REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15961-2012 proposto da:
IMPRESA EDILE GEOMETRA M.L., in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato ESPOSITO ANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato RUGGIERO GAETANO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
UNICOM SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell'avvocato ROCCHI PIERLUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARINI FABIO giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -
e contro
F.G.; - intimata -
avverso la sentenza n. 141/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 30/11/2011, depositata il 19/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI. La Corte:

Svolgimento del processo

che sul ricorso n. 15961/12 proposto dalla Impresa Edile Geometra M.L. nei confronti del Fallimento Impresa Edile Geometra M.L. e di UNICOM s.p.a. il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.;
"il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
La Impresa Edile Geometra M.L. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 141/11 con cui veniva rigettato il reclamo dalla medesima proposto avverso la sentenza del Tribunale di Noia n. 69/2011 che ne aveva dichiarato il fallimento.
La UNICOM s.p.a. si difende con controricorso. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la sussistenza dello stato d'insolvenza.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dello stato d'insolvenza sulla base di un debito non pagato dal 2009 per il quale vi era stato anche un pignoramento negativo nonchè della cessazione dell'attività a far data dal 2010.
La Corte d'appello ha inoltre rilevato che non era stata fornita adeguata prova circa l'esistenza di un patrimonio immobiliare nè di asseriti ingenti crediti.
Il motivo contesta siffatte affermazioni sulla base di generiche confutazioni senza però addurre alcun elemento concreto a dimostrare l'erroneità della motivazione della Corte d'appello e senza neppure indicare in base a quali documenti risulterebbero i crediti vantati e la consistenza del patrimonio immobiliare e quale sarebbe la loro consistenza.
Il motivo contesta poi il mancato o comunque l'errato uso del potere inquisitorio ex art. 15 l.f.

Il motivo è infondato.
L'art. 1, comma 2, L.Fall., nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, comma 4, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, comma 2, lett. b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall. Tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria. (Cass. 17281/10). In altri termini spetta al giudice del merito valutare l'utilizzo o meno di poteri istruttori in relazione al caso concreto senza che ciò possa essere sindacato in sede di legittimità.

Con il secondo motivo contesta, riprendendo un argomento già formulato con il primo motivo, che si sia considerato come un indizio d'insolvenza la cessazione dell'attività nel 2010. A tal fine sostiene che la valutazione dello stato d'insolvenza di una società in liquidazione dovrebbe essere valutato solo in relazione al fatto se gli elementi attivi del patrimonio consentano di far fronte alle obbligazioni esistenti.
Tale argomento è del tutto inconsistente. Lo stato di liquidazione di una società - come rilevato dalla Corte d'appello - è cosa ben diversa dalla mera cessazione dell'attività, come avvenuto nel caso di specie, richiedendo il primo l'espletamento di procedimento societario e giudiziario per la nomina di un liquidatore e per dar corso alla fase di liquidazione del patrimonio per soddisfare i debiti residui; procedimento che nel caso di specie non vi è stato.
In siffatta situazione la valutazione dello stato d'insolvenza deve essere effettuato secondo i normali criteri e non già secondo quelli applicabili ad una società in liquidazione.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'ari 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma, 29.4.13.
Il Cons. relatore".
che in data 2.7.13 si è tenuta udienza in camera di consiglio;
che, con il controricorso risultava sollevata eccezione di tardività del ricorso per essere stato notificato alla ricorrente il provvedimento impugnato in data 19.12.11;
che, ai fini di verificare la fondatezza dell'eccezione, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d'ufficio all'epoca non pervenuto;
che espletato siffatto incombente la causa è stata discussa alla odierna udienza.
Vista la memoria del ricorrente.

Motivazione

che il ricorso appare tempestivo essendo stata comunicato al ricorrente in data 19.12.11 solo il dispositivo della sentenza dichiarativa di fallimento inidoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di s.p.a. UNICOM delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014


 

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