REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO SEZIONE 16
riunita con l'intervento dei Signori:
DE NIEDERHAUSERN MARCO - Presidente -
PETRUCCI ETTORE -Relatore -
BRUNETTI ROMEO - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sull'appello n. 4992/2018
depositato il 22/06/2018
-avverso la pronuncia sentenza n. 25428/2017 Sez:38 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1
VIA IPPOLITO NIEVO 48/50

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

contro:
A. DI A. D.L. E C. SAS

contro:
CAMERA DI COMMERCIO ROMA

contro
REGIONE LAZIO
VIA ROSA GARIBALDI 7 00100 ROMA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
difeso da:
AVV. D'ASCOLI EMILIA MARIA
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO ___________
(OMISSIS)

Svolgimento del processo

Il ricorrente A. DI A. D. L. S.A.S., con ricorso depositato il 19.01.2017, si oppone a n.14 cartelle di pagamento, di cui all'intimazione di pagamento n. 09720169049178965000, notificata da Equitalia Spa, il 28/10/2016, per un debito complessivo di € 74.706,83 comprensiva di n. 16 cartelle di pagamento inevase. II ricorso è proposto contro le 14 cartelle di pagamento avente natura tributaria. Eccepisce che le cartelle asseritamente notificate come specificamente indicato non sono mai state notificate e comunque che è decorso il temine per la prescrizione dopo la asserita notifica. Eccepisce di conseguenza la nullità dell'intimazione per assenza dei presupposti, per la prescrizione del credito e per difetto di documentazione.
Eccepisce quindi difetti propri dell'intimazione impugnata. Conclude per l'annullamento della intimazione di pagamento e delle 14 cartelle impugnate.
Equitalia si costituisce e chiede preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, essendo stato l'atto impugnato notificato via pec il 28.10.2016. Chiede il rigetto, deducendo la regolare notifica delle cartelle e la sussistenza di atti interruttivi la prescrizione eccepita.
L'Ufficio D.P. Roma 1 si costituisce chiedendo il rigetto per la cartella di sua competenza ritualmente notificata ex art. 36 bis, DPR 600/73.

La C.T. Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso.
Riteneva non accolta l'eccezione pregiudiziale del Concessionario, che documentava l'avvenuta consegna dell'intimazione impugnata via pec in data 28.10.2016. Il ricorso veniva proposto in data 23.12.2017, come da ricevuta di spedizione in atti e quindi nei termini dei 60 giorni di cui all'art. 21, D.Lgs. 546/92.
Le cartelle n.
09720034736 3605900 notificata il 07.09.2006
09720050125 801263000 notificata il 03.04.2008
09720060117872184000 notificata il 31.03.2008
0972006023720544100 notificata il 18.11.2008
09720070376143073000 notificata il 16.02.2009
09720100098289245000 notificata il 15.05.2010 risultano notificate oltre i cinque anni precedenti, avuto riferimento alla data di notifica dell'intimazione impugnata e quindi le annullava per prescrizione, in conformità ai principi esposti nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.23397 del 17.11.2016. Infatti non era stato provato dall'Ente resistente che fossero stati posti in essere atti interruttivi entro i cinque anni dalla notifica delle cartelle, né che esse conseguivano a sentenze passate in giudicato. Tali cartelle erano dunque atti amministrati privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e per esse non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. Ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale".
In riferimento all'ultima cartella in epigrafe, n. 09720100098289245000 notificata il 15.05.2010, riguardante tassa automobilistica 2009, nell'Ordinanza n.20425/2017 della Corte di Cassazione, che afferma, relativamente alla tassa automobilistica, la violazione del termine di prescrizione triennale, di cui all'art. 3 del DL 597/85, e cioè la notifica oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato, debba essere considerato anche come termine di notifica della cartella di pagamento a seguito del mancato versamento, a pena di prescrizione del debito tributario.
Per le altre cartelle di pagamento, notificate a far data dal 23.03.2011 fino all'ultima notifica del 01.04.2015, il Concessionario aveva dato prova della effettuazione della notifica e non accoglieva di conseguenza l'istanza di annullamento per mancata prova di regolare notifica. II ricorso in questo caso andava proposto, a pena di inammissibilità, contro le cartelle stesse entro 60 giorni dalla notifica. Per queste sopra indicate cartelle di pagamento non accoglieva il ricorso di prescrizione del debito tributario, perché prima dello spirare del termine quinquennale (o triennale per quanto riguarda la tassa automobilistica) risultava notificata I‘intimazione n. 09720169022931128000, che il Concessionario documentava a riprova della sussistenza di atto interruttivo della prescrizione stessa, senza contestazione del ricorrente.

