REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Massera -Presidente-
dott. Tiziana Longu -Giudice Relatore-
dott. Francesca Lucchesi -Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2012 promossa da:
G.G., con il patrocinio dell'avv. P.G. e dell'avv. M.G. elettivamente domiciliata in _____ presso i difensori
RICORRENTE
contro
A.S., con il patrocinio dell'avv. C.G., elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2.5.2012 G.G. ha esposto di avere contratto matrimonio in data 10.12.2000 con A.S., da cui ha avuto due figli A.P., nato il ____ e F.G., nato il _____; che la medesima svolge l'attività di medico chirurgo presso l'ospedale S. F. di Nuoro, mentre il marito è amministratore di cooperativa; che alla fine del 2010 la ricorrente ha scoperto che il sig. S. aveva una relazione adulterina che durava già diversi anni; che il 4.12.2010, dopo aver informato il sig. S. della scoperta della relazione, il convenuto ha abbandonato il domicilio coniugale; che da allora i coniugi vivono separali; che il marito non è in grado di provvedere da solo al figlio minore F.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi: la separazione personale tra i coniugi per fatto addebitabile a A.S.; l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre; l'assegnazione della casa coniugale alla signora G.; la regolamentazione del diritto di visita del padre in maniera differenziata per i due figli minori; l'assegno di mantenimento a carico del convenuto e in favore dei figli nella misura di Euro 750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie; la condanna del sig. S. al pagamento delle somme non corrisposte dal novembre 2010 ovvero dalla data dell'abbandono della casa coniugale.

Con comparsa si è costituito in giudizio A.S., che ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente; affidarsi i figli minori ad entrambi i genitori, con regolamentazione delle modalità di visita del padre; assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente; imporsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento dei figli nella misura di Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare il convenuto ha dedotto che nel corso del 2008 la cooperativa 2000 di B. di cui il sig. S. era amministratore è entrata in crisi e nel 2010 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa; che il sig. S. non ha avuto dalla moglie alcun sostegno psicologico o affettivo, e che, stante la crisi coniugale, si è rivolto ad un psicoterapeuta; che, nonostante gli inviti, la moglie non si è presentata agli incontri; che la ricorrente non ha permesso al convenuto il rientro a casa, sostituendo la serratura, e ha negato al marito la possibilità di vedere i figli; che non ha mai intrattenuto relazioni extraconiugali.

Pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti, svolte le prove per interrogatorio formale e per testi, all'udienza del 9.4.2015 la parte ricorrente ha confermato le conclusioni di cui all'atto introduttivo e ha chiesto fissarsi l'assegno di mantenimento nella misura di Euro 600,00 mensili. La parte convenuta si è riportata alla comparsa di costituzione e ai successivi scritti difensivi. Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il pubblico Ministero ha concluso chiedendo che venga dichiarata la separazione dei coniugi.

Motivazione

La domanda delle parti volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Come emerge dalle dichiarazioni delle parti, i coniugi non hanno più alcuna unione affettiva e sentimentale.
E' pacifico che gli stessi vivono separati. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.

La domanda di addebito della separazione avanzata da G.G. a carico del coniuge è fondata e va accolta.
La parte ricorrente ha addebitato al marito la violazione del dovere di fedeltà, che, secondo quanto sostenuto dalla signora G., è stata la causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e
crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento dei coniugi, da cui emerga la preesistenza di una crisi già in atto
(Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. 12 aprile 2006, n. 8512; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747).
Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile", sicché la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante. Tale regola viene meno "quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).

