La Commissione Tributaria provinciale di Catania, Sezione 2
riunita con l'intervento dei Signori:
Forzese Alfio - Presidente
Luca Antonino - Relatore
Rampello Flavio - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.10811/09 avverso Cartella di pagamento n.XXXXXXXX TIA 2007
contro SIMETO AMBIENTE S.P.A. - ATO CATANIA 3
proposto dal ricorrente XXXXXXXX difeso dall'avv. XXXXXXXX

Svolgimento del processo

Il ricorrente XXXXXXXX proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale in epigrafe notificata il 21 maggio 2009 con la quale la SIMETO AMBIENTE S.P.A. ATO CATANIA 3 ha iscritto a ruolo la Tariffa Igiene Ambientale (TIA) per l'anno 2007 in relazione all'immobile sito in S.M.Di Licodia per l'anno 2007 eccependo la violazione dell'art. 49 comma 1 bis, 2 e 16 D.Lgs. 22/97 in quanto la determinazione della tariffa annuale da parte della Simeto Ambiente è illegittima stante la competenza del Consiglio comunale; eccepiva la illegittima applicazione dell'IVA in violazione dell'art. 12 della legge 498/92 essendo stato sottoposto ad IVA un tributo; concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e l'accoglimento del ricorso.

La Simeto Ambiente Spa Ato Catania 3, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 13 luglio 2010 era stata concessa la sospensione dell'atto impugnato.

Motivazione

Questa commissione osserva che il ricorso è fondato, e quindi da accogliere, risultando fondato il principipale motivo di opposizione, in quanto certamente esula dalla competenza della Simeto Ambiente Spa - Ato Catania 3 il potere di determinare l'entità della tariffa per il servizio in questione.

Ed invero, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 22/97, così come modificato dalla legge n.488/99, "...i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante la istituzione di una tariffa...composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio...e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativo al servizio." Con tale previsione legislativa, com'è evidente, è stata attribuita ai Comuni una specifica funzione, indiscutibilmente di natura pubblicistica, che riguarda espressamente la determinazione della tariffa correlata all'espletamento di un servizio collettivo, funzione alla quale gli stessi, in difetto di una previsione normativa di rango pari a quella della fonte attributiva, non possono rinunziare mediante l'esercizio del potere di delega senza pregiudicare la legittimità del proprio operato e di ogni provvedimento consequenziale.

A conferma della esattezza di tale principio va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui "il potere di delega, in quanto altera l'ordine delle competenze degli organi abilitati ad emettere atti con efficacia esterna stabilite con atto normativo principale o secondario, necessita di un supporto normativo di valore almeno pari a quello attribuito della competenza ordinaria, in quanto diversamente opinando si renderebbe arbitra l'Amministrazione di spostarla caso per caso, e senza alcuna previsione di limiti oggettivi e soggettivi, con l'effetto di privare l'amministrato delle garanzie che sono insite nelle attribuzioni di uno specifico organo". Nel caso in esame, ad avviso di questa Commissione, le delibere commisariali e consiliari sulle quali la Simeto Ambiente Spa - Ato Catania 3 fonda la propria legittimazione ad istituire tariffe per il servizio, determinandone l'entità, sono da considerarsi illegittime perchè adottate in assenza di disposizioni di legge che le autorizzassero e devono essere disapplicate a norma dell'art.7 comma 5 D.Lgs. 546/92, quale reiterazione del principio espresso dall'art.5 della legge 20.03.1865 n.2248, all.E, secondo cui il giudice è tenuto ad applicare "gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi".

Tale convincimento trova conforto nella impugnazione proposta dal Commissario dello Stato avverso l'art. 11 comma 1 della Legge Regionale n.17 del 2004 che esplicitamente assegnava alle Società d'Ambito la competenza a determinare la T.I.A. per il motivo che la disposizione adottata si poneva "in contrasto con quanto previsto dall'art. 49 comma 8 del D.Lgs. n. 22/97 che assegna agli enti locali la competenza a determinare le tariffe relative al servizio in questione." A seguito di tale impugnazione, si noti, la legge regionale suddetta è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n.56 del 31.12.2004 senza la norma sopra menzionata, norma che, non è mai entrata in vigore. Nè vale richiamare il D.Lgs 3.4.2006 n.152 (Norme in materia ambientale) non applicabile nella specie perchè non ancora in vigore. L'art. 238 comma 6 del D. Lgs. testè citato, infatti, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del medesimo decreto, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali e i soggetti interessati, avrebbero disciplinato con apposito regolamento "i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa."

