REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariapaola Sabatino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 90300673/2007 promossa da:
M. R. e M. F. rappr. e dif. dall’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO e disgiuntamente dall’avv. Franco Crocetta, giusta procura a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliati in VIA IMBRIANI N.181 CATANIA
attori
contro
COMUNE DI PATERNÒ , in persona del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. PLATANIA ALFIO giusto mandato a margine della comparsa di costituzione, A.M.A. AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO SPA , in persona del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. SALOMONE SALVATORE giusto mandato a margine della comparsa di costituzione,
convenuto
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE INA ASSITALIA SPA , in persona del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dall’avv GIANNITTO ANTONINO ,come da procura in atti, elett. dom VIA L. RIZZO, 29 CATANIA ,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
FARO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA , in persona del legale rappr. pro tempore.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA – contumace -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
All’udienza del 5.7.2019 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in quella sede precisate, che qui si intendono interamente riportate, previa assegnazione di gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le note di replica.

Svolgimento del processo

“In data 15.11.2007 i deducenti M. R. e M. F. depositavano innanzi il Tribunale Civile di Catania – Sezione distaccata di Paternò -, ricorso ex art. 3 L. 102/2006 datato 9.10.2007 del seguente preciso tenore letterale: “PREMESSO CHE: 1) il giorno 10 Ottobre 2004, verso le ore 01:05, in Paternò, il sig. M. F. (studente), alla guida del ciclomotore “NRG Extreme Piaggio”, targato ____ e di proprietà della madre M. R., indossando il casco di protezione omologato, percorreva a moderata andatura (trenta chilometri orari) la locale strada comunale, denominata “Corso Italia”, con direzione nord-sud e tenendo strettamente la destra; 2) il sig. M. F., giunto all’altezza della Stazione di rifornimento carburanti “S.P.” colà esistente e posta alla propria destra, mentre veniva sorpassato da una autovettura che lo seguiva, perdeva improvvisamente il controllo del ciclomotore che conduceva, cadendo rovinosamente a terra, a causa di un avvallamento-sconnessione del manto stradale che interessava la corsia di pertinenza dell’attore per circa un paio di metri e che trovavasi a ridosso della linea bianca che delimita sulla destra tale corsia di marcia; 3) tale avvallamento-sconnessione non era segnalato in alcun modo né risultava altrimenti visibile se non nella imminenza del transito; 4) all’accaduto assistevano i sig.ri D. P. C. e D. P. A.; 5) in seguito alla caduta il sig. M. F. riportava numerose ferite lacero contuse ed escoriazioni in tutto il corpo, tanto che si rendeva necessario il suo trasporto al Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero “S.S. Salvatore di Paternò” per le cure del caso; 6) i sanitari in particolare riscontravano al deducente, tra le altre, abrasioni sparse, ferite lacero contuse e contusioni, provvedendo quindi alla suturazione delle ferite (V. certificato medico del Pronto Soccorso di Paternò in data 21 Ottobre 2004); 7) dalla relativa malattia insorta, il M. guariva in giorni 30 (di cui 10 a totale invalidità e 20 di parziale invalidità al 50%), con postumi invalidanti di carattere permanente pari al 5%, come risulta dalla relazione peritale redatta dal Dott. C. di Paternò di Catania e che si produce; 8) per le spese relative a visite mediche, anche specialistiche, domiciliari ed ambulatoriali, il sig. M. F. sosteneva esborsi per complessivi euro 201,81; 9) i danni tutti alla persona subiti dal deducente, morali, materiali, biologici, nulla escluso, ammontano almeno a complessivi euro 8.323,73, determinati sulla scorta della legge sulle cosiddette “Micropermanenti” e nelle Tabelle previste nel D.M. del 3.07.2003, come risulta dal conteggio redatto sulla stregua del noto programma Giuffrè-REMIDA –che si produce-; 10) a seguito del sinistro in oggetto il ciclomotore di proprietà della sig.ra M. R. –immatricolato il 9.06.1999-, riportava invece danni per euro 1.269,15, come risulta dalla relativa nota di riparazione emessa dalla Ditta “B.” di Paternò –che si produce; 11) tuttavia il ciclomotore, che all’epoca dei fatti aveva un valore di mercato di euro 1.000,00, veniva rottamato a cura e spese della proprietaria oggi istante; 12) prima di tale rottamazione, il predetto ciclomotore veniva visionato dallo studio peritale “B." sdf di Paternò di B. A., fiduciario in zona della compagnia di assicurazioni Assitalia S.p.A. che garantiva l’Amministrazione Comunale di Paternò, il quale riconosceva sia il costo di riparazione dei danni alla moto e sia quello ante sinistro, come sopra riportati; 13) la deducente pativa un ulteriore pregiudizio di euro 200,00 per provvedere alla reimmatricolazione di nuovo ciclomotore; 14) con lettera raccomandata a.r. datata 26 Ottobre 2004 del sottoscritto avvocato, inviata all’Amministrazione Comunale di Paternò, Ente proprietario della strada ove si verificava il sinistro in questione, i deducenti formulavano richiesta di risarcimento di tutti i danni da essi subiti, in occasione del sinistro verificatosi per la presenza sul manto stradale della riferita insidia, dovuta a cattiva gestione e manutenzione del medesimo tratto di strada in questione; 15) rimanendo tale richiesta infruttuosa, con successiva lettera raccomandata a.r. in data 18 Novembre 2004, il sottoscritto avvocato reiterava la richiesta risarcitoria alla Assitalia Assicurazioni S.p.A., compagnia presso cui risultava assicurata l’Amministrazione Comunale di Paternò; 16) la suddetta compagnia con lettera del 29 Marzo 2005 asseriva però di non poter effettuare il risarcimento, in quanto l’Amministrazione Comunale di Paternò non sarebbe risultata impegnata civilmente in punto di responsabilità nella produzione dell’evento dannoso, in quanto l’insidia, ove si era imbattuto il sig. M. F., era dovuta al mancato adeguato ripristino della sede stradale da parte della Ditta A.M.A. Azienda Municipalizzata Acquedotto S.p.A., che ivi aveva in precedenza eseguito dei lavori di manutenzione della rete idrica; 17) pertanto il sottoscritto avvocato, con lettera raccomandata a.r. del 5 Maggio 2005, avanzava istanza di risarcimento danni anche nei confronti della suddetta Ditta A.M.A. S.p.A., la quale, a sua volta, con lettera del 16 Giugno 2005, invitava la Faro Assicurazioni S.p.A. a garantirla nel risarcimento dei danni lamentati dagli odierni attori; 18) con raccomandata a.r. datata 20 Giugno 2005 del sottoscritto avvocato alla Faro Assicurazioni S.p.A., i deducenti formulavano rituale richiesta di risarcimento danni anche a quest’ultima compagnia; 19) la Faro Assicurazioni S.p.A., con lettera raccomandata a.r. del 4 Luglio 2005 indirizzata alla A.M.A S.p.A. nonché al sottoscritto avvocato, invitava la propria assicurata a presentare regolare denuncia del sinistro, onde effettuare i risarcimenti dei danni a favore degli attori; 20) tuttavia, nonostante il tempo trascorso e la ulteriore richiesta formulata dal sottoscritto avvocato a mezzo raccomandata a.r. in data 20 febbraio 2007, a tutt’oggi i deducenti non hanno ancora ottenuto il soddisfacimento dei propri diritti, per cui si rende necessario adire l’Autorità Giudiziaria. Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato nella qualità RICORRE innanzi il Tribunale civile di Catania –Sezione distaccata di Paternò di Catania- affinché il Medesimo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e per le causali di cui in narrativa, ………, Voglia accogliere le seguenti C O N C L U S I O N I Piaccia all’On. Giudice adito: A) RICONOSCERE E DICHIARARE solidalmente ed esclusivamente responsabili la Ditta A.M.A., Azienda Municipalizzata Acquedotto S.p.A. e l’Amministrazione Comunale di Paternò (CT) in base al combinato disposto di cui agli articoli 1655, 1667, 1668, 2043, 2049, 2055 del codice civile e di cui agli articoli 14 e 42 del Codice della Strada, del sinistro in oggetto e di tutti quanti i danni patiti dagli attori a seguito del medesimo, e per l’effetto B) CONDANNARE la Ditta A.M.A., Azienda Municipalizzata Acquedotto S.p.A. –...nonché l’Amministrazione Comunale di Paternò..., al pronto ed immediato pagamento: a favore del sig. M. F.: della somma di euro 8.823,73 –ovvero di quella diversa che dovesse risultare di giustizia anche a seguito dell’espletanda istruttoria, e segnatamente delle risultanze della CTU medica sulla persona dell’attore che sin da ora si invoca-, in ristoro di tutti quanti i danni alla persona –morali, materiali, biologici, nulla escluso-, subiti dal deducente a seguito del sinistro per cui è causa, ed a favore della sig.ra M. R. M. della complessiva somma di euro 1.200,00 –ovvero di quella diversa che dovesse risultare di giustizia a seguito dell’espletanda istruttoria-, in ristoro dei danni alle cose da essa subiti, compreso il costo di euro 200,00 per la reimmatricolazione di nuovo ciclomotore. Sempre ed in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle determinande sorti capitali degli attori dalla data del sinistro all’effettivo saldo; C) CONDANNARE le resistenti infine anche al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”;

