
promossa da
T. S. D. elettivamente domiciliato in Catania Via Romeo n. 28 presso lo studio dell’Avv. Orazio Stefano Esposito, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso in opposizione, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Gennaro Esposito;
ricorrente
contro
MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
resistente;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quanto chiesto ed eccepito negli atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5.7.2016 T. S. D. proponeva ricorso avverso il decreto 609801/A del 23.5.2016 notificato il 30.5.2016 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania le ingiungeva di pagare la somma di € 3.000,00 per l’infrazione dell’art. 49 comma 5 del D.Lgs 231/2007, e precisamente per avere ricevuto la somma di € 5100.00 a mezzo assegno tratto su Banca Mediolanum n. 116008714-03 del 3.10.2012 privo della clausola di trasferibilità.

L’opponente lamentava di non avere mai potuto presentare memorie difensive in merito, non avendo avuto conoscenza alla originaria contestazione dell’infrazione fino alla notifica del provvedimento impugnato nel presente giudizio. Eccepiva comunque la tardività della contestazione non essendo intervenuta nel termine di 90 giorni di cui all’art. 14 legge 689/1981.
Parte opponente chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell’ingiunzione impugnata, e dichiararsi comunque la stessa tardiva, oltre che eccessivo l’importo della sanzione amministrativa irrogata.
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si difendeva rilevando la validità della notifica dell’originaria contestazione dell’infrazione, siccome avvenuta con raccomandata ricevuta in data 22.3.2013.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, è stata decisa mediante lettura del dispositivo, all’udienza del 13.3.2017.

Motivazione

L’opposizione è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che l’amministrazione resistente ebbe notizia dell’illecito amministrativo già in data 23.10.2012 come da timbro di ricezione apposto sulla comunicazione di Banca Mediolanum.
In data 15.1.2013 l’amministrazione richiede alla Banca Unicredit s.p.a. (quale banca negoziatrice) i dati anagrafici del soggetto beneficiario, ricevendone riscontro in data 30.1.2013.
In data 22.3.2013 l’amministrazione provvede a notificare al ricorrente la contestazione di infrazione e successivamente in data 30.5.2016 il provvedimento opposto.
Il termine di 90 giorni di cui all’art. 14 legge 689/81 sarebbe dunque spirato il 23 gennaio 2013.

Vero è che il termine dell'accertamento, cui fa riferimento la norma di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 ai fini della notifica della violazione, non è riconducibile al momento in cui l'Amministrazione ha avuto contezza della condotta costituente l'illecito amministrativo, bensì al momento in cui si è conclusa la fase procedimentale di accertamento dell'illecito corrispondente al compimento di tutte le azioni volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli organi diretti al controllo sull'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II, 06/02/2009, n. 3043; Cass. civ. Sez. II Sent., 08/05/2007, n. 10535; Cass. civ. Sez. II, 18/04/2007, n. 9311; Cass. civ. Sez. Unite, 09/03/2007, n. 5395; Cass. civ., Sez. V, 29/02/2008, n. 5467; Trib. Roma, Sez. II, 19/06/2013).

Nella specie l’amministrazione ha proceduto a richiedere i dati mancanti alla banca negoziatrice in data 15 gennaio 2013 a fronte della segnalazione ricevuta in data 23.10.2012.
Come già rilevato dalla giurisprudenza sopra indicata non può essere lasciato al mero arbitrio od inerzia dell'Amministrazione il dies a quo dal quale computare il periodo di decadenza per la contestazione, tanto più che l'onere della prova della tempestività della contestazione è a carico della parte nel cui interesse è previsto detto termine.
Nella specie l’amministrazione ha provveduto a compiere i propri atti istruttori quasi allo scadere del termine di 90 gg di cui al citato art. 14: non è quindi possibile ipotizzare che l’amministrazione – che per sua condotta negligente o scarsa organizzazione – possa determinare uno spostamento del dies a quo sostanzialmente a proprio piacimento, dovendo invece farsi carico di procedere ai necessari atti istruttori tempestivamente (condotta questa giustificatrice di uno slittamento del termine).
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico di parte opposta.

PQM

Il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino, uditi i procuratori delle parti all’udienza del 13.3.2017, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da T. S. D. contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1) accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il decreto opposto;
2) condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali in favore dell’opponente, liquidate in complessivi € 608.00, di cui € 108.00 per spese, € 500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 13 marzo 2017
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)


 

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