REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Claudia Cottini, all'udienza del 12 luglio 2013, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 56 DL 112/2008 convertito con L. 133/2008, ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n.7097/2012 R.G. (cui sono riunite le cause nn.7098/2012, 7099/2012, 7100/2012 R.G.), avente ad oggetto “impugnativa di licenziamento”, promossa
DA
C.F., P.S., Z.A., S.A.A., rappresentati e difesi dall'avv. S.B. e dall'avv. R.S., giusta procura in atti – ricorrenti -
CONTRO
Catania Multiservizi S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. C.C., giusta procura in atti – resistente -

Svolgimento del processo

con separati ricorsi, poi riuniti, depositati in data 17 luglio 2012, i ricorrenti di cui in epigrafe conveniva al giudizio del Tribunale di Catania, giudice del lavoro, la Catania Multiservizi S.p.a. ed esponevano di aver lavorato alle dipendenze della predetta società in virtù di contratti a tempo parziale ed indeterminato, con la qualifica di operai, e di essere stati adibiti, fra l'altro, al servizio di pulizia presso le scuole del comune di Catania.
Lamentavano di essere stati licenziati con lettera del 15 aprile 2011 “per cessazione di appalto (articolo 7, comma 4-bis, della legge 31/2008)”.
Deducevano che il licenziamento intimato era illegittimo; che, in particolare, erano state violate le norme che disciplinavano i licenziamenti collettivi; che nella fattispecie non sussisteva alcun accordo sindacale di deroga alla procedura di licenziamento collettivo; che parimenti non ricorreva alcuna cessione del ramo d'azienda, legittimante l'applicazione dell'articolo 2112 c.c.; che la procedura di licenziamento collettivo non poteva essere derogata per effetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della direttiva 98/58/CE, atteso che la società resistente non aveva natura pubblica; che l'articolo 4 C.C.N.L. non poteva considerarsi criterio oggettivo di scelta dei lavoratori da licenziare, atteso che i ricorrenti, come altri lavoratori, venivano utilizzati anche in altri servizi della società resistente.
Tanto premesso, chiedevano di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità dei licenziamenti impugnati con condanna della società resistente alla loro immediata reintegrazione nel posto di lavoro già occupato con tutte le conseguenze economiche di cui all'art. 18 St. Lav. vinte e distratte le spese.
La Catania Multiservizi s.p.a., nel costituirsi, contestava la fondatezza delle domande avversarie. Deduceva, in particolare, che la procedura di licenziamento collettivo, pur avviata dalla società, era stata interrotta in quanto la società subentrante, aggiudicataria dell'appalto, aveva garantito l'assunzione dei lavoratori addetti all'appalto alle medesime condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi. Ricorreva, pertanto, l'ipotesi disciplinata dall'art. 7, comma 4 bis, L. 31/2008 per escludere la procedura dei licenziamenti collettivi, il cui requisito di applicazione consisteva, al fine di salvaguardare occupazione, nel mantenimento delle medesime condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi, senza alcun riferimento al contenuto specifico dei singoli contratti individuali di lavoro. Rilevava, in subordine, che la fattispecie doveva essere correttamente inquadrata nella disciplina di cui all'art. 2112 c.c. di cessione di ramo di azienda. Osservava, poi, che l'articolo 1, comma 2, della direttiva 98/58/CE escludeva l'applicazione della procedura di licenziamento collettivo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico e sosteneva che nella specie essa società, essendo interamente partecipata dal Comune di Catania, doveva essere ricondotta nell'ambito della nozione di p.a. sostanziale. In ogni caso, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta nei termini proposti, dovendo procedersi alla limitazione del risarcimento del danno in considerazione del rifiuto di parte ricorrente della proposta di assunzione formulata dalla società subentrante. In estremo subordine, andava detratto quanto percepito da parte ricorrente per l'espletamento di attività lavorativa.
Tanto premesso, chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare del risarcimento del danno richiesto. Vinte le spese.
All'udienza odierna, la causa, esaurita la discussione, veniva decisa nelle forme dell'art. 429, comma 1, comma c.p.c., come sostituito dall'art. 56 DL 112/2008 convertito con L. 133/2008, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

Deve innanzitutto rilevarsi che il licenziamento dei ricorrenti si inserisce nell'ambito di una complessa vicenda di riduzione del personale per cessazione di appalto attuata dalla Catania Multiservizi e che ha coinvolto, con relativa soppressione dei posti di lavoro, tutti i dipendenti addetti allo svolgimento dei servizi in appalto di cui al bando di gara-direttiva n.68 del 28 luglio 2005: “fornitura dei servizi di pulizia e delle altre attività ausiliarie presso gli istituti scolastici, connesse al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali, articolo 8-legge nr. 124/99-cd. "Appalti storici”. In tali servizi, a seguito di gara ad evidenza pubblica, alla precedente appaltatrice Catania Multiservizi è subentrata la nuova appaltatrice Ati Dussmann - Consorzio Italian Management, con contratto normativo stipulato con il M.I.U.R. in data 30/9/2010 e conseguente cambio di appalto operato con verbale del 20/1/2011 (il punto non è oggetto di contrasto).
