REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 7
riunita con l'intervento dei signori:
SERPOTTA VINCENZO -Presidente -
FICHERA ANTONINO - Relatore -
CARUSO ANTONIO - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.15300/10
depositato il 5/11/2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N._____ TIA 2008
contro:
SIMETO AMBIENTE SPA - ATO CATANIA 3
DIFENSORE DOTT.SSA CIPOLLA CARMELA
proposto dal ricorrente
A.M.

Motivazione

A. M. ricorre avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata notificata per il pagamento della tassa smaltimento rifiuti imposta da ATO CT 3 Simeto Ambiente spa.

II ricorso del contribuente va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In linea di principio deve affermarsi che:
a) la fattura o l'atto di contestazione che contiene una determinazione della tariffa dovuta - pur non essendo equiparabile alla cartella esattoriale - costituisce alto impugnabile nella misura in cui contiene la richiesta di pagamento della TIA e, in quanto tale, deve, altresì, contenere tutti gli elementi costitutivi propri dei provvedimenti tributari, anche in ossequio alla disciplina dello statuto del contribuente (cfr. Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, sent. 27/10);
b) "Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un'entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti; ne discende che essi devono enunciare, anche in forma sintetica, purchè chiara, sia la fonte della richiesta, sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo, al fine di consentire l'esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa" (Cass. 17526/07; conforme Cass. 11157/13);
c) "Esiste analogia tra la t.i.a. e la tar.s.u. costituita dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'i.v.a.; infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad i.v.a. ai sensi degli art. 3 e 4 d P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi. Esiste omogeneità tra la t.i.a. e la tar.s.u. per gli elementi autoritativi propri dei due tributi di guisa che entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei "diritti, canoni, contributi" che la normativa comunitaria esclude in via generale dall'assoggettamento ad i.v.a., perché percepiti da enti pubblici "per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità" (C.Cost., sent. n. 238/09);
d) "il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono
rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente"
(Cass. n. 17037 del 2004, n. 17599 del 2009)

Posta tale premessa, conformemente al costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. 196/08; 805/2008), va ribadito che il potere di determinare la tariffa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani spetta al comune e non può essere trasferito alle Ato che hanno solo il compito di gestire il relativo servizio.

"Il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato, in generale e della posizione degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati, nell'ambito di un rapporto giuridico di tipo pubblicistico, rispetto al quale il cittadino è garantito dalle procedure legali e democratiche in base alle quali il potere impositivo deve essere esercitato. Rispetto a questo quadro ordinamentale l'ipotesi della delega del potere impositivo a un soggetto privato, nella specie una s.p.a. che delibera attraverso un consiglio di amministrazione che risponde soItanto ai soci della società, invece che con delibera consiliare adottata dai rappresentanti eletti dai cittadini (ai quali devono rispondere) destinatari dell'imposizione, appare del tutto illegittima. Può essere delegato il servizio di riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo, sia in relazione all'"an" che al "quantum", che è connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell'ente impositore. L'imposizione è, per definizione, un atto di imperio, sia con riferimento ai momenti dell'individuazione del presupposto di imposta e del
soggetto passivo, sia con riferimento al momento della determinazione del "quantum debeatur". II soggetto attivo del rapporto tributario non può che essere un ente pubblico dotato dello specifico imperium (potestà impositiva) potere che deve essere responsabilmente esercitato dagli organi elettivi, secondo le procedure democratiche e non mediante delega a soggetti privati, politicamente
irresponsabili. In part!colare l'art. 49 d.lg. n. 22 del 1997 dispone che la tariffa per i servizi di igiene ambientale è determinata dagli enti locali mentre l'applicazione delta stessa è lasciata ai soggetti gestori e deve escludersi che tale assetto istituzionale possa subire deroghe per ragioni di emergenza"
(Cassazione civile sez. un. 8 aprile 2010 n.8313).

In particolare in tema di emergenza ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti della Regione Sicilia, "il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 49 d.Ig. 5 febbraio 1997 n. 22, non si è trasferito dall'ente locale alle società di ambito per la gestione integrata del servizio, costituite ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, dell'ordinanza Min. int. 31 maggio
1999 n. 2983, introdotto con ordinanza Min. int. 22 marzo 2002 n. 3190, sia perchè le predette ordinanze - pur essendo state emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, I. 24 febbraio 1992 n. 225, e potendo, quindi, disporre in deroga ad ogni disposizione vigente - devono, comunque, operare nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tra i quali rientra quello della riserva di
legge in materia di esercizio del potere impositivo (art. 23 cost.) che non può essere delegato ad enti non direttamente investiti, "ex lege", della "potestas impositionis", sia perchè l'attribuzione di un potere straordinario di imposizione fiscale è possibile solo se espressamente contenuto nei limiti cronologici dell'emergenza, mentre la tariffa opera per tutti i periodi successivi di imposta, anche quando l'emergenza stessa sia superata. Né detto trasferimento può ritenersi incluso nella sanatoria dei provvedimenti emergenziali - tra i quali le predette ordinanze - prevista dall'art. 1 ter d.I. 7 febbraio 2003 n. 15, convertito, con modificazioni nella l. 8 aprile 2003 n. 62, non potendosi, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, da rispettare anche nell'emergenza, ritenere una società di diritto privato investita a posteriori di un potere impositivo che nemmeno "ex ante "poteva essere trasferito".


La commissione, pertanto, dichiarata assorbita ogni altra questione posta dal ricorrente, annulla l'atto impugnato in quanto illegittimo e dichiara il ricorrente tenuto al pagamento delta Tia nella misura di euro 75,00 importo determinato sulla base dell'ultima tariffa legittimamente approvata dal comune di Biancavilla versata in atti (in termini Cassazione S.U. n. 8278 del 2008).
Spese compensate.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato ed accerta che il contribuente è tenuto al pagamento del tributo nella misura di euro 75,00; compensa le spese del giudizio.
Catania, 01.04.2016
Depositata in segreteria il 12.04.2016


 

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