REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24191-2012 proposto da:
K.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato DIECI UMBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBERA MARCO giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.D.R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114-A, presso lo studio dell'avvocato FINI GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- resistente -
avverso il provvedimento n. 34704/11 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Svolgimento del processo

La sig. K.I. propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal G.I. del Tribunale di Roma all'udienza del 28/9/2012 di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio proposto dalla sig. K.I. nei confronti del sig. C.d.R.E. avente ad oggetto la declaratoria di cessazione per scadenza del termine di durata del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in ____, con conseguente condanna al relativo rilascio, in ragione della pendenza avanti alla Corte d'Appello di Roma di altro giudizio relativo all'accertamento della validità o falsità del testamento olografo con il quale la sig. F.F. ha lasciato alla K.I. la proprietà dell'immobile de quo, a sua volta ricevuto per successione dalla originaria locatrice sig. L.G.

Resiste con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. il C.d. R.
Con requisitoria scritta d.d. 18/2/2013 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, essendo stato il provvedimento di sospensione emesso in difetto dei relativi presupposti.

Motivazione

Con non articolato motivo l'istante si duole sostanzialmente dell'erroneità della declaratoria di sospensione, non ricorrendo nel caso ipotesi di pregiudizialità necessaria richiesta all'art. 295 c.p.c.
Il motivo è fondato e va accolto p.q.r., nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (cfr. Cass., 30/5/2008, n. 14468).
Deve per altro verso ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme d'ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è conseguentemente legittimato a richiederne la risoluzione, nell'ipotesi in cui sussista l'inadempimento del conduttore (v. Cass., 4/3/2005, n. 4764).

Atteso quanto sopra, va osservato che nella specie la sospensione del giudizio è stata erroneamente pronunziata dal Tribunale di Roma, non costituendo l'accertamento della proprietà dell'immobile locato una questione pregiudiziale in ordine alla legittimazione della sig. K. dell'effettiva titolarità dell'immobile costituente oggetto del contratto di locazione de quo, che giusta massima costante può essere stipulato e conseguentemente regolato nelle vicende del rapporto anche da chi ha della cosa una mera disponibilità di fatto (cfr., da ultimo, Cass., 14/7/2011, n. 15443).
Orbene, laddove ha affermato che la causa pendente in Corte d'appello ha effettivamente natura pregiudiziale al presente giudizio, perchè incide sulla natura e qualità dell'attrice, il giudice del merito ha invero disatteso i suindicati principi.
Va pertanto disposta la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Roma. Spese rimesse.

PQM

La Corte dispone la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Roma. Spese rimesse.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014


 

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