Nella lettera di licenziamento inviata ai lavoratori la Catania Multiservizi s.p.a. ha comunicato: “Ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L., per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in caso di cessazione d'appalto, l'impresa subentrante assumerà gli addetti all'appalto da almeno quattro mesi prima della cessazione stessa. La Dussmann, società subentrante, procederà, pertanto, all'assunzione dei lavoratori addetti all'appalto a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore. Considerato che Ella risulta inclusa tra i lavoratori individuati quali destinatari del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto attualmente occupato; ciò in quanto la S.S. Negli ultimi quattro mesi è stata impiegata nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto in questione. Ciò premesso e considerato, si comunica di voler risolvere, come in effetti con la presente risolviamo, il rapporto di lavoro intrattenuto con la S.S. Il suo rapporto di lavoro cesserà per cessazione dell'appalto e contestuale subentro dell'impresa aggiudicataria, ad ogni effetto di legge, con la data del 16 aprile 2011...”
In tale ambito, risulta dunque incontroverso (ed è peraltro comprovato dalla documentazione acquisita al processo) che la risoluzione del rapporto di lavoro che ha riguardato i ricorrenti ha interessato anche altri dipendenti, il cui numero supera complessivamente le cinque unità (in tutto circa 180 lavoratori).
Da qui il problema di stabilire se andava osservata nella fattispecie in esame la procedura prcvista dall'art. 4 della legge 223/91, considerato che (come pacifico) ciò in concreto non è avvenuto.

A questo riguardo deve osservarsi che è fuori discussione che, come la Suprema Corte ha più volte affermato (Cass. 22 aprile 2002, n. 5828; Cass. 21 maggio 1998, n. 5104), le imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto e che occupano più di quindici dipendenti (come nella specie la Catania Multiservizi) sono soggette alla disciplina di cui all'art. 24 legge n. 223 del 1991, non rientrando nelle eccezioni previste dal comma quarto dello stesso articolo (riferibili ai lavori edili, a quelli a termine e alle attività stagionali o saltuarie).
D'altra parte - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 04/03/2000, n. 2463) - il suddetto comma quarto è norma di carattere eccezionale, pertanto insuscettibile di applicazione analogica.
Ciò di cui, invece, si controverte nel caso in esame è se ricorrano i requisiti di operatività dell'art. 7, comma 4 bis, del decreto legge 31/12/2007, n. 248 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31) che ha individuato un'ulteriore eccezione all'applicazione della disciplina di cui alla legge n. 223/91 relativa ai dipendenti di tutte le società che svolgono attività di servizi in appalto disponendo che, in caso di cessazione di appalto, qualora il personale già impiegato nel medesimo sia acquisito dal nuovo appaltatore subentrante, non si applica la procedura sui licenziamenti collettivi per i lavoratori riassunti dall'azienda subentrante con la garanzia delle stesse condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Si rammenta, poi, che con specifico riferimento al settore degli appalti di pulizie che interessa la controversia in esame, la disciplina di cui all'art. 7 comma 4 bis va letta e applicata in coordinato disposto con quella prevista dall'art. 4 del CCNL del 19 dicembre 2007 che contiene specifiche previsioni sul cambio di gestione nell'appalto le quali, con l'obiettivo principale di salvaguardare i livelli occupazionali, stabiliscono una disciplina diversificata per il caso di successione tra imprese a parità di condizioni contrattuali o con modificazione di termini.
Prevede l'art. 7 comma 4 bis del decreto legge 31/12/2007, n.248: ”Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.”
Dispone, poi, l'art. 4 del CCNL del 19.12.2007: ”Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'articolo 7, comma 4bis, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31. In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante (…) b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante … sarà convocata presso l'associazione territoriale cui conferisce mandato … al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità dal posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orari di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'irnpresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante...”
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità del licenziamento per essere stato intimato in violazione delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e al di fuori della fattispecie regolata dall'art. 7 comma 4 bis deducendo che, contrariamente a quanta indicato nella lettera di licenziamento del 15.4.2011, le condizioni di assunzione offerte dall'impresa subentrante erano indubbiamente peggiorative rispetto a quelle precedentemente riconosciute dalla Catania Multiservizi.
