REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Catania nella persona dell'Avv. Francesca Potenza ha pronunciato e resa pubblica mediante lettura del dispositivo all'udienza del 21.10.2016 la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3149 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2016, promossa da:

P. A., e V. G. elettivamente domiciliati in Catania alla via Carmelo Patanè Romeo n.28, presso studio dell'Avv. Gennaro Esposito, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso. '
RICORRENTI

Contro
PREFETTURA DI CATANlA, in persona del Prefetto pro tempore, in giudizio di persona rappresentata come in atti.
RESISTENTE

Avente ad oggetto
Opposizione ad ordinanza di confisca ex art. 6 D.Igs. n. 150/2011
Le parti concludevano come da verbale del 21.10.2016.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato in data 07.04.2016 i signori P. A. e V. G. formulavano opposizione avverso l'ordinanza pref. N._______, emessa dal Prefetto di Catania notificata in data 09.03.2016, che disponeva la confisca del veicolo MERCEDES AC, targato ____, di proprietà della signora V. G., non essendo avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria conseguente all'accertarnento della violazione dell'art 193 del Codice della Strada.
Il riferimento era alla violazione contestata con verbale n. 5900858 del 12.9.2013, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Catania a carico di P. A., che circolava alla guida del suddetto veicolo, sprovvisto della prescritta copertura assicurativa provvedendo al sequestro del mezzo.

Gli opponenti chiedevano I'annullamento dell'ordinanza di confisca deducendo la mancata notifica del verbale presupposto e la tardiva adozione del provvedimento di confisca emesso oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

II Giudice disponeva la comparizione delle parti, ordinando all'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima dell'udienza, copia degli atti relativi all'accertamento della violazione.
La Prefettura di Catania si costituiva in giudizio, depositava i documenti relativi al provvedimento impugnato, contestava l'opposizione chiedendone il rigetto.

All'udienza di discussione del 21.10.2016 la causa veniva decisa, e veniva data lettura del dispositivo in aula.

Motivazione

L'opposizione deve essere accolta in quanto fondata.
Dai documenti allegati dall'Amministrazione resistente, (verbale n.____ del 12.9.2013, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Catania a carico di P. A. risulta provata la tempestività della notifica del verbale sotteso all'ordinanza di confisca, stante l'immediata contestazione della violazione dell'art. 193 del Cd.S. effettuata dagli agenti verbalizzanti all'odierna parte opponente.

Invero, deve essere accolta l'eccezione di tardività dell‘ordinanza di confisca impugnata alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 15736/2016, depositata il 28.7.2016, ha mutato l'orientamento in precedenza espresso (vedl Cass. Sentenza 1191/2009) ed ha statuito che l'ordinanza di confisca del veicolo senza la necessaria copertura assicurativa (o del prezzo ricavato dalla sua alienazione) va emessa ai sensi dell'art. 204 del C.d.S. entro il termine perentorio di 120 giorni (ora 90 ai sensi del vigente art. 204 del C.d.S.) decorrente
dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio deve trasmettere il verbale di contestazione al Prefetto.

L'opposizione, pertanto, dove trovare accoglimento.

Nella fattispecie de quo è provato il superamento del termine perentorio, stante che l'accertamento dell'infrazione risale alla data del 12.9.2013, mentre l'ordinanza di confisca impugnata è stata emessa il 28.1.2016 e notificata il 09.03.2016.

In considerazione del mutamento di giurisprudenza in merito alla eccezione di tardività dell'ordinanza impugnata sollevata da parte ricorrente, si compensano interamente tra le parti le spese di lite.

PQM

Visto l'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011
l'opposizione proposta da P. A. e per l'effetto annulla l'ordinanza di confisca n.________, emessa dal Prefetto della Provincia di Catania il 28.1.2016.
Spese compensate.
Catania li 21/10/2016
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016


 

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