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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZIONE 20
riunita con I'intervento dei Signori:
DE LUCA LUCIO Presidente
RAIOLA IDA Relatore
DI MARZIO PAOLO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.15397/2016
depositato il 7/10/2016
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO N__________ CONCESS. GOVERN. 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI
proposto dal ricorrente:
________
difeso da:
CHICOLI ANTONIO
AVVOCATO
VIA DEL MONTE 4 P CO 4 STAGIONI 80059 TORRE DEL GRECO NA
Svolgimento del processo
Con ricorso, recante anche istanza di reclamo / mediazione, notificato in data 6 giugno 2016 e depositato in daya 7 ottobre 2016, ______ impugnava l'avviso di accertamento n._____, notificato in data 30/05/2016, con il quale gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di €.238,55, importo comprensivo della Tassa Concessioni Governative, interessi, sanzioni e spese di notifica. Deduceva l'istante di non aver mai stipulato alcun contratto di utenza telefonica con la compagnia ____, dalla quale ovvero da una società da questa incaricata aveva subito, anzi, continue richieste di pagamento nonostante l'insussistenza del titolo di debenza al punto da essere costretto a denunciarne il comportamento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che resisteva al ricorso, rilevando che alcuna prova aveva offerto parte ricorrente a sostegno delle proprie allegazioni, ma evidenziando, al contempo, che, pur avendo fatto richiesta al gestore di una copia del contratto di udienza telefonica, non aveva ricevuto detta copia.
All'udienza pubblica del 31 gennaio 2017 la causa passava in decisione.
Motivazione
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Commissione rileva che la puntuale e articolata ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente, avvalorata dal dato della già intervenuta adozione da parte dell'Autorità della Concorrenza e del Mercato di un provvedimento di sospensione dell'attività di recupero crediti da parte di una delle società indicate dalla compagnia telefonica ( _____, cfr. allegati nn. 9 e 10 della produzione di parte ricorrente), depone nel senso dell'insussistenza di un titolo contrattuale in forza del quale l'anzidetta compagnia telefonica potrebbe vantare una pretesa creditoria nei confronti del ricorrente. Nè la resistente Agenzia ha offerto alcun elemento atto a confutare le allegazioni attoree, ammettendo, anzi, di non essere riuscita ad ottenere copia del contratto telefonico in contestazione.
Dalla mancata prova di un valido rapporto contrattuale tra il ricorrente e il gestore telefonico consegue l'illegittimità dell'atto di accertamento impugnato, che va, dunque, caducato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) condanna parte resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €._______.
Così deciso nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli - Sezione XX in data 31 gennaio 2017.
Il Giudice estensore Ida Raiola
Il Presidente Lucio De Luca
Depositata in segreteria il 22.03.2017
Articolo di commento a cura dell'avv. Chicoli
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