Parte resistente afferma, per contro, che l'art. 7 comma 4 bis escluda l'applicazione della procedura in materia di licenziamenti collettivi qualora l'impresa subentrante riassuma i lavoratori licenziati garantendo l'applicazione del medesimo contratto collettivo utilizzato dall'impresa cessante, senza alcuna necessità di accertare l'identità di contenuto del contratto individuale stipulato dai lavoratori con l'impresa cessante e quello offerto dall'impresa subentrante.
Tale interpretazione - come correttamente ritenuto da altri giudici del Tribunale (con riferimento alla posizione di altri lavoratori licenziati dalla Catania Multiservizi) - non appare conforme alla ratio e al testo della norma. Osserva il Tribunale in una di tali pronunce (ord. 8/9/2011 - giudice dott. Valeria Di Stefano), con argomentazione che questo giudice condivide pienamente, che ”Se è vero che l'articolo 7 non fa riferimento ai contratti individuali di lavoro ma richiama la parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore, tuttavia espressamente individua l'obbiettivo della disciplina introdotta nella finalità di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori. Non ricorrerebbe certo una tale ipotesi qualora venisse applicato il medesimo CCNL ma venisse ridotto l'orario di lavoro: di certo non sarebbe garantita l'invarianza del trattamento economico complessivo.
La norma, interpretata alla stregua della finalità espressa dalla disposizione di assicurare l'invarianza del trattamento economico complessivo, impone di verificare se le condizioni offerte dalla impresa subentrante siano equivalenti a quelle godute in precedenza dai lavoratori addetti all'appalto cessato. Tale verifica non può limitarsi all'applicazione astratta delle condizioni previste dal contratto collettivo ma presuppone necessariamente un giudizio di equivalenza in concreto del trattamento economico complessivo in godimento presso l'impresa uscente e quello offerto dall'impresa subentrante.
Anche le modalità seguite dalla società resistente nel caso che occupa sembrano confermare tale interpretazione. Ed invero, la Catania Multiservizi, a fronte delle condizioni inizialmente proposte dalla società subentrante con orario di lavoro notevolmente ridotto rispettoo a quello osservato presso l'impresa uscente, aveva intrapreso la procedura dei licenziamenti collettivi, confermando in tal modo la necessità di procedere a una valutazione in concreto del trattamento economico goduto dai lavoratori”.

Tanto Premesso, si rileva che, nella fattispecie, la Dussmann Service S.r.l. ha offerto ai ricorrenti l'assunzione alle condizioni previste nella lettera di assunzione del 27 aprile 2011, in atti e segnatamente: “DECORRENZA l'assunzione a tempo indeterminato è condizionata e vincolata dalla sottoscrizione del contratto attuativo d'appalto tra Dussmann Service S.r.l. ed i dirigenti dei singoli istituti scolastici ed avrà efficacia a decorrere dal 2 maggio 2011 o dall'eventuate successiva data di sottoscrizione. SEDE DI LAVORO la sede di lavoro sarà presso l'appalto di servizi di pulizia presso i plessi scolastici siti nel Comune di Catania... ORARIO DI LAVORO – QUALIFICA - LIVELLO E MANSIONI l'orario di lavoro è a part-time: 36 ore settimanali, 156 ore mensili, 160 ore annuali... l'orario settimanale è riferito a criteri e tempistiche individuate e ratificati nei verbali di riunione sottoscritti presso la Prefettura di Catania in data 13 e 15 aprile 2011. Eventuali possibili diverse turnazioni saranno comunque predisposte ad esposte preventivamente sull'appalto. Le precisiamo che la sua prestazione lavorativa verrà effettuata orientativamente nel periodo dal 17/9 al 10/6 di ogni anno scolastico. Fermo restando la non effettuazione della sua prestazione lavorativa nel restante periodo dell'anno, resta inteso che, sarà cura della nostra società comunicarle l'esatto periodo di inattività lavorativa in funzione del calendario scolastico vigente. La qualifica ricopreta in azienda è di operaio II livello del CCNL Imprese Servizi di Pulizia/Multiservizi, con la mansione di “Addetto pulizie quotidiane”... RETRIBUZIONE la retribuzione è pari al livello di inquadramento, come previsto dal C.C.N.L. di categoria ... CLAUSOLE ELASTICHE Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 comma 7- 10 decreto legislativo 61/2000, nonchè dalle successive modifiche legislative e dagli articoli presenti nel C.C.N.L di categoria, la nostra società intende avvalersi della possibilità di variare, in qualsiasi momento durante il rapporto, base ad esigenze tecniche, organizzative e produttive, la durata della sua prestazione lavorativa rispetto a quanto previsto nella presente e/o eventuali successive variazioni od integrazioni. Lei sarà pertanto tenuto ad effettuare la sua prestazione lavorativa negli orari e nei modi stabiliti nella variazione che Le sarà, di volta in volta, comunicata. Tale patto potrà essere denunciato da entrambe le parti nei modi e nei termini previsti nel C.C.N.L. di categoria”

Ritiene questo giudice che tali condizioni economiche e contrattuali siano, all'evidenza, inferiori a quelle in precedenza godute alle dipendenze della impresa uscente Catania Multiservizi. Ed invero, il nuovo contratto di lavoro è a part-time per 36 ore settimanali e 10 mesi all'anno con sospensione della prestazione nel periodo estivo orientativamente tra il 10/6 e il 17/09 di ogni anno, e con la previsione di una c.d. clausola elastica che consente al datore di lavoro di variare “in qualsiasi momento durante il rapporto, in base ad esigenze tecniche, organizzative e produttive, la durata della sua prestazione lavorativa”, mentre il precedente contratto di lavoro garantiva l'espletamento dell'attività lavorativa per 36 ore settimanali per 12 mesi all'anno.