Il Comune di Paternò si costituiva in giudizio con comparsa redatta il 18.3.2008 dall’avv. Alfio Platania, con la quale così concludeva: “in rito, ritenere e dichiarare la prescrizione della azione, siccome derubricata nelle forme del ricorso ex lege 102/2006, essendo decorsi abbondantemente due anni dalla prima richiesta di risarcimento; nel merito, rigettare ogni domanda dell’attore nei confronti di questo Comune convenuto atteso che nessuna azione od omissione, tale da ledere il noto principio del “neminem laedere” è, nella fattispecie, imputabile al Comune di Paternò. In ogni caso, si chiede sin da adesso l’autorizzazione a convenire in giudizio la Compagnia Assicuratrice di questo Ente per i rischi derivati da responsabilità civile nei confronti dei terzi e cioè la Compagnia di Assicurazione INA Assitalia Assicurazioni Spa…., fissando una nuova udienza di 1^ comparizione nel rispetto dei termini dell’art. 163 bis cpc, e per ivi ritenere e dichiarare la predetta Compagnia Assicuratrice a risarcire, per conto del Comune di Paternò, tutti gli eventuali danni……..Spese e compensi di giudizio.”;

A seguito di relativa autorizzazione del designato Sig. Giudice, il Comune di Paternò chiamava in giudizio la INA Assitalia Spa la quale si costituiva a mezzo di comparsa datata 14.10.2008 dell’avv. Fausto Giannitto, del seguente tenore: “ …….2) La odierna concludente conferma il suo obbligo di tenere indenne il Comune se ritenuto responsabile dell’evento lesivo…….. 3) La soc. INA-Assitalia ad ogni buon conto condivide e fa proprie le difese del Comune, ivi compresa l’eccezione preliminare di prescrizione. La domanda attrice, peraltro, pur se venisse provata nella sua materialità, non potrebbe essere accolta nei confronti del Comune, almeno per tre ordini di motivi. a) la dinamica del sinistro viene così ricostruita dagli attori nel ricorso: “IL SIG. M., giunto all’altezza della stazione di rifornimento carburante SP colà esistente e posta alla propria destra, mentre veniva sorpassato da un’autovettura che lo seguiva, perdeva improvvisamente il controllo del ciclomotore che conduceva, cadendo rovinosamente a terra…” il che prova inconfutabilmente che senza la perdita improvvisa del controllo a causa del sorpasso da parte di altro veicolo, il ciclomotore avrebbe continuato regolarmente la sua corsa, malgrado l’esistenza di quello che gli attori chiamano avvallamento – sconnessione; b) a ben vedere, però, il manto stradale non presentava un avvallamento – sconnessione di tale entità e spessore da rendere inevitabile la perdita di controllo e la consequenziale caduta del motociclo: le foto che produciamo documentano l’esatto contrario; sicchè, pur con il turbamento determinato dal sorpasso, un guidatore prudente ed accorto avrebbe potuto e dovuto mantenere in corsa la moto; ma la verità è che il sedicenne M. procedeva a velocità assai elevata, ritenendo di essere favorito dall’ora notturna, e per tale ragione perdette il controllo del ciclomotore e cadde rovinosamente, come dimostra l’entità del danneggiamento subito dal motoveicolo; c) lo stato della carreggiata non presentava i profili della anomalia idonei ad integrare l’obbligo sancito dall’art. 2043 c.c. (secondo la prevalente giurisprudenza l’art. 2051 c.c non è applicabile per i danni che si verificano in strada a lunga diffusione e percorrenza): la presenza di congrua illuminazione consentiva, peraltro, di avvistare tempestivamente e, quindi, di evitare l’eventuale sconnessione; comunque se, ciò malgrado, si ritenesse che gli attori hanno diritto al risarcimento, a risponderne dovrebbe essere l’Azienda Municipale Acquedotto la quale, in assoluta autonomia eseguiva interventi riparatori nello impianto idrico sottotraccia. 4) Passando, in via remotamente subordinata, alla trattazione del quantum, contestiamo la pretesa di rimborso di somme che si dice dovrebbero essere spese per la immatricolazione di nuovo ciclomotore; e deduciamo l’assoluta infondatezza della pretesa del M. per risarcimento di danni collegati ad asserite lesioni e relativi reliquati. Pertanto CHIEDIAMO che il Giudice del Tribunale, dato atto di quanto sopra, voglia rigettare le domande attrici nei confronti del Comune di Paternò. In subordine chiediamo che, nel caso di condanna solidale del Comune e dell’Azienda Municipale Acquedotto, quest’ultima, insieme con il suo assicuratore soc. Faro, venga condannata alla integrale rivalsa. Chiediamo, infine, che nei confronti della soc. INA-Assitalia non venga pronunciata condanna per rimborso di spese di difesa a favore del Comune. Spese e compensi”;