Nel caso di specie, sulla base dell'attività istruttoria svolta e della documentazione prodotta, deve ritenersi dimostrato che il sig. S. abbia iniziato una relazione extraconiugale durante la convivenza matrimoniale. Il teste S.O. ha dichiarato di aver seguito A.S. su incarico della signora G. nel mese di novembre 2010 quando il medesimo si trovava a Sassari e di averlo visto entrare nell'appartamento della signora G.F. nelle ore notturne: il 9 novembre 2010 dalle ore 21,00 alle ore 5,45, il 10 novembre 2010 dalle ore 22,15 alle ore 00,30, il 16 e il 17 novembre dalle ore 21,35-22,00 fino ad oltre l'una di notte. Secondo quanto dichiarato dal teste F.G., nel mese di dicembre del 2010 R.S. ha riconosciuto di avere una relazione extraconiugale, che non considerava importante.
Il convenuto, invece, non ha dedotto elementi idonei a dimostrare la preesistenza di una crisi matrimoniale anteriore all'intervenuta relazione extraconiugale, tale da escludere la sussistenza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. A tal fine, non può ritenersi idonea la circostanza che il sig. S. si sia rivolto, prima della nascita del secondo figlio, ad un psicoterapeuta per difficoltà di comunicazione nella coppia. Come è stato evidenziato, la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale presuppone un accertamento rigoroso del comportamento di entrambi i coniugi, tale da poter ritenere la preesistenza della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo di fedeltà. La presenza delle difficoltà sopra richiamale non appare sufficiente a evidenziare l'esistenza di una situazione di crisi irrimediabile, tale da lasciar supporre che la convivenza coniugale fosse meramente formale. Tale circostanza, peraltro, appare esclusa dalla nascita successiva del figlio F.
Pertanto, la domanda di addebito della separazione a carico del signor S. va accolta.

La domanda avanzata dalle parti diretta ad ottenere l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori va accolta.
E' noto che l'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (v. Cass. 2.12.2010, n. 24526; Cass. 18.6.2008, n. 16593).

Nel caso di specie, non è emerso né è stato allegato alcun elemento idoneo ad evidenziare una situazione di carenza dei genitori. Pertanto dev'essere disposto l'affidamento condiviso dei figli minori.
Considerata l'età dei bambini e le domande delle parti, si deve disporre che i minori vivano con la madre presso la residenza coniugale, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli i fine settimana alterni dalle ore 13,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica, nonché 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio (da stabilirsi in difetto di diversi accordi tra le parti dal 15 al 30 luglio) e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto (dal 16 al 31 agosto in difetto di diversi accordi tra le parti) e ad anni alterni con la madre, il giorno di Natale o di Santo Stefano, il Capodanno o il primo dell'anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Non sussistono elementi per accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere un trattamento differenziato per le modalità di visita del figlio F.G.
Stante la collocazione dei minori presso la madre, la casa coniugale dev'essere assegnata alla ricorrente.

Per quanto concerne le questioni economiche, va rilevato che la ricorrente svolge l'attività di medico chirurgo presso il reparto di medicina dell'Ospedale S. F. di Nuoro: nell'anno 2009 la signora G. ha dichiarato un reddito complessivo pari Euro 58.033,00. Il sig. S. è amministratore di una cooperativa e collaboratore del quotidiano La Nuova Sardegna; per l'anno 2011 il convenuto ha dichiarato un reddito pari a Euro 21.332,00.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 155 cod. civ., il quale - nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (v. Cass. 6 novembre 2009, n. 23630).
Alla luce dei principi giuridici sopra esposti - considerate le potenzialità reddituali e la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi - si ritiene che la somma mensile dovuta per il mantenimento dei figli minori posta a carico del convenuto debba essere determinata nella misura complessiva di Euro 500,00 ( Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La domanda di part ricorrente volta ad ottenere la condanna del sig. S. al pagamento delle somme non corrisposte dal novembre 2010 ovvero dalla data dell'abbandono della casa coniugale dev'essere dichiarata inammissibile, stante la natura del procedimento di separazione.
Considerata la natura della causa e la parziale soccombenza reciproca, le spese devono essere interamente compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a S.A.R.;
2) affida i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori i fine settimana alterni dalle ore 13,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica, nonché 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio (da stabilirsi in difetto di diversi accordi tra le parti dal 15 al 30 luglio) e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto (dal 16 al 31 agosto in difetto di diversi accordi tra le parti) e, ad anni alterni con la madre, il giorno di Natale o di Santo Stefano, il Capodanno o il primo dell'anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4) assegna la casa coniugale alla madre;
5) pone a carico del sig. S. a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del sig. S. al pagamento delle somme non corrisposte dal novembre 2010 ovvero dalla data dell'abbandono della casa coniugale;
7) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nuoro il 28 settembre 2015.
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2015.


 

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