Non sussiste dunque la parità di condizioni per ritenere operante il disposto di cui all'art. 7, comma 4 bis della legge n. 31/2008.
Non ignora il decidente che il Tribunale di Catania in composizione collegiale (v. ord. 4/11/2011, giudice rel. Dott. Marco Sabella) ha espresso, sul punto, un diverso e contrario indirizzo.
Osserva la predetta ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: “In tale ambito, per dipendente riassunti devono intendersi quelli suscettibili di riassunzione secondo i parametri sopra indicati, ossia i lavoratori individuati in corso di procedura come riassorbibili dall'azienda subentrante nell'appalto, che ne ha assunto l'obbligo, dato che la concreta riassunzione è fatto necessariamente posteriore alla cessazione dei rapporti lavorativi con l'azienda cedente, la quale non potrebbe, ovviamente, conoscere, a quel momento, l'effettivo esito della procedura o eventuali inadempimenti della cessionaria agli obblighi assunti.
Nel caso di specie e per quel che qui interessa, a seguito della dismissione da parte della Catania Multiservizi s.p.a. degli appalti di pulizia negli istituti scolastici dell'intera provincia di Catania, sono state avviate le complesse e articolate procedure di consultazione sindacale, ampiamente documentate da parte reclamata, con la partecipazione delle OO.SS. di categoria rappresentative a livello regionale, provinciale e aziendale, a fronte dell'iniziale prospettiva di dovere ricorrere a una procedura di licenziamento collettivo, del tutto incerti essendo le modalità e i tempi della dismissione e gli impegni all'uopo assunti dalla ditta aggiudicataria dei nuovi appalti.
Succcssivamente, meglio delineatosi il quadro complessivo, con impegno del M.I.U.R. Di garantire l'invarianza delle condizioni economiche già godute dai lavoratori, almeno fino al giugno del 2011, e della ATI - Dussman di riassorbire l'intero personale già addetto agli appalti di pulizie in discorso, garantendo le medesime condizioni economiche e normative esistente al dicembre del 2010, la reclamante ha proceduto alle previste comunicazioni di recesso finalizzate a consentire dette riassunzioni.
In tale momento deve essere verificata, dunque, la ricorrenza condizioni per il legittimo ricorso alla procedura complessa ex art. 7 comma 4 bis del decreto-legge 31/12/2007, n.248 e 4 CCNL di settore.
Dalla documentazione versata in atti si evince agevolmente il verbale del 15.4.2011, sottoscritto dalle parti sociali presso la Prefettura di Catania, nel quale si dava atto dell'impegno del M.I.U.R. di garantire l'invarianza delle condizioni economiche già godute dai lavoratori presso la Catania Multiservizi, almeno fino al giugno del 2011, con relativa copertura finanziaria, e il correlativo impegno della ATI-Dussman a riassumere tutti i lavoratori già addetti agli appalti dalla stessa aggiudicatisi, non solo quelli Multiservizi, garantendo le medesime condizioni economiche e normative esistenti al dicembre del 2010, ossia le medesime riconosciute dalla Società reclamante, peraltro senza alcuna indicazione di limite temporali.
