REPUBBUCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 12
riunita con l'intervento dei Signori:
- COSTA SALVATORE Presidente
- CARUSO ANTONIO Relatore
DISTEFANO NATALE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sui ricorso n. 3376/2019
depositato il 08/07/2019
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°3076 IMU 2013
contro:
COMUNE DI PATERNO’
CASA COMUNALE 95047 PATERNO
proposto dal ricorrente:
U. SRL
rappresentato da:
D.P.
rappresentante difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE ROMEO 2895126 CATANIA CT
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE ROMEO 2895126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso contenente istanza di mediazione ex art. 17 bis, D. Lgs. 546/92 notificato in data 8.3.20 19 all’indirizzo PEC dell’ente impositore (tratto dall’IPA, come attestato in relata e come consentito, nell’ambito del processo telematico tributario, dall’art. 7, comma 5, del D.M. del Min. Economia e Finanze in data 23 dicembre 2013 n. 163), U. s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, avente ad oggetto ICl 2013, sanzioni ed interessi sulla base di plurimi motivi, tra cui quello avente ad oggetto la intervenuta decadenza dal potere impositivo ai sensi dell’art. 1. comma 161, L. 296/2006 e quello avente ad oggetto la prescrizione quinquennale del tributo ed anche delle sanzioni.
Esponeva la ricorrente che l’atto impugnato le era stato notificato in data 7.1.2019 di talché, sotto il primo profilo, era decorso in data 31.12.2018 il termine di decadenza e, sotto il secondo profilo, considerato che la seconda rata dell’IMU doveva essere pagata in data 17.12.2013, al 17.12.2018 era anche decorso il termine di prescrizione.
Malgrado la regolarità della notifica l’ente impositore restava contumace.

Motivazione

Ritiene la commissione che i motivi di ricorso sopra esposti siano fondati e vadano accolti.
Invero, come è noto l’art. 1, comma 161, L. 296/2006 prevede che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni."

Nel caso di specie, attesa la contumacia del Comune e quindi in difetto di prova della data di invio, ai fini della data della notifica non si può che tenere conto di quella di consegna del plico che conteneva l’atto impugnato, avvenuta il 7 gennaio 2019 (con avviso fatto in data 3.1.2019; v. annotazione sulla busta in atti).
Ne consegue che si è verificata la decadenza da potere impositivo prevista dalla norma sopra riportata.

A ciò va aggiunto che in ogni caso il credito tributario portato dall’atto impugnato si è anche estinto per prescrizione.
Invero, premesso che il termine di prescrizione dell’ICI è quello, al pari degli altri tributi locali quali la TARSU e la TOSAP, quinquennale, previsto dall’art. 2948 n. 5, c.c. (trattandosi di prestazione periodica che matura in funzione del mantenimento nel tempo del presupposto impositivo consistente nel possesso dell’immobile), nel caso di specie, posto che il pagamento andava effettuato entro il 17 dicembre2013 va osservato come l’atto interruttivo costituito dalla notifica dell’avviso di accertamento sia pervenuto nella conoscenza legale del ricorrente dopo il 17 dicembre 2018 e quando il termine era ormai decorso
(v. l’annotazione riportata sulla busta "fatto avviso il 3.1.2019”), apparendo appena il caso di ricordare come, in proposito, la S.C. abbia chiarito che: “In tema d’interruzione della prescrizione, tanto l’atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l’atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell’effetto interruttivo, la conoscenza dell’atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario” (Cass., sez. III. 21 maggio 2013. n. 12480).

Anche sotto questo profilo, quindi, il ricorso appare fondato e va accolto.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in considerazione delle ragioni dell’accoglimento del ricorso.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 3376/19 R.G:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese irripetibili.
Cosi deciso in Catania, nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Provinciale, sez. XII, il 10 gennaio 2020.
Depositato in segreteria il 14.01.2020


 

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