Civile Ord. Sez. U Num. 15639 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: NAPPI ANIELLO
Data pubblicazione: 22/06/2017

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
GE.I.S. s.r.I., Casa di cura villa degli Ulivi, domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 71, presso l'avv. Livio Lavitola, rappresentata e difesa
dagli avv. Massimo Villa e Manlio Romano, come da procura speciale notarile
- ricorrente -
Contro
Regione Campania, domiciliata in Roma via Poli 29, presso il proprio ufficio di rappresentanza, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado
Grande e Fabrizio Niceforo come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario

Svolgimento del processo

La s.r.l. GE.I.S., avendo proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dalla Regione Campania per la restituzione della somma di C. 4.671.856,49 erogatale in esecuzione di un lodo arbitrale successivamente annullato, chiede il regolamento preventivo della giurisdizione.
La ricorrente deduce che il lodo arbitrale è stato annullato perché pronunciato in controversia non compromettibile in arbitri in quanto demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo; e sostiene che dunque anche la domanda di restituzione della somma pagata in
esecuzione del lodo annullata va proposta al giudice amministrativo.
Propone altresì domanda riconvenzionale facendo valere ex novo il credito già oggetto del lodo arbitrale annullato, ritenendo che la giurisdizione amministrativa relativa a tale domanda debba attrarre l'intera controversia.

Si oppone con controricorso la Regione Campania, deducendo che la giurisdizione sulla domanda di restituzione è del giudice ordinario, in quanto il lodo fu annullato già dalla corte d'appello, con sentenza poi confermata nel giudizio di cassazione, sicché non è pertinente la
giurisprudenza richiamata dalla ricorrente e relativa al diverso caso della restituzione conseguente a sentenza di cassazione con rinvio.

Motivazione

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda principale.
Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, « l'azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo - con sentenza confermata in cassazione - per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l'effettività della tutela del "solvens", a prescindere dalle vicende dell'eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto)» (Cass., sez. un., 20/04/2016, n. 7949).

Quanto alla domanda riconvenzionale, ne va ribadita l'appartenenza alla giurisdizione del giudice amministrativo.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale e del giudice amministrativo sulla domanda riconvenzionale. Compensa le spese.
Pubblicata il 22 giugno 2017


 

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