In tale momento, all'esito delle procedure di consultazione, ricorrevano dunque, certamente, i presupposti del passaggio diretto del personale ex Catania Multiservizi addetto agli appalti di pulizia oggetto di successione alla ATI-Dismann, essendosi garantita ai lavoratori interessati, nella loro totalità, la riassunzione presso l'azienda subentrante e il mantenimento, quantomeno fino al giugno del 2011, del medesimo trattamento economico e normativo già in godimento, così come previsto dall'art. 7 comma 4 bis del decreto-legge 31/12/2007, n.248 e dall'art. 4 comma 4 let. a) del CCNL di settore del 2007....
Alcuna rilevanza ha poi il fatto che la garanzia di invarianza del trattamento economico e normativo fosse stata assicurata dal M.I.U.R., attraverso la promessa di un correlativo stanziamento di fondi, fino al 30.6.2011, ossia a fine anno scolastico, in quanto da nessuna norma o istituto giuridico del nostro ordinamento è dato ricavare l'esistenza di un principio di assoluta immutabilità delle condizioni di contratto nel corso del tempo...”
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Questo giudice non ritiene di condividere l'orientamento espresso dal Tribunale con la predetta ordinanza collegiale.
Si osservi che nel richiamato verbale del 15/4/2011 si legge che le OO.SS. Provinciali presenti, “dopo aver preso conoscenza della nota del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in data odierna a firma dott. M. F., Direttore Generale che fa parte integrante del presente verbale, confermano tutti gli impegni assunti nel documento sottoscritto alla presenza degli stessi attori in data 13 aprile 2011.
La ditta aggiudicataria Ati Dussmann - Cim dopo aver preso conoscenza della nota del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in data odierna a firma dott. M. F., Direttore Generale, che fa parte integrante del presente verbale, conferma tutti gli impegni assunti nel documento sottoscritto alla presenza degli stessi attori in data 13 aprile 2011 che qui si intendono richiamati, e quindi ad assumere lavoratori nel massimo di 415 alle medesime condizioni economiche e normative, orarie e retributive vigenti alla data del 31/12/2010”.

Per comprendere l'effettiva portata dell'impegno assunto dalla Dussmann occorre dunque esaminare il verbale della riunione del 13 aprile 2011:
”Le suddette 00.SS. provinciali .... prendono atto della richiesta ... di chiedere al Ministero … che le risorse disponibili per i singoli istituti scolastici della Sicilia, alla data del 30/12/2010, siano garantite per i singoli istituti scolastici della Sicilia, alla data del 30/12/2010, siano garantite alla ditta subentrante fino al 30/6/2011, al fine di mantenere gli attuali livelli normativi, occupazionali e retributivi.
Le parti chiedono che il Ministero Istruzione Ricerca formalizzi ai dirigenti scolastici che le risorse assegnate per il periodo sopra indicato devono considerarsi quale canone da corrispondere alla ditta aggiudicataria considerando la prestazione corrispondente e/o il servizio nelle stesse modalità dei servizi erogati fino al 31/12/2010.
Pertanto, anche alla luce delle intese raggiunte nel corso della riunione del 6 aprile u.s. tenutasi presso il Ministero Istruzione e Ricerca, la ditta aggiudicataria Ati Dussmann – Cim assumerà n. 415 lavoratori che fino al prossimo 30 giugno usufruiranno delle stesse condizioni economiche e normative, orarie e retributive vigenti alla data del 31/12/2010
...Le 00.SS. prendono atto, altresì, che in assenza di ulteriori accordi migliorativi, le risorse finanziarie, alla data del 1 settembre 2011, saranno corrispondenti agli accantonamenti indicati per ogni singolo istituto scolastico così come previsti dall'appalto in questione".

Ed, ancora, nella nota del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, a firma dott. M.F., Direttore Generale, si legge: "In relazione ai documenti di intesa firmati in data 13 aprile u.s., presso la Prefettura di Catania ... si comunica che saranno garantite Le risorse finanziarie aggiuntive fino al 30 giugno 2011 .... Si precisa, con riferimento alla situazione specifica dei contratti nella Provincia di Catania, che l'ulteriore assegnazione finanziaria di cui sopra potrà essere ridotta qualora i lavoratori che passeranno dalle precedenti ditte al RTI con mandataria Dussmann S.r.L. siano, nei fatti, meno di quelli in servizio sino al 31 dicembre 2010. In tal caso, la riduzione delle risorse di cui sopra, sarà proporzionale alla riduzione osservata nel numero dei dipendenti oggetto del passaggio.
Infine come più volte precisato, si ribadisce che dalla data del 1 settembre 2011, le risorse finanziarie utilizzate dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di servizi di pulizia loro necessari saranno pari a quelle che occorrerebbero alle scuole per svolgere gli stessi servizi mediante la sottoscrizione di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche con personale collaboratore scolastico assegnato alle scuole e non conperto con personale dello Stato in quanto accantonate”.


