TRIBUNALE DI MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B" CIVILE
VERBALE DELLA PROCEDIMENTO CAUTELARE N. 35040 DELL’ANNO 2014
FRA
S. E., con l'avv. BEMBO
E
M. E. A., con gli avv. CAPOBIANCO & CIOCCHETTA
nonché
B. C. S.A.S. di E. S. ed E. A. M., non costituita

Svolgimento del processo

Successivamente oggi, 24/9/2014, dinanzi al giudice designato dott. Guido Vannicelli sono comparsi ad ore 12,30:
Per la parte ricorrente, personalmente presente, l’avv. Pietro BEMBO;
Per il resistente M. E. A., pure personalmente presente, compare alle ore 12,55 l'avv. Marco CIOCCHETTA.
Le parti riferiscono al giudice che i tentativi medio tempore intercorsi di definire bonariamente fra loro la controversia non hanno avuto concreto esito.
L'avv. BEMBO insiste nel ricorso, contestando le difese avversarie ed in particolare: i) evidenziando che il resistente non ha preso posizione su numerosi addebiti, ii) contestando che la possibilità di accedere al conto bancario del B. costituisca attività di gestione societaria, e iii) rilevando che la contestazione avversaria in ordine alle cartelle esattoriali si è ridotta ad una sola di esse, relativa peraltro ad una multa irrogata al furgone della società.
L'avv. CIOCCHETTA si oppone, per tutte le ragioni esposte nella memoria del 7/7/2014 ed alla scorsa udienza.
Il giudice si riserva di provvedere con separata ordinanza.
L'udienza è tolta alle ore 13.
il giudice
(Guido Vannicelli)

Motivazione

Successivamente il giudice,
letti il ricorso e la memoria difensiva di M. E. A., ed esaminati i documenti prodotti,
sentiti i procuratori delle parti alle udienze del 9/7 e 24/9/2014 , ed a scioglimento della riserva assunta in tale sede
RILEVATO
A) che S. E., nella sua qualità di socio accomandatario con una partecipazione del 15% della B. C. S.A.S. (della quale sono soci anche il cugino e resistente M. E. A., accomandatario al 15%, nonchè quali accomandanti le rispettive mogli C. R. e K. Z. con una quota del 35% ciascuna),
- ha denunciato "l'illegittima condotta del Socio accomandatario E. A. M. (...) improntata all'utilizzazione della società come strumento per il perseguimento prioritario di fini personali nonchè alla estromissione illegittima dalla partecipazione alla gestione del socio E. S., rappresentata anche dalla comunicazione di una delibera nulla di alcuni dei soci di esclusione del ricorrente",
- riferendosi sotto tale ultimo profilo alla missiva con la quale M. E. A. e la socia accomandante R. C. gli avevano comunicato il 10/9/2013 di averlo escluso dalla B. C. S.A.S. per aver avviato un'attività concorrente con quella sociale a pochi passi dal bazar (e precisamente in via Scarlatti 21) e per altri addebiti minori, la quale non poteva considerarsi alla stregua di delibera sociale (anche in difetto di previa contestazione e di.consultazione dell'altra socia accomandante) bensì di "una mera anticipazione delle intenzioni di un socio, rimasta assolutamente disattesa, sia per non avervi dato seguito con un ricorso in Tribunale o avanti al Collegio arbitrale, sia per non avere.registrato alcunché in Camera di commercio";
B) che S. E., descritte alle pagine 2 - 8 del ricorso le irregolarità gestionali e le condotte prevaricatrici dell'altro accomandatario, ha quindi chiesto al Tribunale, - previo accertamento anche incidentale ed ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dell'inesistenza o della nullità della delibera di esclusione del ricorrente sopra citata,
- di disporre ex art. 670 (n. 1) c.p.c.
- il sequestro giudiziario dell'azienda sociale nominandone custode il ricorrente stesso e ordinando a M. E. A., previo rendiconto, di consegnare al custode l'azienda e la contabilità tutta,
- nonché l'"ispezione dell'attuale stato aziendale, del suo magazzino e dei registri contabili della (...) B. C. sas, con nomina di consulente tecnico d'ufficio" a tale scopo,
- e di estromettere in via urgente ex art. 700 c.p.c. M. E. A. dalla gestione mediante "revoca immediata dall'incarico di socio amministratore della B. C. sas";
C) che M. E. A. ha resistito all'iniziativa dell'altro accomandatario precisando fra l'altro che la contestazione a S. E. dell'attività concorrenziale in danno della B. C. s.a.s. era avvenuta per iscritto già il 17/6/20132 e quindi ben prima della comunicazione della sua esclusione dalla B. C. s.a.s.:

RILEVATO ALTRESI'
D) che all'udienza del 9/7/2014:
1. i difensori di M. E. A. hanno dichiarato di considerare in ogni caso escluso dalla B. C. S.A.S. S. E. in forza della decisione di esclusione comunicatagli il 10/9/2013,
2. comunicazione che S. E., personalmente presente, ha ammesso di aver ricevuto, così come ha confermato che il negozio avente insegna Bazar Ital Maroc di cui alle fotografie prodotte dal resistente era proprio quello da lui gestito in via Scarlatti e si trovava a meno di 100 metri dal negozio della B. C. S.A.S.,
3. ed il giudice ha suggerito il percorso transattivo che risulta dal processo verbale, aggiornando l'udienza -su accordo delle parti- al 24/9/2014;
che a tale ultima udienza le parti, non avendo avuto esito il tentativo di composizione stragiudiziale, hanno invece insistito nelle rispettive deduzioni e conclusioni;

RITENUTO PRELIMINARMENTE
E) che, alla luce di quanto precede, appare dirimente la verifica della legittimazione di S. E. a proporre le domande qui anticipate in via cautelare, sub specie della persistenza in capo al ricorrente della qualità di socio della B. C. s.a.s. all'esito dell'esclusione comunicatagli il 10/9/2013;
che sul punto va ribadito in iure, in adesione con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità:
- che all'esclusione dell' accomandatario di società in accomandita semplice sono applicabili, in virtù del rinvio contenuto negli artt. 2315 e 2293 cod. civ., gli art. 2286 e 2287 (disciplinanti le cause ed il procedimento di esclusione dei soci di società di persone), da ritenersi compatibili sia con l'art. 2318 cod. civ. sia col regime giuridico della nomina e della revoca degli amministratori previsto dall'art. 2319 cod. civ., non incidente sul perdurare del rapporto sociale;
- che l'art. 2287 cod. civ. non richiede per l'esclusione la convocazione dell'assemblea dei soci, limitandosi a stabilire che essa deve essere deliberata "dalla maggioranza dei soci, non comprendendosi nel numero di questi il socio da escludere", e che la legittimità della delibera di esclusione prescinde anche dalla preventiva convocazione del socio, che ha soltanto il diritto di ricevere comunicazione della deliberazione stessa al fine di poter proporre opposizione;
- che infine proprio la mancanza nella disciplina legale delle società personali della previsione dell'organo e del metodo assembleari comporta che, dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio (per la quale è richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da escludere), non è necessario che siano consultati tutti i soci o che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, ma è sufficiente la raccolta delle singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e la comunicazione della delibera socio escluso, sì da porre quest'ultimo in condizione di esercitare la facoltà di opporla dinanzi al Tribunale;
F) che la declinazione di tali principi nel caso in esame fa ritenere che, avendo i soci M. E. A. e R. C. deciso e comunicato per iscritto il 10/9/2013 all'odierno ricorrente la sua motivata esclusione dalla s.a.s. B. C., da un lato abbiano così validamente esercitato il diritto che il combinato disposto degli artt. 2286 e 2287 co. 1° attribuisce eccezionalmente alla maggioranza degli altri soci (non computandosi nel loro numero S. E. e rappresentando il resistente e l'accomandante C. due dei tre soci superstiti e la maggioranza del capitale residuo), e dall'altro fosse piuttosto onere dell'odierno ricorrente, per impedire gli effetti di tale decisione, opporla entro trenta giorni avanti al Tribunale;
che tale opposizione, pur avendo S. E. lealmente riconosciuto di aver ricevuto la comunicazione richiesta dal primo comma dell'art. 2287 cod. civ., non è mai stata proposta, onde deve ritenersi che al momento della proposizione del ricorso qui in esame l'E. non fosse più (e da tempo) socio dell'accomandita da cui denuncia di esser stato estromesso di fatto;
che ai fini che qui occupano non ha alcun rilievo la mancata iscrizione della esclusione nel registro delle imprese, richiesta (fra l'altro, a tutela anche dell'escluso) per meri fini di pubblicità dichiarativa nei confronti dei terzi della cessazione del rapporto sociale limitatamente al socio escluso;

RITENUTO PERTANTO
G) che difettando in radice la stessa legitimatio ad causam di S. E., il ricorso in esame va dichiarato inammissibile senz'altra istruttoria e senza necessità di un suo esame nel merito;
che S. E. va condannato a rifondere al resistente M. E. A. le spese del procedimento, liquidabili -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/20146 medio tempore pubblicato in G.U.- nella misura di complessivi € 2.200,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo di € 2.530,00, al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge,

PQM

visti gli artt. 669 bis e seguenti c. p. c.,
1) dichiara inammissibile il ricorso proposto da S. E. in data 4/6/2014;
2) condanna S. E. a rifondere a M. E. A. le spese del procedimento, che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché sull'imponibile complessivo al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Milano, 24/9/2014
Il giudice designato
(Guido Vannicelli)


 

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