Per quanto riguarda gli eccepiti vizi propri dell'intimazione impugnata la riteneva esente da censura perché conforme al modello approvato in conformità al disposto dal D.Lgs. n.46/99, secondo il modello approvato con Decreto dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate ed è un atto dovuto del procedimento di riscossione, per il quale non sussiste previsione normativa di ulteriori adempimenti e documentazione.
Riteneva quindi prescritte le cartelle:
1-09720034736 36059000 notificata il 07.09.2006 -rit. fonte (notif. Intim. pag. 28/10/16)
2-09720050 125 801263000 notificata il 03.04.2008 -IVA "
3-097200601 17872184000 notificata il 31.03.2008 -IVA "
4-09720060237205441000 notificata il 18.11.2008 -IVA "
5-09720070376143073000 notificata il 16.02.2009 -IRAP "
6-09720100098289245000 notificata il 15.05.2010 -IVA e accoglieva parzialmente il ricorso.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione la quale eccepisce la erroneità della sentenza emessa limitatamente alle sei cartelle di pagamento ritenute prescritte considerato che il termine di prescrizione, trattandosi di crediti di ritenute alla fonte - IVA - IRAP per gli anni 2002 - 2008 - 2004 - 2006, per le quali erano stati notificati atti interruttivi come provato in atti dall'estratto ruolo SDEV con le relate di notifica, è decennale come da Cassazione citata, e considerato comunque che il contribuente aveva usufruito del pagamento rateale e ricevuto gli avvisi di intimazione e del preavviso di fermo atti a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c., pertanto chiede l'accoglimenti dell'appello limitatamente alle sei cartelle di pagamento in contestazione.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma la quale rilevando che l'attività di notifica delle cartelle di pagamento rientrano nell'attività esclusiva del competente Agente per la riscossione, chiede quindi la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'appello dell'Agente per la riscossione.
Non si costituisce la parte ricorrente alla quale risulta ritualmente notificato l'appello in data 25.05.2018.

Motivazione

Questa Commissione letti gli atti, ritiene l'appello dell'Ufficio non fondato.
Difatti il termine di prescrizione per i tributi richiesti IVA - IRAP e ritenute alla fonte, è quinquennale da computare tra la notifica di ciascuna cartella e la notifica dell'intimazione impugnata.
Da ciò consegue che è maturata la prescrizione limitatamente alle sei cartelle trattandosi di attività soggetta a termine breve di prescrizione quinquennale, infatti nella fattispecie la Commissione Tributaria Provinciale ha legittimamente ritenuto che i crediti sottese alle cartelle n.0972003047366059000, n.09720050125801263000, n.09720060117872184000, n.09720060237205441000, n. 09720070376143073000 e n. 09720100098289245000 si fossero prescritti per decorso del termine quinquennale.
II richiamo alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016 è confacente. Difatti, la Suprema Corte ha affermato chiaramente il principio secondo cui la notifica della cartella non può produrre l'effetto di "trasformare" il termine breve di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per i contributi previdenziali, nel termine ordinario decennale, in quanto la mancata impugnazione della cartella non produce gli effetti del giudicato. Pertanto, secondo la Corte, anche dopo la notifica della cartella, il credito iscritto a ruolo per il quale la legge prevede una prescrizione breve, resta soggetto al medesimo termine breve di prescrizione.
I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Anche il carattere perentorio del termine previsto dall‘art. 24, comma 5, del d.Igs. n. 46 del 1999 è assodato ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione" (vedi, ex plurimis Cass. 25 giugno 2007, n. 14692; Cass. 12 marzo 2008, n. 6674; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21365; Cass. 19 aprile 2011, n. 8931; Cass. 8 giugno 2015, n. 11749; Cass. 15 marzo 2016, n. 5060). E' indubbio che, sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e cosi via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335, tutte già citate). Se, come si è detto, è pacifico che tale ratio sia quella di consentire una "rapida riscossione" del credito, l'allungamento immotivato del termine prescrizionale in favore dell'ente creditore si porrebbe, all'evidenza, in contrasto con tale ratio, oltre mettere il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità cui per primi sono tenuti ad uniformarsi gli stessi Enti della riscossione e creditori.

