REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
SEZIONE 01 CALTANISSETTA
riunita con l'intervento dei Signori:
LUPO MICHELE Presidente
ZUCCHETTO CESARE Relatore
DI BELLA GIANNI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO no 29220090020456487 TR.SMALT.RIFIU 2008
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE CALTANISSETIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
proposto dal ricorrente:
SOCIETA' (Omissis) difeso da:
NASTASI MARCO VALERIO QUARTO
VIA VENEZIA 369 93012 GELA CL

Svolgimento del processo

La società ricorrente impugna la cartella di pagamento per € 4.721,00 relativa a Tarsu per l'anno 2008 afferente lo stabilimento balneare gestito in concessione e sito in Gela, via Mare.

Assume:
la nullità della cartella per l'apposizione della relata di notifica sul frontespizio e non in calce all'atto;
la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione sia della cartella che del ruolo;
la nullità del ruolo per violazione del disposto dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art.l2, co.3 del DPR n.602/73;
l'illegittimità della pretesa per violazione dell'art.62 D. L.vo n.507/93, stante l' irragionevolezza ed iniquità della pretesa non proporzionata alla potenzialità di produzione dei rifiuti;
rileva che trattasi di concessione demaniale marittima la quale si trova nelle condizioni per essere esclusa dal pagamento della tassa a norma del comma 2 dell'art.62 cit., a ragione del fatto che l'area, per i vincoli stessi imposti dalla concessione, risulta non utilizzata al di fuori della stagione balneare, ragione per cui il tributo dovrebbe essere commisurato al periodo di effettiva utilizzazione dell'arenile che va dal l maggio al 30 settembre, pari alla durata della stagione balneare.

Si è costituita Serit Sicilia deducendo:
il difetto di legittimazione passiva per quanto attiene ai rilievi concernenti il merito della pretesa; l'infondatezza del rilievo di nullità della cartella per erronea apposizione della relata di notificazione, posto che non è contestato che il contribuente abbia ricevuto l'atto nella sua integralità, dal momento che ne ha allegato copia al ricorso; l'infondatezza del rilievo di nullità della cartella per difetto di sottoscrizione.

All'udienza di discussione del 13.1.2014 la concessionaria ha chiesto la chiamata in causa del Comune di Gela, quale ente impositore. Si è opposta la difesa della ricorrente.

Motivazione

E' tardiva la richiesta di chiamata in causa del Comune formulata da Seri t che doveva essere formulata entro i termini di costituzione di cui all'art.23 D. l.vo n.546/92 (cfr.
Cass. n.18962/2005). Infondati i rilievi formali del ricorrente.

Non è contestato che la cartella impugnata sia stata ricevuta, talché i rilievi di nullità circa l'apposizione della relata devono ritenersi sanati, ai sensi dell'art.l56, co.3,c.p.c .. La mancata sottoscrizione della cartella e del ruolo non ne importa alcun vizio, non essendo dubbia la riferibilità di questi atti agli enti da cui promanano (vd. Cass. n.13461/2012 e prec. conf.). I docwnenti provenienti dall'Amministrazione sono assistiti da una presunzione di legittimità e, in ogni caso, la mancata sottoscrizione non è prevista quale requisito condizionante la validità dell'atto. E' appena il caso di ricordare che, a norma dell'art.!, co.5 ter, lett. e), d.l. 17.6.2005, n.106, conv. in L.31.7.2005, n.156, "le disposizioni contenute nei commi l e 4 dell'art.12 del D.P.R. 29.9.1973, n.602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice", confermandosi con ciò la non necessità della materiale sottoscrizione.

Non appare sussistente alcuna violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, posto che dal contenuto della cartella è chiaramente evincibile la natura ed il contenuto della pretesa. Viene infatti indicata la natura del tributo, gli immobili cui si riferisce, il periodo di riferimento, il dettaglio degli importi. Così come ampiamente soddisfatti sono i requisiti previsti dal comma 3 dell'art.12 DPR 602/73. Quanto al merito della pretesa, va rilevato che questa commissione provinciale, in diversa composizione, si è già più volte pronunciata su identica questione, afferente la stessa società ma diverso periodo d'imposta.
Questo collegio ritiene di dare continuità ali' orientamento in quella sede espresso.

L'art.62, comma 2, del D. L.vo n.507/93 dispone che non sono soggetti alla Tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.Il comma l del successivo art. 77 dispone che, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera; lo stesso primo comma aggiunge quindi che 44per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente". Il comma 2 dello stesso articolo 77 dispone quindi che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

Ciò posto, è pacifico che Zanzibar occupa m.q.466 di superficie coperta adibita a stabilimento balneare e mq. 3.584 di area scoperta destinata ad arenile. La stagione balneare può individuarsi nel periodo dal l maggio al 30 settembre, pari a 153 giorni. Ritiene questa commissione che sia irragionevole sottoporre a tassazione per tutto l'anno l'area scoperta (la mancata costituzione del Comune in questo giudizio impedisce di ritenere che sia stato operato, nella fattispecie, un qualche abbattimento dell'imposta intera), in quanto dal 1 ottobre al 30 aprile essa è priva della potenzialità di produrre rifiuti. Sulla base del disposto dell'art. 77, succitato, appare più conforme al dettato normativo citato ridurre la tassa annuale in proporzione ali' effettivo periodo d'uso del bene.

La commissione pertanto ritiene che debba essere mantenuto fermo l'importo della tassa di € 740,00, afferente i mq.466 di superficie coperta dello stabilimento. Quantoall'area scoperta, l'importo addebitato di € 3.981,00 va parametrato all'effettivo utilizzo dell'area di 153 giorni, per un importo finale di € 1.668,75 (3.981,00: 365 x 153).

La cartella impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente all'importo eccedente la somma di € 2.408,75. Il parziale accoglimento del ricorso e l'assenza di un consolidato orientamento in ordine alla questione giuridica sottesa alla lite giustifica la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

PQM

annulla la cartella di pagamento n.292 2009 0020456487 limitatamente all'importo eccedente la somma di € 2.408,75; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 13 gennaio 2014


 

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