Dalla complessiva lettura dei richiamati documenti emerge chiaramente che il verbale della riunione in Prefettura del 15/4/2011 non prevedeva affatto condizioni invariate per l'acquisizione del personale della Catania Multiservizi già impiegato nell'appalto cessato.
Affermare - come ha fatto la richiamata ordinanza - che, poichè le stesse condizioni erano state garantite sino al 30/6/2011 (cioè per due mesi dalla data della cessione dell'appalto), era stata perciò garantita l'invarianza del trattamento economico e normativo si risolve nella sostanziale elusione del dettato dell'art. 7 comma 4 bis il cui fine è quello di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori.
A ragionare diversamente e portando a estreme conseguenze l'interpretazione del Collegio anche garantire le stesse condizioni per un solo giorno dalla cessazione dell'appalto equivarrebbe a invarianza economica.
Al contrario, deve riconoscersi che le mutate condizioni economiche dell'appalto perduto dalla Catania Multiservizi determinavano, logicamente, già alla data dei licenziamenti, l'impossibilità per l'impresa subentrante di assorbire tutti i lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto con la garanzia delle stesse condizioni economiche e normative.
Nè potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni sulla base di accadimenti successivi (quali sopravvenuti finanziamenti ministeriali, prosecuzione del rapporto di lavoro con i dipendenti alle condizioni esistenti all'epoca della sua intimazione. E' quindi irrilevante ai fini del decidere la nota MIUR prot. n. 9353 del 22.12.2011 - prodotta in atti da parte resistente - relativa al programma annuale 2012 per le istituzioni scolastiche.
L'assenza delle condizioni di invarianza economica esclude, in definitiva, l'applicabilità dell'art. 7 comma 4 bis.
Né può concordarsi con la tesi espressa da questo Tribunale in fattispecie analoghe relative ad altri dipendenti della Catania Multiservizi (v. ord. 8/9/2011 giudice dott. Valeria Di Stefano sopra citata) secondo cui "la norma in questione indica, nell'inciso finale, un'altra ipotesi - diversa da quella indicata nella prima parte - di esclusione della procedura dei licenziamenti collettivi: o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative".
Tale interpretazione si pone in evidente contrasto con la ratio legis su cui si fonda dichiaratamente la norma in questione.
Il fine cui tende la norma e che assurge a presupposto stesso della sua applicazione è infatti rappresentato congiuntamente dalla piena occupazione "e" dall'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori. Questi due requisiti devono essere presenti entrambi per giustificare l'esclusione della procedura di licenziamento collettivo; mancando anche uno solo di essi, la procedura è inevitabile.
Pare dunque corretta l'interpretazione che subordina l'esclusione dall'applicazione della procedura dei licenziamenti collettivi a specifiche garanzie per i lavoratori, e in particolare alla condizione che gli stessi lavoratori siano riassunti dall'impresa subentrante con l'applicazione delle stesse condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva.
Coerentemente con la ratio legis, il periodo introdotto dalla disgiuntiva "o" deve quindi essere inteso in combinazione con quello immediatamente precedente ("previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”), ovvero nel senso che la parità di condizioni economiche e normative possa essere assicurata o con l'applicazione della medesima disciplina contrattuale e la garanzia dei trattamenti collettivi goduti in precedenza o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; dunque, per quanto la norma non offra indicazioni precise in ordine ai detti accordi, sembra che gli stessi, lungi dal poter derogare all'invarianza economica, siano volti a consentire soluzioni individualizzate delle singole vicende di successione negli appalti ma sempre nel perseguimento del fine che la legge, con l'art. 7 comma 4 bis, si è posto. Gli accordi collettivi sul passaggio da un'impresa all'altra potranno, perciò, intervenire per negoziare, in relazione alle peculiarità della singola vicenda, eventuali variazioni della struttura della retribuzione, incidendo sulle singoli voci che la compongono, purchè sia comunque garantita l'invarianza del trattamento economico complessivo, oppure, ancora, i detti accordi potranno prevedere l'applicazione ai lavoratori riassunti dall'azienda subentrante di eventuali trattamenti individuali cui altrimenti non avrebbero avuto diritto.
