Civile Ord. Sez. 6 Num. 17303 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
Data pubblicazione: 02/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 10899-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
S. D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 405, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CASU, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PANNUZZO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1284/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF, per gli anni 1990, 1991, 1992, presentata dal contribuente in adesione alla disposizione sul condono prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, ha respinto l'appello dell'Ufficio. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento e preso atto della prova fornita dalla contribuente di avere effettuato i versamenti, che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso richiesto.
D. S. si è costituita con controricorso.
L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
pii Collegio autorizza la redazione in forma semplificata della motivazione.

Motivazione

1.Con l'unico motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 3, dell'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 665, della 1. n. 190 del 2014.
Sostiene la ricorrente che, alla stregua della suddetta disciplina normativa, obbligato al versamento all'Erario delle ritenute d'acconto era esclusivamente il sostituto d'imposta (datore di lavoro), il quale, pertanto, era l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso, non avendo - per contro - il sostituito (lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al riguardo.

2.Il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, "in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente" (Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 de/ 2016).

Peraltro, la legittimazione del sostituito d'imposta ha trovato conferma nell'art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, l. 190/2014 "i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite"; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio.

In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui "in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente" (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016; da ultimo n. 4254/18, n. 3054/18).
Le spese, per il principio di soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in e 1.200,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 27 marzo 2018
Pubblicata in data 2 luglio 2018


 

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