LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - est. Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. PERCICO Mariaida - Consigliere -
Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di GENOVA - ricorrente -
contro
G.R.L. - controricorrente -
per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria n. 70/2006, depositata il 27 novembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del Consigliere relatore Dott. Polichetti;
udito, per il Comune ricorrente, l'Avvocato Gabriele Pafundi, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato Gianluca Contaldi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

G.R.L. impugnava l'avviso di accertamento ta.r.s.u.
emesso dal Comune di Genova per gli anni dal 2000 al 2004. La commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso, ritenendo trattarsi di aree non pertinenziali, e pertanto soggette a tributo.
La commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello della contribuente, osservando:
- l'immobile non era un'area scoperta, ma un box adibito ad autorimessa, che non poteva produrre rifiuti; autoveicolo non produce rifiuti, ma soltanto inquinamento, per il quale è già sottoposto a tassazione;
- trattandosi di tassa, e non d'imposta, era necessaria la fruizione di un servizio, per cui la denuncia va fatta solo nel momento in cui viene utilizzato il servizio di smaltimento;
- i concetti sopra esposti trovavano conferma nel diritto comunitario, nel quale vige il principio "chi inquina paga". Questo comporta che la tassa deve essere commisurata all'effettiva capacità di produrre rifiuti. Di conseguenza devono essere disapplicate le norme nazionali contrastanti, quali quelle che prevedono l'obbligo del tributo nel caso di specie.
Avverso tale sentenza il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro mezzi d'annullamento.
La G.R. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
p. 2. I motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70, nonchè del principio comunitario "chi inquina paga" e dell'art. 174 del Trattato CE, il ricorrente lamenta che la commissione tributaria regionale non abbia specificato quali norme debbano disapplicarsi. Ove, come sembra, la commissione abbia inteso riferirsi al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, ciò costituirebbe violazione dei principi affermati in giurisprudenza, secondo cui il presupposto impositivo è la detenzione o occupazione aree, a prescindere dalla richiesta di utilizzare il servizio.
Si tratta di presunzione legislativa, peraltro superabile, e non vi sarebbe contrasto col diritto comunitario, in quanto il possesso di aree comporta normalmente la produzione di rifiuti. Il richiamo all'autovettura che occupa lo spazio non sarebbe pertinente.
2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 11, 101 Cost.; art. 15 preleggi; violazione e falsa applicazione dei principi generali sulla disapplicazione del diritto nazionale per contrasto col diritto comunitario, nonchè del principio comunitario "che inquina paga" e dell'art. 174 (3 x 130 R) del Trattato CE, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.
Secondo la difesa del Comune l'art. 174 del Trattato CE non contiene una norma direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, ma soltanto una linea guida per gli Stati membri, cui spetta tradurre la stessa con norme sufficientemente precise ed incondizionate.
2.3. Col terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, stesso codice, il Comune lamenta che la commissione regionale abbia disapplicato le norme nazionali in materia di ta.r.s.u. per affermato contrasto col diritto comunitario, benchè il ricorso introduttivo e l'appello non contenessero specifiche domande in tal senso.
2.4. Col quarto motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per non avere la stessa analiticamente esaminato le ragioni per cui la norma nazionale dovrebbe essere disapplicata.