L'interpretazione data all'art. 7 comma 4 bis appare, peraltro, l'unica corretta anche alla luce dei lavori preparatori richiamati e prodotti in atti dalla società resistente (relativi alla prima versione della norma in questione, quella, cioè, che compariva nel decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, poi non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, il cui contenuto - in origine riferito soltanto agli appalti di servizi di pulizie – è stato trasposto nella l. 31 del 2008 che ne ha ampliato il campo di applicazione a tutti gli appalti di servizi), nei quali mai nemmeno si accenna all'ipotesi che la disapplicazione della disciplina di cui alla L. 223 del 1991 possa intervenire a seguito di accordi collettivi peggiorativi delle condizioni economiche dei lavoratori che vengano riassunti dall'impresa appaltatrice subentrante.
Al contrario, nei lavori preparatori viene chiarito che la norma in esame "subordina l‘esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di licenziamenti collettivi a specifiche garanzie per i lavoratori, cioè al fatto che gli stessi lavoratori siano riassunti dall'impresa subentrante con l'applicazione delle stesse condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva. In un settore, quale quello delle pulizie caratterizzato dalla produzione di servizi tramite contratti di appalto che hanno frequenti cambi di gestione fra le imprese con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro da parte delle imprese cedenti e assunzioni ex novo da parte delle imprese subentrante, la norma in esame consente una procedura più snella, un più rapido riassorbimento del personale, un'invarianza di trattamento economico e normativo, e dunque maggiori tutele, con conseguente garanzia di maggiore trasparenza negli appalti a vantaggio delle imprese “corrette”.
Se così non fosse si consentirebbe all'interprete di adottare, tra due interpretazioni possibili, una capace di sovrapporre un accordo collettivo alla legge. Esito questo che nel nostro sistema di fonti è possibile solo se specificamente disposto dalla legge.
Non appaiono, pertanto, sussistere le condizioni per ritenere operante il disposto di cui all'art. 7, comma 4 bis della legge n. 31/2008 e ciò anche alla luce di una precisa considerazione: la legge 223/1991 rappresenta l'attuazione, nel nostro ordinamento, degli obblighi di armonizzazione comunitaria imposti dalla direttiva sui licenziamenti collettivi e deve considerarsi la disciplina generale dei licenziamenti per riduzione del personale.
S'impone, pertanto, come correttamente osservato, sul punto, da altri giudici del Tribunale con riguardo alla medesima procedura, "un'interpretazione particolarmente rigorosa proprio sul terreno del campo di applicazione, che più direttamente investe il corretto adempimento degli obblighi di armonizzazzione europea: è dunque in primo luogo l'obbigo di interpretazione conforme del diritto interno a escludere la correttezza dell'interpretazione fornita da parte resistente...".
Peraltro, in disparte tali considerazioni, è dirimente considerare che nella specie non risulta sussistere alcun accordo collettivo che consenta una modifica in pejus delle condizioni economiche e normative riconosciute dalla azienda cessata, donde, a prescindere dall'interpretazione data all'art. 7 comma 4 bis ult. parte, deve senz'altro escludersi che ricorrano in concreto le condizioni previste da tale norma per la deroga alla disciplina dei licenziamenti collettivi. Ed invero, come già ritenuto da questo Tribunale in fattispecie analoghe (v. ord. 26 aprile 2013 dott. Fiorentino), i verbali del 13 e 15 aprile ”non documentano alcun accordo collettivo, ma le prese d'atto dei sindacati firmatari delle attività mirate a salvaguardare, nei limiti del possibile, la condizione dei lavoratori coinvolti nel processo di riassunzione, nei confronti della subentrante; essi, inoltre, non recano alcun impegno finalizzato alla dismissione delle tutele attivabili dai lavoratori nei confronti della cessante". Si è sottolineato, poi, come manchi del tutto negli anzidetti verbali alcuna chiara ed inequivoca manifestazione di volontà delle parti sociali finalizzata a un'eventuale deroga alla condizione dell'invarianza e/o all'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi, non risultando, peraltro, che vi sia stata alcuna trattativa a ciò destinata.
D'altro canto, che nessun accordo collettivo finalizzato alla deroga della procedura ex l. 223/91 sia mai intervenuto è comprovato dal chiaro tenore della lettera di licenziamento in atti che, nel richiamare l'art. 7 comma 4 bis cit., ne individua il presupposto di applicazione al caso in esame nella affermata sussistenza della condizione di invarianza economica e normativa, senza alcun cenno alla esistenza di eventuali accordi collettivi a condizioni peggiorative (“...la Dussmann società subentrante procederà, pertanto, all'assunzione dei lavoratori addetti all'appalto a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore...”, così si legge nella lettera di licenziamento del 15/4/2011 in atti).