A sua volta la AMA (Azienda Multiservizi Ambientali) Spa si costituiva in giudizio con comparsa datata 4.10.2008 dell’avv. Salvatore Salomone concludendo affinché l’Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente, l’autorizzasse a chiamare in giudizio la Compagnia Faro Assicurazioni e Riassicurazioni Spa –che la garantiva per eventi dl genere-, e nel merito chiedeva: “Ritenere e dichiarare infondata la richiesta declaratoria di responsabilità dell’AMA Spa per difetto di legittimazione passiva; Rigettare tutte le domande rivolte da chiunque contro l’AMA Spa. Nel merito rigettare le richieste tutte avanzate da parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto; in subordine ridurre a quanto di ragione la domanda.”;

A seguito di tale chiamata in causa da parte dell’AMA, si costituiva anche la Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa con comparsa 21.4.2009 dell’avv. Carlo Bucolo, del seguente preciso tenore letterale: “ 1. SULL’AN 1.1 SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. I fatti che avrebbero dato origine all’obbligo risarcitorio dell’odierna deducente e della sua assicurata AMA SpA, per come anche dagli attori riferiti in seno all’atto introduttivo del presente giudizio, possono essere così brevemente riassunti. Il M. percorreva il corso Italia di Paterno’ di Catania a bordo del ciclomotore Piaggio NRG Extreme targato ____ quando, a causa di un avvallamento della sede stradale, non riusciva a mantenere l’equilibrio e, cadendo, provocava danni alla propria persona ed al ciclomotore. Ciò denunciato, gli attori dichiarano di ritenere responsabile l’AMA -in solido con il convenuto Comune di Paternò- in virtù di tutta una serie di norme che spaziano dagli obblighi dell’appaltatore a quelle sulla responsabilità aquiliana per giungere infine, a quelle del Codice della Strada sulla manutenzione delle strade ma delle quali nessuna può essere applicata al fine di ricondurre la benché minima responsabilità in capo all’assicurata con l’odierna deducente. E valga il vero. Premesso che il Corso Italia si trova all’interno della cinta urbana del Comune e che, conseguentemente, la custodia e la manutenzione della strada in questione è esclusivamente di competenza di quest’ultimo, deve essere rilevato che la l’AMA non ha mai avuto rapporti contrattuali di appalto con il Comune di Paternò avente ad oggetto la manutenzione della strada oggetto del presente giudizio né gli attori fanno cenno ad eventuali documenti che possano provare il contrario. Va a tal proposito ricordato che in tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440-normativa ritenuta del merito applicabile “ratione temporis”-, anche il contratto di appalto in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, di cui al secondo comma dell’art. 67 del r.d. 25 maggio 1895 n. 350, richiede la forma scritta “ad substantiam” (Cass. Civ. Sez. I. Sent. 22.02.2009; sta in: Mass. It. 2009, CED Cassazione 2009), sicchè qualunque ipotesi di responsabilità dell’AMA connessa a presunti interventi di questa sul manto stradale del Corso Italia non potrà prescindere dalla prova documentale sull’esistenza di rapporti contrattuali tra essa ed il Comune di Paternò. Ciò detto, ne consegue l’assoluto difetto di legittimazione passiva sia dell’assicurato che dell’odierna deducente. 1.2 SULLA RESPONSABILITA’. Controparte pretende dichiararsi la responsabilità dell’AMA, oltre che per il rapporto che essa avrebbe intrattenuto con il custode della strada (inesistente, per come già rilevato), ai sensi dell’art. 2043 c.c.. in sostanza, si vorrebbe ritenere l’AMA aquilianamente responsabile per i danni che l’attore avrebbe subito. L’assunto si manifesta sin da subito assolutamente infondato alla luce anche delle affermazioni contenute nell’atto introduttivo del presente giudizio. E’ infatti ovvio che il riferimento alla suddetta norma, escludendo qualsivoglia presunzione di responsabilità, presuppone la prova – oltre che del fatto in sé – di uno stretto nesso di causalità tra il comportamento (nella fattispecie, anche omissivo) del presunto responsabile e le conseguenze dannose che da questo ne sarebbero conseguite. Anche ad ammettere – ma solo per assurdo – che l’avvallamento che provocò la caduta sia da ricondurre ad un errato intervento da parte dell’AMA nella sistemazione del manto stradale, non v’è chi non veda che la concatenazione causale tra il fatto dedotto in giudizio e la presenza della presunta insidia sia interrotto dalla mancata segnalazione di questa ovvero dal necessario intervento del custode. In tal senso, vale ricordare che la responsabilità civile per manutenzione di strade ed opere pubbliche della p.a. a violazione rientra nella disciplina dell’art. 2043 c.c e non dell’art. 2051 c.c. proprio per la presenza di insidie occulte, evidenziate dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso; dunque, l’onere probatorio dell’esistenza d’una insidia o d’un trabocchetto incombe sul danneggiato, che ne deve provare non solo l’oggettiva non visibilità, ma anche la soggettiva sua imprevedibilità e l’efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso…….SUL QUANTUM. Ove poi venga accertata una qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti di causa dell’odierna deducente, non può non contestarsi la quantificazione dei danni effettuata dagli attori siccome assolutamente priva di supporto probatorio, non potendosi lasciare l’accertamento dei danni all’indagine peritale. Va infatti ed a tal proposito rilevato che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione della prova acquisita, potendo assurgere al rango di fonte oggettiva di prova solo allorquando si risolva nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, sicchè non può essere disposta al solo scopo di colmare la carenza delle istanze istruttorie della parte ……, configgendo l’eventuale richiesta della parte con il principio generale immanente nel nostro ordinamento di divieto di indagine esplorative. Non può infatti consentirsi alla parte di indicare genericamente un ammontare in termini monetari del danno senza supportare la propria richiesta con elementi che consentono una preliminare valutazione della pretesa, anche in termini di nesso causale con i fatti posti a fondamento della stessa. Quanto poi alle singole voci di danno indicate da controparte, non può sottacersi l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in materia di danno morale. La Corte nomofilattica, infatti nella sua massima assise, ha ritenuto di recente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre (Cass. Civ. S.U. 11.11.2008, n. 26972) sicchè determina … duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale … sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo (ibidem). Tale operazione va pertanto esclusa ed il Giudice dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso (ibidem). Così come possono costituire solo voci del danno biologico i pregiudizi di tipo esistenziale conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, sicchè darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. Infine ed esaustivamente va rilevata come non accoglibile la richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione. P.Q.M. e per quant’altro a dirsi ed a dedursi nel corso del presente giudizio, si conclude e chiede: voglia il Giudice Unico dell’adita sezione distaccata del Tribunale Circondariale di Catania dichiarare le domande tutte proposte dall’attore nei confronti dell’AMA e, pertanto, rigettarle de plano, con vittoria di spese e compensi. In subordine, dire e dichiarare i danni subiti dall’attore causati da sua colpa concorrente, graduando il concorso secondo equità”.

