REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRILLO Renato - Presidente -
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A.;
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 17/2/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARINELLI Felicetta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Boffa Antonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17/2/2014, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 23/5/2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale M.A. era stato giudicato colpevole del delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, e condannato - con giudizio abbreviato - alla pena di quattro anni, due mesi di reclusione e 22 mila euro di multa; allo stesso era contestato di aver detenuto, a fine di vendita, quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (111,87 grammi) e cocaina (43,6 grammi).

2. Propone ricorso per cassazione il M., a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi:

- violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen., nullità della sentenza. Il Collegio di appello avrebbe pronunciato sentenza, all'udienza del 17/2/2014, in assenza del ricorrente, detenuto in carcere a Salerno, sebbene questi avesse chiesto tempestivamente di esser tradotto per quella data e la Corte avesse disposto in conformità con ordine dell'11/2/2014; ne deriverebbe, pertanto, la nullità della sentenza, a nulla rilevando che il luogo di detenzione rientrasse in un diverso distretto di Corte di appello;

- difetto motivazionale quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La sentenza avrebbe negato tale ipotesi lieve pur in presenza di tutti i presupposti atti a giustificarla: in particolare, la modesta quantità delle sostanze rinvenute e le modalità stesse della condotta, non eccedenti la mera custodia dello stupefacente e mai concretatesi in atti di cessione;

- difetto motivazionale quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. La Corte avrebbe negato tale attenuante senza considerare che il modestissimo quantitativo di stupefacente rinvenuto avrebbe potuto fruttare un vantaggio economico di scarsa consistenza; la diversa affermazione contenuta in sentenza sarebbe frutto di mera presunzione, come tale da censurare.

Motivazione

3. Il ricorso è fondato; al riguardo, il primo motivo risulta assorbente.

La documentazione allegata al gravame attesta che il 29/1/2014 il M. - detenuto presso la casa circondariale di Salerno - aveva formulato alla Corte di appello istanza di traduzione per l'udienza del 17/2/2014, manifestando la volontà di parteciparvi; con decreto dell'11/2/2014, il Presidente della sesta Sezione penale della Corte aveva disposto in conformità ("V., si traduca il detenuto per l'udienza del 17/2/2014"). Ciononostante, l'imputato non era stato tradotto per quella data, allorquando il Collegio aveva comunque deliberato la sentenza qui impugnata.

Orbene, come affermato dal Supremo Collegio di questa Corte, la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perchè non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, anche al di fuori dalla circoscrizione del Giudice procedente, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/6/2010, F., Rv. 247836, alla quale integralmente si rinvia; Sez. 4, n. 51517 del 21/6/2013, Bagno, Rv. 257876). In particolare, le Sezioni unite hanno affermato che "questa conclusione si basa, innanzitutto, su una più rigorosa interpretazione letterale e sistematica della disposizione, specifica per il giudizio camerale in grado di appello, di cui all'art. 599 cod. proc. pen., comma 2, - secondo cui "l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire" -, disposizione che non ripete l'inciso "e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice", contenuto nell'art. 127 cod. proc. pen., comma 4, e che, in quanto norma speciale, deroga alla norma generale di cui all'art. 127 ed è quindi sulla stessa prevalente (Sez. 1, 23/6/2006, n. 26276, Serena, Rv. 234419; Sez. 5, 6/6/2002, Rv. 28867, Rosmini, m. 223100; Sez. 2, 7/12/2001, n. 209/02, Liuzzo, Rv. 220444; Sez. 6, 9/3/1998, n. 6384, Ohaeme, Rv. 210906). Questa interpretazione, inoltre, proprio perchè garantisce maggiormente la partecipazione al giudizio di merito dell'imputato appellante, che abbia manifestato una volontà in tal senso, è più conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111 Cost., il quale riconosce la piena espansione del diritto di autodifesa e l'esercizio di facoltà, che solo la presenza dell'imputato nel processo è in grado di assicurare. La detta interpretazione trova anche conferma sia nelle norme e principi posti dall'art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i quali, nel prevedere il diritto di ogni accusato di difendersi personalmente, di esaminare o far esaminare i testimoni e di farsi assistere gratuitamente da un interprete, implicano necessariamente la presenza dell'imputato; sia nell'art. 14, comma 3, lett. d), e), f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a Nuova York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, che riconosce esplicitamente il diritto di ogni individuo accusato di un reato di essere presente al processo, oltre che di difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta, di interrogare e fare interrogare testimoni, di farsi assistere gratuitamente da un interprete".

La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

PQM

Annulla con rinvio la sentenza impugnata alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2016.


 

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