TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione civile
Il Giudice Cannata Baratta,
sciogliendo la riserva assunta alla udienza in data 5/3/2014;
esaminati gli atti e documenti di causa (proc. n.2688/14 RG);
ritenuto che, con atto di citazione ritualmente notificato M. M. intima a S. L. "sfratto per morosità" giusta contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso di abitazione "del 01/01/2013, registrato il successivo 18/11/2013 al n.14576/13” deducendo che "esso conduttore non ha provveduto a corrispondere il fitto pattuito e maturato per n.2 mensilità, precisamente quelle di dicembre 2013 e quella di gennaio 2014, essendo oggi scaduto il termine per l'adempimento, rimanendo così debitore di euro 800,00 per le predette mensilità pregresse";
ritenuto che, costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata alla udienza di convalida in data 5/3/2014 ed alla stessa personalmente comparsa unitamente al di lei difensore, l'intimata S. L. deduceva in via principale che "non ha mai firmato un contratto di locazione con il Sig. M." con la conseguenza che la firma nello stesso contenuta "non può che essere falsa” onde "la sig.ra S. L. disconosce fin da ora la propria firma apposta nel contratto di locazione prodotto da controparte", indi, dichiarando il procuratore alle liti e difensore dell'intimante, avv. L. L., comparso alla fissata udienza di convalida in data 5/3/2014 che "M. M. intende avvalersi della scrittura privata depositata", l'intimata S. L., come detto personalmente comparsa, dichiarava “formalmente di disconoscere l'autografia della sottoscrizione apposta al contrato di locazione ad uso abitativo datato 1/1/2013 prodotto da parte intimante e recante in calce due apparenti sottoscrizioni sotto la parola “il conduttore" falsamente riferite a S. L.", mentre il procuratore alle liti e difensore dell'intimante, avv. L., chiedeva l'emanazione di ordinanza non impugnabile di rilascio attestando la persistenza della morosità e formulava istanza di verificazione all'esito del mutamento del rito" e, onde il Giudice, odierno estensore, riservato di provvedere, a scioglimento della assunta riserva osserva:

Motivazione

l'intimata propone questione di merito in senso stretto disconoscendo la scrittura privata ex adverso prodotta: contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso di abitazione "del 01/01/2013, registrato il successivo 18/11/2013 al n.14576/3” (della quale è stata indi istata la verificazione) che, come tali, a fronte delle reciproche contestazioni e delle istanze proposte, e prescindendosi dalla loro fondatezza, impediscono la convalida dello sfratto e determinano, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 663, 665 e 667, la necessità processuale di pronunziarsi sulla chiesta dal difensore dall'intimante ordinanza di rilascio per la emanazione della quale non sussistono in alcun modo le condizioni di legge alla stregua degli elementi sin qui riferiti, appena dovendosi ribadire, che, a supporto dell'intimato sfratto l'intimante ha prodotto la scrittura privata costituita dal contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso di abitazione "del 01/01/2013, registrato il successivo 18/11/2013 al n.14576/3" disconosciuta dall'intimata S. L. che, come detto personalmente comparsa, dichiarava "formalmente di disconoscere l'autografia della sottoscrizione apposta al contratto di locazione ad uso abitativo datato 1/1/2013 prodotto da parte intimante e recante in calce due apparenti sottoscrizioni" sotto la parola “il conduttore" falsamente riferite a S. L." (e della quale è stata indi istata la verificazione; vedi Tribunale Messina 7/4/2008 in Redazione Giuffrè 2009 per ipotesi denegatoria, in caso di disconoscimento, così della convalida come della ordinanza di rilascio), non obliterandosi che, mercè il disposto di cui all'art.1 comma 4 legge 9/12/1998, n.431 “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta” con conseguente radicale nullità d'ogni eventuale contratto concluso “verbis” ed appena dovendosi rilevare che, la natura speciale e formale del procedimento esclude categoricamente l'espletamento di qualsivoglia ulteriore attività processuale ed, in particolare, qualsivoglia attività di istruzione probatoria nonchè di verificazione della scrittura privata nella presente sede (nella quale, peraltro, non si ravvisa alcuna “evidenza” di autografia della sottoscrizione del contratto, riservandola al giudizio di “merito” in esito al mutamento del rito giusta il combinato disposto di cui agli artt. 665 e 667 cpc, poste le ulteriori “questioni” proposte dall'intimata;
ciò posto, ritiene il Giudice, odierno estensore, che, nella ordinarietà dei casi, il mutamento del rito possa essere disposto solo in caso di accoglimento della istanza di ordinanza non impugnabile: invero l'art. 667 cpc testualmente prevede che "il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanzaa di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426” solo se vengono "pronunciati i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666” onde, pur non ignorando la varietà delle opinioni giurisprudenziali sul punto, ritiene il Giudice di conformarsi alla dizione letterale della norma, peraltro pienamente coerente con la necessaria lettura di sistema;
tuttavia, la assoluta peculiarità della fattispecie sub iudice, legittima in eccezionale deroga a siffatto indirizzo, la emanazione di ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 cpc;

PQM

Il Giudice, denega la convalida dello sfratto per morosità di cui alla citazione notificata in data 15-17/1/2014 a cura di M. M. in confronto dell'intimata comparsa S. L.; denega, altresì, l'ordinanza non impugnabile di rilascio ex art.665 cpc altresì istata dall'intimante;
visti gli artt. 667 e 426 a linea cpc, dispone il mutamento del rito;
fissa per il giorno 22/10/2014 ore 9,00 l'udienza di cui all'art. 420 cpc, assegnando alle parti termine perentorio fino al 20/9/2014 per provvedere all'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Si comunichi
Catania 16/4/2014
Il Giudice Cannata Baratta
Depositato in cancelleria oggi 23.4.2014


 

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