REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 1
riunita con l'intervento dei signori:
GRILLO GIOVANNA -Presidente -
FICHERA GIUSEPPE - Relatore -
GUZZARDI GABRIELLA - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.16667/2010
depositato il 25/11/2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N._____ TASU/TIA 2008
contro:
SIMETO AMBIENTE SPA - ATO CATANIA 3
CORSO DELLE PROVINCE 111 95128 CATANIA
proposto dal ricorrente
L.F.
Avv. Orazio Esposito

Motivazione

Con ricorso depositato il giorno 25 novembre 2010, L. F. ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, relativa alla TIA del comune di Paternò, anno d'imposta 2008, notificata dalla SERIT Sicilia s.p.a., affidando il gravame a tre motivi.
La Sirneto Ambiente s.p.a. non ha spiegato difese.
All'udienza in camera di consiglio del 21 marzo 2016, il giudizio è stato posto in decisione.

Con il secondo motivo lamenta il L. la violazione degli artt. 23 e 49 d.Igs. 22/1997, non spettando alle società di gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale (c.d. ATO) - come avvenuto nel caso concreto - determinare l'entità del tributo da applicare.

Il motivo è in parte qua fondato, restando assorbiti i rimanenti.
Conformemente al costante orientamento dei Giudici di legittimità, va ribadito che il potere di determinare la tariffa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani spetta al Comune e non può essere trasferito all'ATO, la quale ha solo il compito di gestire il relativo servizio.

E invero, il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato, in generale e della posizione degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati, nell'ambito di un rapporto giuridico di tipo pubblicistico, rispetto al quale il cittadino è garantito dalle procedure legali e democratiche in base alle quali il potere impositivo deve essere esercitato. Rispetto a questo quadro ordinamentale l'ipotesi della delega del potere impositivo a un soggetto privato, nella specie una s.p.a. che delibera attraverso un consiglio di amministrazione che risponde soltanto ai soci della società, invece che con delibera consiliare adottata dai rappresentanti eletti dai cittadini (ai quali devono rispondere) destinatari dell'imposizione, appare del tutto illegittima. Può essere delegato il servizio di riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo, sia in relazione aIl'an che al quantum, che è connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell'ente impositore. L'imposizione è, per definizione, un atto di imperio, sia con riferimento ai momenti dell'individuazione del presupposto di imposta e del soggetto passivo, sia con riferimento al momento della determinazione del quantum debeatur. Il soggetto attivo del rapporto tributario non può che essere un ente pubblico dotato dello specifico imperium (potestà impositiva) potere che deve essere responsabilmente esercitato dagli organi elettivi, secondo le procedure democratiche e non mediante delega a soggetti privati, politicamente irresponsabili. In particolare l'art. 49 d.Igs. 22/1997 dispone che la tariffa per i servizi di igiene ambientale è determinata dagli enti locali mentre l'applicazione della stessa è lasciata ai soggetti gestori e deve escludersi che tale assetto istituzionale possa subire deroghe per ragioni di emergenza (Cass. s.u. 8.4.2010 n. 8313).

Ne discende che, previa disapplicazione degli atti presupposti, ai sensi dell'art. 5 della l. 2248/1865, in parziale accoglimento del gravame proposto, l'atto impugnato deve essere annullato, dovendosi rideterminare l'imposta dovuta dal contribuente sulla base dell'ultima aliquota validamente deliberata dall'ente impositore.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso, nella camera di consiglio della I sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, il 21 marzo 2016.
Depositata in segreteria il 11 aprile 2016


 

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