Motivazione

3.1. Il primo motivo merita accoglimento nella parte in cui richiama il principio, affermato da una costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il presupposto impositivo della ta.r.s.u. è soltanto la detenzione o disponibilità di immobili, mentre la prova della non idoneità del bene immobile a produrre rifiuti o la sua sottoposizione a regimi impositivi più favorevoli incombe al contribuente. In altri termini, come ha esattamente dedotto il Comune ricorrente, il D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Il Collegio richiama le sentenze della Sezione n. 4766, 12084, 15083 e 17703/04.
Dalla citata giurisprudenza si ricava, altresì, che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
Per quanto riguarda, in particolare, le aree destinate a parcheggio, la loro tassabilità, come ricordato nella memoria del Comune, è stata affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, non essendo sufficiente la stabile destinazione ad un uso determinato, ma anche che tale uso non comporta la produzione di rifiuti. Si veda, oltre a quella richiamata dal ricorrente, anche la sentenza di questa Sezione n. 25973/09. Pare, infine, del tutto irrilevante il riferimento ai veicoli a motore quali fonti d'inquinamento.
3.2. Si devono, quindi, esaminare congiuntamente la parte del primo motivo con cui si censura la disapplicazione della disciplina impositiva per affermato contrasto col diritto comunitario e gli altri motivi.
Va premesso che, nel formulare le censure di cui al terzo motivo, la difesa del Comune evidentemente ignora il consolidato indirizzo della giurisprudenza comunitaria, al quale questa Corte si è adeguata, secondo cui il principio di effettività del diritto comunitario (art. 10 del Trattato CE, all'epoca vigente) comporta che il giudice nazionale deve applicare lo stesso anche d'ufficio, e che a tale applicazione non ostano preclusioni processuali o la struttura del processo. Il Collegio richiama, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 26948/06 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi richiamata.
Pertanto, l'esistenza di norme o principi di diritto comunitario o di pronunce della Corte di Giustizia doveva essere rilevata ed applicata dal giudice di merito; in difetto, tale compito spetta a questa Corte, anche a prescindere da specifiche deduzioni di parte.
3.3. Premesso l'obbligo del giudice nazionale di dare, a prescindere da domande di parte, una corretta e puntuale applicazione del diritto comunitario è necessario, quindi, verificare se il richiamato principio "chi inquina paga" sia suscettibile di immediata applicazione nell'ordinamento nazionale, e se a tale applicazione si ponga in contrasto la disciplina nazionale del tributo in contestazione, quanto meno sotto gli aspetti che riguardano il caso in esame. Tale verifica non è stata compiuta dal giudice di merito, il quale si è limitato al mero richiamo del principio, ricavandolo dall'art. 174 del Trattato CE. A prescindere dalla diretta applicabilità di tale articolo, la Corte rileva che, nè la commissione tributaria regionale, nè la difesa del Comune ricorrente, hanno considerato che il principio in questione è stato recepito in diversi atti di diritto comunitario secondario.
La direttiva 75/442/CEE del Consiglio prevedeva all'art. 11:
"Conformemente al principio chi inquina paga, il costo dello smaltimento dei rifiuti, detratto l'importo di una loro eventuale valorizzazione, deve essere sostenuto:
dal detentore che consegni i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'art. 8;
e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti".
Il testo della direttiva 75/442 è stato trasfuso in quella 2006/12/CE del Consiglio, costituente una sorta di testo unico in materia di rifiuti, il cui art. 15 riproduce il testo del citato art. 11. Nei "considerando" di entrambe le direttive esiste un esplicito richiamo al principio "chi inquina paga", quale ragione che giustifica l'attribuzione al produttore di rifiuti della parte dei costi di smaltimento non coperta dal recupero.
3.4. La Corte di Giustizia si è occupata più volte dell'interpretazione del richiamato principio. Ai fini della presente causa è sufficiente riferirsi alle sentenze 24 giugno 2008 in causa C - 188/07, Comune de Mesquier / Total France e a., e 16 luglio 2009 in causa C - 254/ 08, Futura Immobiliare srl e a. / Comune di Casoria. Nella prima la Corte ha osservato:
"conformemente all'art, 249 CE, gli Stati membri destinatari della direttiva 75/442, pur disponendo della competenza in merito alla forma e ai mezzi, sono vincolati riguardo dei costi connessi allo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza sono tenuti a garantire che il loro diritto nazionale consenta al risultato da conseguire in termini di assunzione dell'onere finanziario dei costi connessi allo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza, sono tenuti a garantire che il loro diritto nazionale consenta l'imputazione dei costi di cui trattasi a precedenti detentori o al produttore del prodotto che ha generato rifiuti" (punto 80);
che, inoltre:
"... Dell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva... il giudice nazionale chiamato a interpretare tale diritto deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 294, comma 3, CE" (punto 84).
La seconda decisione ha ad oggetto un rinvio pregiudiziale in una causa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale veniva contestata la legittimità, per affermato contrasto con l'art. 15 della direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativa sulla ta.r.s.u., nonchè di norme di un regolamento comunale in base alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti maggiormente dei privati. L'ordinanza di rinvio chiedeva, in particolare, se l'art. 15, lett. a), dovesse essere interpretato nel senso che il costo subito dal detentore dei rifiuti, che li conferisce ai fini del loro smaltimento, debba essere proporzionato alla quantità dei rifiuti effettivamente conferita. Premessa la sostanziale identità tra l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 e l'art. 11 della direttiva 75/442, la Corte statuiva:
- è spesso difficile, persino oneroso,determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore;
- in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonchè della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori;
- sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; nella materia le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa;
- per quanto riguardava la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purchè non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.
3.6. In sintesi, il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sè, contrario al principio "chi inquina paga" recepito dall'art. 11 della direttiva 75/442. Il limite posto dalla Corte di Giustizia alla discrezionalità delle autorità nazionali costituisce attuazione del principio di proporzionalità, largamente applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia fiscale, secondo il quale non sono ammessi regimi d'imposizione i cui fatti costitutivi si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria. La Corte richiama, a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C - 28/95, Leur Bloemr punti da 41 a 45.
3.7. Applicando i predetti principi al caso di specie, la Corte ritiene che la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 507 del 1993, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasti col diritto comunitario e, in particolare, col principio "chi inquina paga", sia perchè è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria e contiene un' articolata disciplina che commisura la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni (D.Lgs. n. 507 del 1992, artt. 65 e 66). Per quanto attiene, in particolare, alla specie di unità immobiliari in contestazione, come si è già rilevato è sempre consentita al possessore la prova circa la non idoneità dell'immobile a produrre rifiuti, previa osservanza di particolari formalità (D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 70). Non può, pertanto, ravvisarsi a carico del legislatore nazionale un impiego di mezzi sproporzionato al perseguimento delle finalità della direttiva.
In definitiva, in accoglimento delle censure svolte nella seconda parte del primo motivo e nel quarto motivo, la Corte ritiene erronea la disapplicazione della disciplina nazionale sulla ta.r.s.u. al caso di specie, non essendovi alcun contrasto col principio "chi inquina paga" contenuto nel Trattato CE (art. 174) e nei citati atti normativi comunitari.

3.8. In conclusione, in accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per quanto attiene all'erronea interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1992, artt. 62 e 70, e senza rinvio per quanto attiene all'erronea pronuncia di disapplicazione del regime legislativo col diritto comunitario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè - stante i chiari principi già affermati dalla Corte di Giustizia - un rinvio pregiudiziale d' interpretazione, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384 cod. proc. civ., dichiara che la disciplina sulla ta.r.s.u., per quanto attiene all'ipotesi in contestazione, non si pone in contrasto col diritto comunitario e, in particolare, col principio "chi inquina paga".
Al giudice di rinvio è affidata anche la decisione sulle spese della presente fase.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il terzo motivo e accoglie gli altri motivi; cassa in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la decisione sulle spese di questa fase, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria relativamente alla parte del primo motivo specificata in motivazione e, decidendo nel merito per quanto attiene alle altre questioni, dichiara che la disciplina nazionale sulla ta.r.s.u. sul tipo di immobile in contestazione non contrasta col principio di diritto comunitario "chi inquina paga".
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011


 

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