Secondo lo stesso articolo, la tariffa sarebbe stata determinata dalle Autorità d'ambito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento suddetto (art. 238 comma 3) e fino alla emanazione e del regolamentodegli adempimenti per l'applicazione della tariffa avrebbero continuato ad applicarsi "le di scipline regolamentari vigenti", non risultanto ancora avvenuta la emanazione dei previsti regolamenti e pertanto restano in vigore le norme precedenti.

Peraltro, la tesi raccolta da questa Commissione trova riscontro nelle sentenze del TAR Sicilia, Sezione prima (vedi sentenze n.2290/07 e 2295/07). Con tali sentenze, Il TAR, difformemente a quanto deciso dalla Sezione staccata di Catania, ha statuito che, in attesa dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, il potere di determinare la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti spetta al Consiglio Comunale. A tale conlusione il TAR è pervenuto con le sentenze sopra richiamate considerando: che il legislatore, con l'art. 49 comma 8 del D.Lgs. n. 22/97, aveva espressamente previsto che la tariffa era determinata dagli Enti locali; che anche secondo il DPR n. 158/99 "l'Ente locale determina la tariffa" sulla base del piano finanziario; che alla contraria tesi non giovava il riferimento alle varie ordinanze emesse dal presidente della Regione - Commissario Straordinario all'emergenza rifiuti; che, del resto, l'O.M. n.2983 del 31.25.1999 non attribuiva al Commissario Straordinario il potere di apportare deroghe alla previsione normativa dell'art. 49 del D. Lgs. n.22/97; che lo stesso piano di gestione per i rifiuti in Sicilia non risultava utile alla tesi contraria, prevedendo che la "tariffa è determinata dagli enti locali ed applicata e riscossa dagli Enti gestori del servizio; che il mantenimento del potere di determinazione della tariffa in capo all'ente comunale, così come previsto dall'art. 49 del D. LGS n.22/92, non costituiva ostacolo alla funzione organizzativa e gestionale dell'A.T.O.; che, ove fosse stato già legittimamente riconosciuto alla società di gestione il potere di fissarela tariffa, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore regionale aveva attribuito, con l'art. 11 comma 1 della legge regionale n. 17/2004, alle Società d'Ambito detto potere; che tale norma, comunque, era stata impugnata dal Commissario dello Stato per illegittimità costituzionale e non era stata poi pubblicata; che impropriamente era stata richiamata la novella legislativa di cui al D.Lgs. n. 152/06 con la quale veniva attribuito alle Autorità d'Ambito, peraltro diverse dalle precedenti Società d'ambito, il potere di determinare la tariffa perchè non ancora in vigore.

Le delibere commissariali e consiliari sulle quali la Simeto Ambiente Sp.A Ato Catania 3 fonda il suo operato, pertanto, in quanto illegittime, devono essere disapplicate. La illegittimità delle ordinanze di cui si è detto, ovviamente, si estende all'avviso di intimazione e alle fatture poste a base dello stesso (il cui tenore letterale ed il cui contenuto esclude che possano configurarsi come bonari atti propedeutici insuscettibili di impugnazione), che pertanto devono essere annullati.

Non vale rilevare che alla deliberazione abbiano partecipato i Sindaci dei comuni poichè la volontà del Sindaco non è espressione della volontà del Consiglio Comunale

In conseguenza di quanto sopra va dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato che pertanto va annullato con l'accoglimento del ricorso.

A corollario di quanto sopra, va specificato che la tariffa, costituendo essa un tributo, non può essere assoggetata all'IVA come pure non è dovuta l'Addzionale Provincialecosì come eccepito dal ricorrente.
La mancata costituzione in giudizio della Simeto Ambiente regolarmente citata, secondoil principio della non contestazione, costituisce acquiescenza alle eccezioni sollevate dal ricorrente.
Relativamente alle spese processuali, avuto riguardo alla natura della controversia e alle peculiarità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale impugnata. Compensa le spese


 

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