La causa veniva rinviata alla udienza del 31.5.2012 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, però, il Giudice dichiarava l’interruzione del giudizio, avendo il procuratore della Faro Assicurazioni comunicato che nelle more questa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa; con ricorso datato 7.8.2012 gli attori riassumevano il Giudizio nei confronti delle originarie parti in causa nonché della Faro Assicurazioni SpA -in liquidazione coatta amministrativa- in persona del suo commissario liquidatore avv. Andrea Grosso; la causa proseguiva pertanto all’udienza fissata del 14.3.2013, alla quale la Faro Ass.ni –in liquidazione- non si costituiva.
La causa, infine, veniva rinviata all’udienza del 5.7.2019, alla quale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Giudice concedeva termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica.

Motivazione

Infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Paternò nonché dalla INA Assitalia.
Innanzitutto, dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, risulta chiaramente che “la rituale messa in mora veniva fatta al Comune di Paternò il 26.10.2004 e all’AMA il 5.5.2005, e reiterata il 20.6.2005 ed il 20.2.2007 quanto meno nei confronti dell’AMA (Azienda Multiservizi Ambientali) spa, corresponsabile e coobbligata del Comune di Paternò (V. docc. agli atti)”.
Inoltre, “il risarcimento richiesto nel presente giudizio è derivato da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (lesioni personali colpose), la cui prescrizione è quinquennale (come ribadito anche dalla sent. Cass.n. 273337 del 18.11.2008”.

Infine al caso di specie non si applica la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 2° comma cc, poiché il sinistro non è stato causato dalla circolazione di veicoli in senso stretto, bensì dalla omessa manutenzione ed omessa riparazione della strada da parte dell’Azienda AMA SpA –che aveva eseguito i lavori che hanno prodotto l’insidia stradale-, nonché del Committente Comune di Paternò –che aveva evidentemente omesso i relativi controlli e verifiche dello stato dei luoghi-.
Quindi, il caso rientra nella diversa fattispecie del danno da cosa in custodia (art. 2051 cc), ovvero quanto meno del generico danno da fatto illecito (art. 2043 cc) entrambe notoriamente soggette alla prescrizione quinquennale.

-2-
Sempre preliminarmente, l’azienda AMA SpA si è costituita tardivamente e, quindi, è decaduta dalla facoltà di chiamare in causa la Faro Assicurazioni SpA che avrebbe dovuta garantirla per eventi del genere.
A seguito del deposito del nostro ricorso introduttivo, il Giudice con decreto datato 19.11.2007, aveva fissato la prima udienza al 9 aprile 2008, poiché, all’epoca per le cause che, come quella in oggetto, avevano ad oggetto il risarcimento danni a seguito di incidenti stradali, si applicava il “rito risarcitorio”, che prevedeva in buona sostanza l’applicazione delle norme previste per il “rito del lavoro” (ex art. 409 e segg. cpc).
Ma se è vero ciò, “l’Azienda convenuta AMA SpA, per costituirsi tempestivamente, doveva depositare la propria memoria ex art. 416 cpc, almeno 10 giorni prima della prima udienza fissata al 9 aprile 2008. Invece tale azienda si è costituita in giudizio soltanto con comparsa del 4 ottobre 2008 depositata nella competente Cancelleria in pari data, quindi in ritardo”.

