LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26514/2010 proposto da:
D.A.S. - ricorrente -
contro
F.N.; - intimato -
avverso la sentenza n. 3373/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 28.4.09, depositata il 10/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Svolgimento del processo

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"Il ricorso è inammissibile.
1. - Il ricorso risulta spedito per la notificazione a mezzo posta il 6 novembre 2010 e risulta proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma pubblicata il 10 settembre 2009 e non notificata.
Trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione introdotta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 2, va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, della legge e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola il processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10, su cui infra).
Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., va computato a decorrere dal 10 settembre 2009, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè il termine annuale era già scaduto alla data del 6 novembre 2010, quando il ricorso venne spedito per la notifica all'intimato.
2.- Nè si può sostenere che le norme sopra richiamate non troverebbero applicazione al caso di specie e quindi si dovrebbe ritenere operante la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi della L. n. 742 del 1969, perchè il presente ricorso riguarda solo le spese di soccombenza giudiziale inter partes, secondo quanto enunciato al punto n. 1 della pagina 1 del ricorso stesso.
Effettivamente, l'orientamento meno recente di questa Corte si è fondato sul principio, affermato in diverse occasioni, per il quale l'esclusione dalla sospensione, che la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, prevede per le cause di opposizione all'esecuzione, ha la sua ragione nell'urgenza di trattare una causa che tende a paralizzare il corso del processo esecutivo e dunque non può trovare applicazione a riguardo dell'impugnazione di una sentenza che decida sul fondamento dell'opposizione al solo scopo di stabilire su quale parte debba ricadere l'onere delle spese processuali (così Cass. 3 agosto 1988, n. 4809; 23 gennaio 1998, n. 658; 25 giugno 2003, n. 10132).
Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato è stato, una prima volta, superato da Cass. ord. 22 marzo 2007 n. 6940, che ha affermato il principio di diritto per il quale nelle cause e nei procedimenti indicati della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, al fine di assicurare ad esse una decisione celere, senza tener conto delle articolazioni assunte dai procedimenti nelle varie fasi del giudizio: pertanto, la causa di opposizione agli atti esecutivi si sottrae alla sospensione dei termini anche quando unica questione controversa sia quella dell'attribuzione delle spese al procuratore anticipatario. Questo orientamento è stato seguito da Cass. 28 settembre 2009, n. 20745, nonchè, da ultimo, da Cass. ord. 3 novembre 2009, n. 23266 e 27 aprile 2010, n. 9997.
Si ritiene di dover confermare tale più recente giurisprudenza per le ragioni già esposte nelle motivazioni dei provvedimenti citati.
In particolare, va qui ribadito che il carattere accessorio della pronuncia sulle spese di giudizio non consente di disciplinarne il regime dell'impugnazione in termini differenti rispetto alla pronuncia principale, perchè, per come evidenziato nei precedenti richiamati, non si possono applicare i principi elaborati con riferimento al cumulo di cause, in quanto unica è la causa, ed il capo relativo alle spese è meramente consequenziale alla decisione sull'opposizione all'esecuzione, che è sottratta alla sospensione dei termini. Per di più la lettera della norma della L. n. 742 del 1969, art. 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, lascia intendere che il regime dei termini processuali nel periodo feriale è correlato alla natura della controversia, e non alle sue vicende".
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore della parte ricorrente.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

Motivazione

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese, poichè l'intimato non si è difeso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2012


 

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