Con sentenza n. 5994 del 17 aprile 2012 le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito la competenza a dirimere le controversie sorte in materia contributo unificato stabilendo che, tale materia, spetta al Giudice tributario.

Nella fattispecie un contribuente aveva ricevuto una notifica di pagamento con contestuale richiesta sia del rimborso del contributo unificato sia dei relativi oneri accessori.

La cartella di pagamento riguardava un giudizio che, in passato, era sorto dinanzi al Giudice di Pace.
Ai sensi dell' articolo 617 cpc, il contribuente proponeva opposizione poichè la notifica non solo presentava evidenti vizi di forma ( nel caso di specie non erano indicati gli estremi della sentenza emessa dal Giudice di Pace) ma, soprattutto, riguardava un credito in realtà inesistente.

Il Tribunale riconosceva le ragioni del contribuente e dichiarava la nullità della cartella di pagamento stabilendo la propria competenza.
Equitalia, a seguito di tale decisione, ricorreva in Cassazione che provvedeva a cassare la sentenza stabilendo che la giurisdizione in materia di contributo unificato spetta al Giudice Tributario.

Tale decisione è la conseguenza della natura dello stesso che è di tipo tributaristico e, pertanto, si applicherà la normativa ex art. 2, comma 1, del dlg 31 dicembre 1992 n.546.
La predetta norma stabilisce espressamente la competenza della giurisdizione tributaria per tutte le controversie che hanno ad oggetto tributi di ogni genere e specie.

Le Sezioni Unite, accogliendo il ricorso dell' Agente della riscossione, hanno stabilito che " l'opposizione ex art.617 cpc, con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 d.p.r. 115/2002, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (cfr. Corte cost. 73/2005 e Cass., ss.uu. 3007/2008 e 3008/2008) e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurando queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardano tributi, al Giudice tributario (in base alla previsione degli artt. 2, comma 1, e 19 lett.a), d.lgs. 546/1992 ( cfr. Cass. ss.uu. n. 9840/2011).

Come si evince della lettura della massima sopracitata, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito quanto detto in passato e, in ossequio al precedente orientamento, ha rimesso le parti dinanzi alla Commissione provinciale competente per territorio.

Fabrizia Gaia Postiglione

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