L'odierna appellante produceva l'estratto di ruolo complessivo c.d. SDEB dal quale risultano tutti i provvedimenti relativi alla singola cartella (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado) e le relate di notifica dei seguenti avvisi di intimazione ritenendoli atti interruttivi.
-intimazione n. 09720169022931128000 notificato in data 10 marzo 2016 (cfr. doc.16 fascicolo primo grado di giudizio), anteriore a quello oggetto di impugnazione e non impugnata tempestivamente, con il quale I'Agente della Riscossione richiedeva il pagamento delle cartelle ritenute prescritte e, in particolare proprio delle cartelle n. 09720030473636059000, n' 09720050125801263000, n.09720060117872184000, n.09720060237205441000, n' 09720070376143073000 e n. 09720100098289245000, oltre che di quelle ritenute dalla CTP non prescritte. -intimazione n. 09720149087051239000, notificata in data 11.7.2017 (doc.14 fascicolo primo grado di giudizio) e non impugnata, con il quale l'Agente della Riscossione richiedeva ancor prima il pagamento della cartella n. 09720070376143073000, -la notifica del preavviso di fermo n' 09780201400103929000 eseguito in data 29.9.2017 (doc.15 fascicolo di primo grado) per le cartelle n. 09720070376143073000 e n. 09720100098289245000, come risulta dall'estratto di ruolo (doc. 8 cfr. cartelle n. 09720070376143073000 e n. 09720100098289245000 ved. parte finale Paragrafo "elenco fascicoli contenenti la cartella").

Si rileva come le notifiche dei predetti atti interruttivi siano state effettuate in data 10 marzo 2016 11.7.2017 e 29.9.2017 , successivamente alla scadenza del termine quinquennale pertanto non influenti ai finii dell'interruzione della prescrizione quinquennale cosi di seguito indicato:
I -0972003 4736 36059000 notificata il 07.09.2006 rit. fonte
2-09720050125 801263000 notificata il 03 .04.2008 -IVA
3-09720060117872184000 notificata il 31.03 .2008 -IVA
4-09720060237205441 000 notificata il 18.11.2008 -IVA
5-097200703761 43073000 notificata il 16.02.2009 -VA
6-09720100098289245000 notificata il 15.05.2010 -IVA.

In merito all'eccezione relativa all'istanza di rateizzazione, nello specifico, risulta dall'estratto di ruolo complessivo delle cartelle in questione (doc. sub 8 del fascicolo di primo grado e doc. AA allegato all'atto di appello, cfr. "Elenco provvedimenti" in calce a ciascun estratto) le cartelle n. 09720030473636059000, n. 09720050125801263000, n.09720060117872184000 e n.09720060237205441000 sono state tutte oggetto di istanza di rateizzazione concessa in data 28.5.2012, a seguito di istanza protocollo n.145054 del 18.1.2012 cfr. Doc. D allegato in atti), successivamente revocata a causa del mancato pagamento di tutte le rate concesse. anche le cartelle n. 09720070376143073000 e n. 09720100098289245000 sono state oggetto di istanza di rateizzazione concessa in data 28.5.2012, a seguito di istanza della società protocollata al n. 28018 del 18.1.2012 (cfr. Doc. E allegato appello), successivamente revocata a causa del mancato pagamento di tutte le rate concesse.

Ciò premesso, anche a voler considerare la tesi dell'Ufficio in merito all'interruzione della prescrizione dovuta a seguito della rateizzazione concessa in data 28/05/2012, la stessa veniva poi revocata a causa del mancato pagamento di tutte le rate, tale ipotesi di interruzione non è prevista dalla ratio della sentenza di Cassazione citata n. 23397 del 17.11.2016 la quale sancisce tassativamente che si può verificare la conversione della prescrizione da breve a decennale soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale (vedi, per tutte: Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3987) o anche di decreto o di sentenza penale di condanna divenuti definitivi. In tale ottica è dato il senso letterale della sentenza citata n. 23397/16 che al punto 18.4, prevede: "Infine, è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e cosi via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato..."

Difatti la presentazione del rateizzo parziale presso l'Agenzia della Riscossione non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione, come stabilito dalla Cassazione con l'Ordinanza 21 novembre 2017 - 3 gennaio 2018, n.18.

Come sopra motivato, l'appello dell'Ufficio va respinto limitatamente alle cartelle
I-0972003 4736 36059000 notificata il 07.09.2006
2-09720050125 801263000 notificata il 03 .04.2008
3-09720060 117872184000 notificata il 31.03 .2008
4-09720060237205441000 notificata il 18.11.2008
5-09720070376143073000 notificata il 16.02.2009
6 - 09720100098289245000 notificata il 15.05.2010, in quanto prescritte nel termine breve quinquennale.
Considerata la peculiarità della materia trattata e i risvolti normativi giurisprudenziali, le spese vanno compensate.

PQM

la Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.
Roma 18/02/2019
Depositata in segreteria il 12 marzo 2019


 

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