REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 13
riunita con l'intervento dei Signori
o LUCIFORA FRANCESCO Presidente
o MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI Relatore
- D'lMME' FRANCESCO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14378/2011
depositato il 01/12/2011
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU/TIA 1995
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU/TIA 1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU/TIA 1997
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU/TIA 1998- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO no 293200101360
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU/TIA 1999

contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
contro:
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PIAZZA DUOMO 95038 SANTA MARIA DI LICODIA
proposto dal ricorrente:
C. M.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA ROMEO N. 28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 01.12.2011 il sig. C. M. proponeva ricorso nei confronti del Comune di Santa Maria di Licodia e dell'Agente della Riscossione Catania - Serit Sicilia S.p.a. avverso la intimazione di pagamento n. 29320119074693344/000 di € 7.801,18, comprensivi di compensi di riscossione e interessi di mora, relativa alla cartella di pagamento n. 29320010136011870 notificata in data 2.10.2001 per TARSU anni 1995, 1996, 1997, 1998 ente impositore Comune di Santa Maria di Licodia.
Il ricorrente sosteneva la nullità della intimazione di pagamento per avvenuta prescrizione in quanto la cartella di pagamento è stata notificata in data 2.10.2001 mentre la intimazione di pagamento è stata notificata in data 9.10.2011, quindi ben oltre il termine di prescrizione che è di cinque anni.
Evidenziava che il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alla cartella di pagamento successivamente alla sua notificazione in quanto la cartella di pagamento non ha attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Chiedeva di accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti recati dalla intimazione di pagamento impugnata.
Successivamente presentava memorie illustrative con le quali ribadiva i motivi di ricorso, particolarmente quello della intervenuta prescrizione, ed insisteva nelle domande.
Non risultano costituiti nel presente giudizio né il Comune di Santa Maria di Licodia né l'Agente della Riscossione di Catania - Serit Sicilia S.p.a., sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato al Comune di Santa Maria di Licodia con Raccomandata A.R. del 03/11/2011 n. 14478661537-0, ricevuta dal destinatario in data 07/11/2011 e all'Agente della Riscossione Serit Sicilia S.p.a. di Catania con Raccomandata A.R. del 03/11/2011 n. 14478661534-6, ricevuta dal destinatario in data 04/11/2011.
Alla pubblica udienza del 31 maggio 2017 nessuno è presente per l'Ufficio e per Serit Sicilia S.p.a. mentre è presente il difensore del ricorrente che insiste nella domanda; il Collegio, dopo la trattazione, pone la causa in decisione.

Motivazione

Osserva questa Commissione che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente, impugnando la sopra indicata intimazione di pagamento, propone l'eccezione della intervenuta prescrizione del credito, stante la
tardività della notifica della intimazione di pagamento rispetto alla notifica della cartella di pagamento sottostante.
L'Ente impositore, Comune di Santa Maria di Licodia, e l'Agente della Riscossione Serit Sicilia S.p.a. non si sono costituiti nel giudizio e quindi nulla è stato controdedotto ai motivi di ricorso del contribuente.

Questa Commissione, esaminati gli atti, rileva che il ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento, per come indicato nella stessa intimazione di pagamento, in data 02/10/2001, mentre la intimazione di pagamento è avvenuta in data 9.10.2011, quindi addirittura dopo il termine di dieci anni e perciò ben oltre il temine quinquennale di prescrizione.
Sul punto, nulla è stato eccepito da alcuno, stante la mancata costituzione degli eventuali contraddittori, Ufficio ed Agente della Riscossione, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Essendo stato dimostrato dal ricorrente che è trascorso il termine di prescrizione e non essendo emersa la eventuale esistenza di qualsivoglia atto interruttivo della stessa, risulta inficiata la legittimità della intimazione di pagamento in oggetto.

Da quanto fin qui osservato e considerato deve ritenersi che sono fondati i motivi di ricorso con cui è stato eccepito il vizio di prescrizione della pretesa.
In conclusione, il ricorso del contribuente avverso la indicata intimazione di pagamento, relativa alla cartella di pagamento n. 29320010136011870 notificata in data 2.10.2001 per TARSU anni 1995, 1996, 1997, 1998 ente impositore Comune di Santa Maria di Licodia, deve essere accolto in quanto non è stata fornita alcuna idonea prova della interruzione della prescrizione.
Ritiene il Collegio che, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore, Comune di Santa Maria di Licodia, e dell'Agente della Riscossione Serit Sicilia S.p.a., nulla debba disporsi sulle spese.

PQM

la Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ncorso ed annulla l'atto impugnato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il giorno 31 maggio 2017.
Depositata in segreteria il 16 novembre 2017


 

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