La vicenda oggetto del presente giudizio rientra senza dubbio nell’ambito di applicazione del disposto dell’art. 2051 c.c., a norma del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
E’ noto, infatti, che i presupposti per il riconoscimento di questa ipotesi di responsabilità sono: la derivazione del danno dalla cosa in termini di causalità, nel senso che il danno deve essersi verificato "nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dello sviluppo di un agente dannoso sorto nella stessa"; il rapporto di custodia, inteso come "potere fisico di un soggetto sulla cosa, comportante per lo stesso il dovere di custodirla in modo da impedire che produca danni a terzi"; l’inesistenza di un caso fortuito (sul punto, nella sostanziale concordia di dottrina e giurisprudenza, si veda da ultimo Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1998, n. 5031, in Resp. civ. prev., 1998, 1380).

Quanto in primo luogo al concetto di cosa, vi è parimenti concordia nell'affermare che non deve necessariamente trattarsi di una cosa di per sé intrinsecamente pericolosa, ben potendo qualsiasi oggetto, anche privo di un suo autonomo dinamismo, concorrere causalmente alla realizzazione di un determinato evento, ove solo intervenga un fattore esterno idoneo ad "innescare" il relativo processo causale (in tema di danni riportati a seguito di cadute accidentali si vedano, oltre alla già citata Cass. 20.5.1998, n. 5031, Cass. 8.4.1997, n. 3041, in Vita not. 1997, p. 868 e in Arch. civ. 1997, p. 1108; Cass. 15.11.1996, n. 10015, in Rep. Foro it. 1996, Resp. civ. 201).
Quanto al concetto di caso fortuito, invocato nel caso in esame dal Condorelli, è noto che in relazione ad esso sono state tradizionalmente proposte due opposte ricostruzioni (l’adesione all'una o all'altra delle quali ha, per altro, rilevanti ripercussioni in relazione alla qualificazione del criterio di imputazione della relativa responsabilità in termini oggettivi o soggettivi come pure, di conseguenza, del regime della prova liberatoria che incombe sul custode): da un lato c’è infatti chi ritiene che, al fine di liberarsi dalla presunzione di responsabilità posta dalla norma, il soggetto tenuto alla custodia della cosa deve provare d’aver tenuto un comportamento diligente e d’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; dall'altro chi, per converso, sostiene che, anche ove inteso nel senso più ampio possibile (e comprensivo pertanto, oltre che, naturalmente, della "forza maggiore", anche del fatto del danneggiato e del terzo), si abbia caso fortuito solo nel caso in cui sia venuto a mancare più in radice il nesso causale tra il comportamento del custode e il danno derivante al terzo dalla cosa. In quest’ottica, la S.C. ha di recente affermato che, in applicazione della norma in questione, la responsabilità si fonderebbe "non su un’attività o un comportamento del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi" (in questo senso testualmente, da ultimo, la già citata Cass. 5031/1998, nonché in precedenza Cass. civ. 6.1.1983, n. 75, in Giur. it., 1983, I, 1481).
Questa seconda ricostruzione, che ivi si fa propria condividendola, si deve concludere per ritenere che l’art. 2051 c.c. configura una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva del custode, al quale il fatto lesivo viene attribuito indipendentemente dall'aver questi tenuto un comportamento più o meno diligente (cfr. S.C. n. 5031/1998 che richiama al proposito l’autorevole precedente delle S.U. dell’11.11.1991, n. 12019).

Tale responsabilità, secondo i più recenti orientamenti, si applica anche nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019: “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode." (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità dell'ente comunale per omessa custodia dell'impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno, assumendo che l'affidamento in gestione di esso a società privata valesse a far ritenere l'insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo).

