REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16694-2014 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI SVEVA, rappresentato e difeso dall'avvocato ARMENTO SALVATORE giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -
contro
COMUNE DI PANTELLERIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 386/2013 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 26/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Motivazione

E' stata depositata la seguente relazione.
"1. F.A. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Pantelleria, il Comune di Pantelleria, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale che aveva interessato un veicolo di sua proprietà, condotto nell'occasione da F.L., a causa della presenza di una macchia d'olio sul manto stradale.
Il Giudice di pace rigettò la domanda.
2. Proposto appello dall'attore soccombente, il Tribunale di Marsala, con sentenza del 23 aprile 2013, ha respinto l'appello, con compensazione delle spese.
3. Contro la sentenza d'appello ricorre F.A. con atto affidato ad un solo articolato motivo.
Il Comune di Pantelleria non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare fondato.
5. Il motivo di ricorso lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione degli artt. 2043, 2051, 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p., nonchè nullità della sentenza ed omesso esame di fatti decisivi del giudizio.
Osserva il ricorrente che il Tribunale, pur dando per dimostrato che l'incidente stradale era stato determinato dalla presenza di acqua dovuta alla pioggia e di sostanza oleosa sul manto stradale, non ne avrebbe tratto le corrette conseguenze, facendo applicazione della regola di cui all'art. 2051 c.c., tanto più che la sentenza non avrebbe considerato la situazione della strada nel momento precedente il sinistro, ma solo in quello successivo.

5.1. Tale doglianza appare fondata.
Ed invero il Tribunale, pur muovendo da considerazioni giuridiche esatte e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, non ne ha poi fatto corretta applicazione, pervenendo ad affermazioni che sono in contrasto con le premesse e che, comunque, non consentono di comprendere l'iter logico della motivazione.
La sentenza in esame ha rilevato, correttamente, che nella responsabilità per custodia di cui all'art. 2051 c.c., invocata nella fattispecie, il danneggiato è tenuto a dimostrare il nesso eziologico tra il danno e la res custodita, mentre il Comune era, nella specie, gravato della dimostrazione del caso fortuito.
Ha poi aggiunto, altrettanto correttamente, che la responsabilità del custode viene meno allorquando l'evento è stato causato da circostanze "non conoscibili nè eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero quando il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile, l'intervento riparatore dell'ente custode".

Tanto premesso, però, ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c., sulla base di due considerazioni:
1) che il tempo decorso tra l'ora dell'incidente (le 22,15) e l'intervento dei Vigili del fuoco (durato dalle ore 22,41 alle ore 23,43) fosse stato piuttosto breve;
2) che l'ulteriore sinistro avvenuto nei medesimi luoghi (di cui null'altro si dice) "si colloca in epoca immediatamente successiva ai fatti, di causa".

In questo modo, però, risulta evidentemente travisata la giurisprudenza di questa Corte la quale, riconducendo l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., nei limiti della ragionevolezza del suo esercizio, ha affermato che esso opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (sentenza 12 marzo 2013, n. 6101, emessa in una fattispecie analoga alla presente; sulla presenza di macchia d'olio sul manto stradale v.pure la sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).

Il Tribunale, invece, ha confuso l'accertamento della situazione della strada prima dell'incidente con la prontezza dell'intervento dei Vigili del fuoco dopo l'incidente; mentre la ragionevole esigibilità dell'intervento riparatore doveva essere valutata considerando le cause della presenza della macchia d'olio, il tempo in cui questa è rimasta sul manto stradale senza essere rimossa, la presenza di eventuali segnalazioni dell'inconveniente et simila.
Tutti elementi che mancano nella motivazione della sentenza in esame, che finisce col porsi in contrasto con la corretta interpretazione dei principi di cui all'art. 2051 c.c., in tema di obbligo di custodia.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto".

1. Il ricorrente ha depositato una memoria tardiva alla trascritta relazione, dichiarando di condividerla integralmente.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato al Tribunale di Marsala, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà attenendosi alle indicazioni della presente decisione e valutando se, in effetti, un diverso comportamento da parte della pubblica amministrazione potesse essere in concreto esigibile alla luce degli obblighi di cui all'art. 2051 c.c., come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Marsala, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 13 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2015


 

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