REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SEZIONE 1
riunita con l’intervento dei Signori:
- PALMA ROMEO ERMENEGILDO Presidente
- TONA GIOVANBATTISTA Relatore
- RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2020
depositato il 14/02/2020
avverso AVVISO Dl ACCERTAMENTO n°65388 TARI 2013
contro:
COMUNE DI GELA
PIAZZA SAN FRANCESCO, 1 93012 GELA
proposto dal ricorrente:
I. SRL
difeso da:
AVV. DURI DANISA
STUDIO AVV.
VIA EUROPA 93 93012 GELA CL

Conclusioni del ricorrente:
in via principale, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione dell’art.7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990:
in via gradatamente principale, dichiarare la nullità e/o l’illegittimità dell’avviso TARI per difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato e/o per mancanza di firma autografa o digitale;
in via ulteriormente principale, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'impugnato atto per inesistenza della pretesa, ed intervenuta prescrizione e/o decadenza del tributo;
in via subordinata, comunque, dichiarare l‘illegittimità e/o l‘infondatezza del medesimo e non dovuta somma alcuna a nessun titolo:
dichiarare comunque illegittime ed inapplicabili le sanzioni irrogate, o comunque rideterminare nel minimo edittale:
Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario."


Conclusioni del Comune di Gela:
“rigettare la domanda proposta dalla ricorrente ai fini della dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell’avviso di accertamento;
condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite."

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, L.M. A. impugnava l’avviso di accertamento n. 65388 del 22,7.2019, notificata il 29.8.2019, relativo ad omesso versamento TARI 2013, articolando le seguenti censure:
1) nullità dell’impugnato avviso di accertamento per violazione dell’art. 7 della l.n.212/2000 e dell’art. 3 l.n. 241/90;
2) illegittimità e/o nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione;
3) nullità dell’avviso di accertamento per inesistenza della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o prescrizione del tributo;
4) in via subordinata, illegittimità delle sanzioni irrogate.

Il Comune di Gela si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

Motivazione

Il ricorso è fondato sull’assorbente rilievo della maturata decadenza dalla pretesa tributaria e va pertanto accolto.
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati “.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dalla L. n. 296 deI 2006, alt. 1, comma 172, con decorrenza 1 luglio 2007 il previgente del D.lgs n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza.
La L. n. 296 del 2006, alt. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, recita “i soggetti di cui all’art. 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune".

La questione controversa della determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell’avviso di accertamento Tarsu/Tia è stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.12759/2012, dal cui orientamento questa Commissione non ha ragioni per discostarsi.
In tale sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che “Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locale è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.
Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che, in ogni caso, il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell’imposta dovevano essere effettuati.
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni..."


Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha dedotto e provato che aveva disponibilità degli immobili già nel giugno 2012 e su tale profilo di fatto il Comune non ha mosso alcuna contestazione.
Non può che affermarsi dunque che l’occupazione era già in atto già fin dall'inizio dell’anno 2013 e, pertanto, il contribuente avrebbe dovuto effettuarne la prevista dichiarazione entro il 20 gennaio 2013.
Il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell’Ente era, dunque, il 31 dicembre del 2018 (quinto anno successivo a quello in cui doveva essere resa la denuncia).
E l’atto di accertamento è stato notificato il 29.8.20 19.
La pretesa erariale non può essere pertanto più azionata, sicché l’atto deve essere annullato.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato e condanna il Comune di Gela a rifondere le spese sostenute dal ricorrente che liquida in € 702,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Danisa Duri.
Caltanissetta, 21.9.2020
Depositata in segreteria il 30.09.2020


 

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