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Tanto premesso in linea generale, e passando adesso all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, la responsabilità per cose in custodia deve essere addebitata al Comune proprietario della strada.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi (segnatamente i sigg. D. P. C. e D. P.A.), è risultata pienamente comprovata la dinamica del sinistro.
In particolare il teste D. P. C. (pagg. 12-15 dei verbali) ha dichiarato: “… verso le ore una o le due di notte, io mi trovavo a bordo di un ciclomotore guidato dal sottoscritto con dietro mio cugino D. P. A., e percorrevamo una via di Paternò, non ricordo il nome, allorquando un ciclomotore guidato dal M. si è capovolto poiché aveva incontrato una buca. Il M. aveva il casco e la sua andatura era piano. … La detta buca o avallamento si trovava sulla corsia che noi stavamo percorrendo. Se non ricordo male, tale ostacolo era vicino al marciapiedi destro della strada …. Non c’era nessuna segnaletica sul posto, e all’epoca non era neanche illuminata."
Il teste D. P. A. (pagg. 17 e 18 dei verbali) ha precisato: “… io mi trovavo sul motorino guidato da mio cugino C. D. P., dietro l’attore. Ero distante circa 50 m. da quest’ultimo. Confermo che l’attore indossava il casco e viaggiava a circa 40-50 Km/h. preciso che l’attore teneva la destra, la strada è a senso unico di circolazione e lo era anche al momento dell’incidente.”
In ogni caso, il teste D. P. A. ha confermato la dinamica del sinistro come ricostruita nel ricorso introduttivo, confermando sia l’assenza di qualsiasi segnalazione della buca presente sulla carreggiata, sia che l’avallamento.
Nessun rilievo nella produzione dell’evento dannoso per cui è causa dovrebbe rivestire anche la eventuale presenza di pali della illuminazione pubblica nel predetto tratto di strada.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’INA Assitalia, nessun rilievo può infine assumere la circostanza riferita dallo stesso attore nel ricorso introduttivo e confermata dal teste D. P. A. (V. pag. 17 dei verbali di causa), secondo la quale egli, prima di imbattersi nell’avallamento-asperità stradale in questione, veniva sorpassato da un’autovettura.
Infatti, la perdita di equilibrio nella guida del ciclomotore non è dipesa da tale manovra di sorpasso da parte di terzi, bensì dall'essersi imbattuto il M. nell'insidia stradale presente a ridosso del margine destro della carreggiata che egli stava regolarmente percorrendo.
In proposito, dalla istruttoria espletata non è innanzitutto emersa la sussistenza del caso fortuito, poiché era certamente prevedibile che il C.so Italia, interessato dai lavori edili eseguiti dall'Azienda AMA su appalto del Comune di Paterno’, in quel tratto potesse costituire pericolo ed insidia alla circolazione, dal momento che il manto stradale non era stato assolutamente ripristinato. Inoltre, “il teste indicato dall’INA Assitalia, sig. G. S. (persona certamente attendibile e qualificata in quanto indifferente all'esito del giudizio nonché all'epoca dei fatti responsabile dell’Unità operativa dei servizi tecnici e manutentivi del Comune di Paterno’), ha dichiarato che, nell'eseguire degli accertamenti conseguenti alla relativa richiesta di risarcimento pervenuta al Comune, :” … abbiamo visto che a seguito degli scavi, vi era stato realizzato un taglio dell’asfalto…”.

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L’azienda AMA SpA dal proprio canto è responsabile dell’accaduto in quanto società che ha realizzato i lavori che hanno prodotto l’insidia.
E ciò non tanto per la sussistenza di un contratto di appalto con il Comune ma perché agente che, dopo avere effettuato i lavori sulle condutture idriche, ha omesso sia di ripristinare il manto stradale sia, ad ogni modo, di segnalare alla P.A. la sussistenza del manto stradale danneggiato.
La responsabilità dell’AMA discende, quindi, dall’art. 2043 c.c..

In proposito, il teste G. P., altro teste addotto dalla difesa dell’INA Assitalia, ed anch'egli dipendente del Comune, nel rispondere alle circostanze capitolate nelle note autorizzate dell’avv. Fausto Giannitto datate 15 maggio 2009, ha confermato sia che nell'ottobre 2004 l’Azienda Municipale Acquedotto eseguiva lavori lungo la strada comunale Corso Italia in prossimità della stazione di rifornimento carburante SP –ove si è verificato il sinistro per cui è causa-, sia che detti lavori comportavano lo smantellamento ed il rifacimento del manto stradale.

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Passando adesso all'esame delle varie voci rientranti nel concetto di danno del quale in questa sede l’odierno attore ha chiesto il risarcimento, si deve esaminare la richiesta di risarcimento del danno cd. biologico o alla salute riportato a seguito dell’incidente sopra descritto.
Tale voce di danno, come è noto, si riferisce alla violazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale ed estetico (in materia, come è noto, si sono espresse dapprima Corte Cost. 19.7.1986 n. 184, in Foro It., 1986, I, 2053, nonché Corte Cost. 18.7.1991, n. 356, in Riv. giur. circ. e trasp., 1992, 102; C. Cass. 27.6.1990, n. 6535, in Dir. e Prat. Ass., 1991, 115).
In ordine alla quantificazione di tale danno, si ritiene di dover fare riferimento ai parametri imposti dalle tabelle di Milano.
Ed infatti, la liquidazione del danno biologico avviene fin dal momento del suo riconoscimento giurisprudenziale in via sostanzialmente equitativa utilizzando criteri frutto dell’elaborazione della giurisprudenza di merito (cfr. il sistema delle Tabelle adottato dal Tribunale di Milano). “Dalla documentazione sanitaria agli atti (certificati medici del dott. Santonocito e relazione medico legale del dott. Carmanello), non contestate dalle controparti né nella loro autenticità, né nel loro contenuto, emerge inequivocabilmente che il sig. M. F. (all'epoca studente sedicenne), a seguito del sinistro, ebbe a riportare lesioni personali che guarirono in giorni 30 (di cui 10 a totale invalidità e 20 ad invalidità parziale al 50%), con postumi invalidanti di carattere permanente pari al 5%.
Agli atti di causa vi è anche documentazione comprovante le spese mediche sostenute dall'infortunato sig. M. per sottoporsi a visita specialistica di controllo (V. ricevuta fiscale n. 217/2006 di euro 201,81).

