Tributario
Studio di settore - onere dell’Ufficio di contestare compiutamente le ragioni della difesa – necessità - sussiste
E’ illegittimo l’avviso di accertamento motivato unicamente con il richiamo all’art. 62 sexies del Dl 331/1993, non potendosi ritenere che lo strumento
dello studio di settore implichi l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, né, tanto meno, la dimostrazione di fatti gravi, precisi e concordanti.
Il legislatore, nell’affermare che gli accertamenti di cui all’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/73 possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dallo studio di settore, ha inteso collocare i predetti accertamenti tra quelli che poggiano su presunzioni semplici, pretendendo, altresì, che i risultati dello studio siano in ogni modo avvalorati (onus probandi a carico dell’ufficio) e, quindi, criticamente valutati dal giudice. L’Ufficio ha poi l’onere di contestare compiutamente le ragioni della difesa.
Commissione Tributaria Provinciale Reggio Emilia Sez. 1 Sentenza N. 571.1.07 del 20.12.2007