Parimenti la disciplina collettiva non può essere esclusa con riguardo alla fattispecie in esame in considerazione della natura pubblica della società resistente e per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva 98/59/CE, che sottrae all'ambito di operatività della stessa “i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto pubblico"; ed invero, anche se la società resistente è partecipata da ente pubblico (Comune di Catania) conserva natura privatistica in considerazione della struttura societaria prescelta, ovvero la società per azioni. Né può rilevare con riguardo alla natura dell'ente la previsione di cui all'art. 7 del D.L. n.168/2010 (“assunzione di personale da parte delle società in house e delle società miste. 1. Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati”), che ha esteso alle società a partecipazione pubblica i principi di cui all'art. 35 del D.lgs n. 165/2001. Detta estensione, prevista per legge (in luogo della diretta applicazione della norma), conferma la natura privatistica di tali enti: le norme che regolano il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche non trovano applicazione diretta nei confronti delle predette società. Piuttosto, per effetto della citata espressa previsione normativa, è previsto il rispetto dei principi posti a fondamento della richiamata norma (imparzialità, uguaglianza, efficienza) nella determinazione da parte di tali enti dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.
Nè infine può valere ad escludere l'applicabilità al caso di specie della procedura per i licenziamenti collettivi il richiamo alla disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 c.c.
Dispone la predetta norma: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento... Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento... ".
Secondo costante orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo decidente, la cessione di azienda - operazione che comporta il mutamento della titolarità di un'attività economica - presuppone che l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate); deve, pertanto, rimanere inalterata l'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento (cfr. ex multis: Cass. Sez. L. sent. n.8262 del 7.04.2010).
Nella fattispecie in esame è pacifico che nessuna cessione di beni produttivi organizzati è stata posta in essere dalla società cessante in favore della subentrante, sicchè deve escludersi la ricorrenza di alcun trasferimento di azienda (cfr. in senso conforme ordinanza Tribunale Catania 10.8.2011 dott. Musumeci).
Sulla base delle superiori considerazioni, la domanda dei ricorrenti va accolta con conseguente declaratoria dell'inefficacia dei licenziamenti intimati agli stessi, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge n.223/1991, secondo cui ”il recesso di cui all'art. 4 comma nono è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo”.
Alla dichiarazione di inefficacia dei licenziamenti consegue, in forza dell'art. 18 St. lav., l'ordine di reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro.
Quanto al risarcimento del danno ex art. 18 St. lav..,va osservato, come già ritenuto da quest'Ufficio in precedenti analoghe decisioni (cfr., ex plurimis, ord. 26 aprile 2013 – dott. M. Fiorentino), che il rifiuto dei ricorrenti all'offerta di stipulare il contratto di lavoro rivoltagli dalla subentrante giustifica la limitazione ex art. 1227, comma 2, c.c. della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per ciascuno a 8 mensilità di retribuzione (cfr. Cass. Sez. lav. 27/01/2011 n.1950), considerato che, sebbene a condizioni peggiorative (perdita degli incrementi aut. di anzianità e di due mensilità per anno), l'offerta, se accettata, avrebbe ciò nondimeno ridotto notevolmente le conseguenze economiche negative derivanti dal licenziamento senza, peraltro, comportare alcun automatica acquiescenza rispetto al recesso intimato (cfr. Cass. Sez. lav. 29 maggio 2007, n.12613),
Resta ferma la maturazione della normale retribuzione ex art. 18 St. lav. per l'intero periodo dalla pronuncia del presente provvedimento all'effettiva reintegra.
La resistente va quindi condannata favore di ciascuno dei ricorrenti al risarcimento del danno nella misura sopra indicata, con rivalutazione ed interessi sul capitale progressivamente rivalutato dalla maturazione al soddisfo, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione (Cass. S.U. 05 luglio 2007 n.15143).
Alla soccombenza consegue la condanna della Catania Multiservizi s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio, spese che - tenendo conto della disposta riunione dei procedimenti – si liquidano come da dispositivo, precisandosi che la somma liquidata va attribuita a favore dell'avv. S. B. e dell'avv. R. S. che hanno dichiarato di avere anticipato gli esborsi e non riscosso i compensi.

PQM

- disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando,
- dichiara inefficaci i licenziamenti intimati ai ricorrenti con lettere del 15/4/2011 e, per l'effetto, ordina alla società Catania Multiservizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare gli stessi nel posto di lavoro già occupato;
- condanna la predetta società al pagamento a favore di ciascuno dei ricorrenti all'indennità risarcitoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art 18, nella misura pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori come in parte motiva, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, spese che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, e che distrae a favore degli avv.ti B. e S. che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Catania, 12 luglio 2013
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia Cottini
Depositato in cancelleria il 12 luglio 2013


 

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