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Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in applicazione del criterio su indicato delle tabelle del Tribunale di Milano, nonché tenuto conto dell’età dell’odierno attore al momento dell’incidente ( 16 anni), si stima equo riconoscere un risarcimento dei danni quantificato nella misura seguente, in moneta attuale:
Euro € 12.818,00 per invalidità permanente (5%); Euro 980,00 per invalidità temporanea totale; Euro 980,00 per invalidità parziale temporanea di 20 gg. al 50%.
Sulla somma complessiva di euro € 14.778,00 , inoltre, devono essere corrisposti gli interessi nella misura legale (ritenuta la più equa valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell’andamento dei tassi d’impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell’art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente – previa svalutazione della somma predetta dalla data di deposito della presente sentenza al momento del sinistro ( 10.10.2004) sulla base dell’apposito indice fornito dall’I.S.T.A.T. per l’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell’industria – sulla somma via via rivalutata di anno in anno da quella stessa data a quella di deposito della presente sentenza (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
Dal momento del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo, invece, dovranno essere computati i soli interessi al tasso legale (in applicazione dell’art. 1282 c.c.).

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A conferma dei danni alle cose patiti dall’attrice sig.ra M. R., innanzitutto evidenziamo che trattavasi di ciclomotore Piaggio 49 cc targato ____ immatricolato il 9.6.1999 –come risulta dal relativo certificato di proprietà da noi prodotto con il ricorso introduttivo ex adverso non contestato-.
In secondo luogo evidenziamo che agli atti vi è la nota di riparazione della Officina “B.” di Paternò che descrive in dettaglio tipologia dei lavori da eseguire, ed indica tutti quanti i pezzi meccanici da sostituire con i relativi singoli costi. Nota di riparazione che non è stata contestata nello specifico dalle difese avversarie. Del resto, l’importo della preventivata riparazione dei danni patiti dal ciclomotore, appare anche congruo ed equo.
Il danno patrimoniale deve, quindi, essere determinato in Euro 1.200,00 per il motorino e Euro 200,00 per le spese mediche.

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La Compagnia Ina Assitalia Ass.ni, , deve essere condannata a rivalere il Comune di Paternò di quanto questi dovrà risarcire agli attori.

- 10 –
La domanda di garanzia spiegata dall’AMA nei confronti della Faro ass.ni in liquidazione è, invece, inammissibile.

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Da quanto precede non può dunque che conseguire che il Comune di Paternò e l’Ama azienda municipalizzata acquedotto s.p.a. devono essere condannati, in solido, al pagamento della somma di Euro € 16.178,00 con gli accessori di cui al paragrafo n. 7 in favore di M. R. e di M. F.

-12-
In applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., il Comune di Paternò e Ama azienda municipalizzata acquedotto spa devono essere condannati, in solido, al pagamento nei confronti di M. R. e M. F. anche al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori che, tenuto conto del valore e della natura della controversia si liquidano in complessive euro 4.835,00 oltre spese generali (15,0%) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese tra le rimanenti parti vanno compensate.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariapaola Sabatino, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 90300673/2007 R.G.A.C. del Tribunale di Catania ed in accoglimento della domanda proposta da M. R. e M. F., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
condanna il Comune di Paternò e Ama Azienda municipalizzata acquedotto s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappr., in solido al pagamento della somma di Euro € 16.178,00 in favore di M. R. e M. F., oltre ad interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno (secondo gli indici I.S.T.A.T. per le famiglie di impiegati ed operai dell’industria) dal 10.10.2004 alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente oltre ad interessi al tasso legale sulla stessa somma fino al soddisfo, nonché ancora al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro , oltre I.V.A. e C.P.A., nei termini di cui in motivazione, e delle spese di C.T.U., liquidata a parte;
condanna la Ina Assitalia ass.ni a manlevare il Comune di Paternò della somma che esso pagherà a M. R. e M. F. in virtù di questa sentenza ;
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dall’Ama;
condanna il Comune di Paternò e Ama azienda municipalizzata acquedotti s.p.a. , in persona dei rispettivi legali rappr., in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.835,00 oltre spese generali (15,0%) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, nei confronti di M. R. e M. F.
Compensa le spese tra le restanti parti.
Catania, lì 18.9.2019.
Il giudice
dott.ssa Mariapaola Sabatino


 

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