REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PRATO SEZIONE 1
riunita con l'intervento dei Signori:
SOCCI ANGELO MATTEO Presidente e Relatore
MARCO GARGANI Giudice
CESARE POLLASTRI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2016
depositato il 21/10/2016
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 13680201600000712000
IRPEF-ADD.REG. 1999
proposto dai ricorrenti:
(Omissis)

Svolgimento del processo

1. Con ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo
emesso da Equitalia centro spa per la provincia di Prato P.L. ha chiesto, previa sospensione dell'atto, l'annullamento del fermo, l'annullamento delle pretese perché prescritte, con lo sgravio delle somme richieste, vittoria di spese. Rappresentava che la vettura, l'unica posseduta, era bene strumentale essenziale alla sua atttività
2. Si è costituito regolarmente l'ufficio, Agenzia delle entrate di Prato, che ha chiesto l'estromissione dal giudizio riguardando le domande esclusivamente questioni esecutive, di competenza della riscossione;
3. Si è costituita regolarmente Equitalia che ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto, rilevando il termine decennale di prescrizione trattandosi di Iva, Irpef e diritti camerali. Sulla questione del bene strumentale rilevava la impossibilità di proposizione della questione in questa sede, ma solo ex art. 615 cpc e comunque il bene non è strumentale, essenziale, indispensabile.
4. Si è regolarmente costituita la camera di commercio di Prato che ha contestato la fondatezza della domanda, rilevando che il contribuente era decaduto dal proporre ricorso, per il decorso dei 60 giorni dalla notifica della cartella (notificata il 18 maggio 2016); ad esclusione della sanzione i diritti camerali si prescrivono in 10 anni e non in 5, a prescindere dagli effetti della cartella. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La Commissione accoglieva la sospensione.
Alla odierna udienza le parti hanno discusso e concluso come da
verbale.

Motivazione

5. Il ricorso risulta fondato per la prescrizione di tutte le pretese tributarie, sanzioni ed interessi compresi; anche per i crediti IVA, IRPEF e altri tributi erariali la prescrizione per questa Commissione risulta di anni 5, come emerge da Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632 - 01, vedi anche CTP di Reggio Calabria n. 2634/2014. Le spese possono compensarsi interamente in considerazione dell'annullamento (in autotutela) del pignoramento presso terzi (e del difetto di giurisdizione sul punto).

Risulterebbe irrazionale un sistema con prescrizioni di 5 anni per tributi locali e sanzioni (per le sanzioni, per i diritti camerali, vedi d. M. 27 gennaio 2005, n. 54, art. 10), e di 10 anni per i tributi erariali, IRPEF, IVA e altro.

5. 1. Tutti i tributi, in oggetto, hanno adempimenti (scadenze) annuali, e quindi ex art. 2948, n. 4 cod. civ. la prescrizione è di 5 anni. Sostenere (vedi Cass. 13080/2011) che '' ... la prestazione tributaria attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica , derivando il debito anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi ... " non risulta ragionevole ed è palesemente illogico, poiché ciò che muta, anno per anno, non è il dovere della prestazione, ma la misura, l'entità il quantum, da pagare - sempre anno per anno - . Pertanto anche i tributi erariali sono pienamente disciplinati nell'art. 2948, n. 4 cod. civ.

Il sistema in questo modo risulta più razionale, e solo gli obblighi
derivanti da sentenza si prescrivono in 10 anni. In considerazione della altalenante giurisprudenza, poco chiara sul punto della prescrizione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese.
Il preavviso di fermo del veicolo non è un atto esecutivo, ma costituisce misura non alternativa all'esecuzione, afflittiva, sicché la pretesa dell'esattore è impugnabile .con un'azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione e alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per
valore. Vedi Cass. S. U. n. 15354 depositata il 22 luglio 2015.

In materia di debiti tributari competente è la Commissione Tributaria (giurisdizione).
La vettura risulta un bene strumentale necessario alla stessa prosecuzione dell'attività della ricorrente, la ricorrente infatti allega la proprietà della sola vettura in oggetto. E comunque la prescrizione delle pretese assorbe il relativo motivo.

PQM

Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
annulla altresì il fermo amministrativo sul veicolo;
compensa interamente le spese tra le parti.
Prato, 20 marzo 2017
I I Presidente estensore
Angelo Matteo Socci


 

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