La Sentenza Cass. 5791/2014 affronta la portata della norma di cui all’art. 1917 c.c., con riferimento all’assicurazione della responsabilità civile laddove testualmente recita «l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.»

In fatto
L'avvocato D.G., dopo aver stipulato, nel 1989 una polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità professionale, in data 9 dicembre 1996, nella vigenza della suddetta polizza, proponeva per una società propria cliente dinanzi la Corte d'appello di Bologna un appello che la stessa Corte, con sentenza del 2.11.1998, giudicò tardivo, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
L'avv. D.G., ammettendo il proprio errore professionale consistito nella tardiva proposizione del gravame, spontaneamente si accollava il debito della cliente nei confronti della controparte vittoriosa, adempiendolo. S uccessivamente chiedeva al proprio assicuratore della responsabilità civile, RAS s.p.a., la rifusione delle somme versate per tenere la cliente indenne dalle conseguenze del proprio errore professionale, fino a citarlo dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.
Si giungeva così alla decisione della Corte d'appello di Milano che ha ritenuto come l'indennizzo assicurativo non fosse dovuto all'avv. D.G. in quanto l'efficacia del contratto di assicurazione era spirata ad aprile del 1998, e quindi prima della sentenza (depositata a novembre 1998) con la quale la Corte d'appello di Bologna, dichiarando tardivo l'appello proposto dall'avv. D.G., ne aveva fatto sorgere la responsabilità professionale.


In diritto
Sul punto la Suprema corte con iter argomentativo di rigorosa chiarezza e logicità giunge ad affermare: «Ai fini della validità del contratto di assicurazione, quel che ha da essere "futuro" rispetto alla stipula del contratto non è il prodursi del danno civilisticamente parlando, ma l'avverarsi della causa di esso. Non è infatti mai consentita l'assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, a nulla rilevando che l'evento - e quindi il concreto pregiudizio patrimoniale - si sia verificato dopo la stipula del contratto, quando l'avveramento del sinistro non rappresenta che una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima di tale momento.

Così, ad esempio, sarebbe nulla ex art. 1895 c.c., per inesistenza del rischio l'assicurazione contro le malattie stipulata da persona in cui la patologia sia già insorta, a nulla rilevando che questa divenga oggettivamente visibile dopo la stipula del contratto; allo stesso modo, sarebbe nulla per inesistenza del rischio l'assicurazione del credito stipulata da chi abbia erogato un mutuo a debitore già insolvente, a nulla rilevando che il fallimento del debitore dell'assicurato sia stato dichiarato dopo la conclusione del contratto; sarebbe nulla, sempre per la stessa ragione, l'assicurazione della responsabilità civile stipulata da persona che abbia già tenuto una condotta illecita, a nulla rilevando che il danno da essa causato sia destinato a prodursi nel futuro.»

In altri termini occorre tenere ben distinto il concetto di danno da quello assicurativo di rischio: «Questo dunque essendo il diritto assicurativo quo utimur, è evidente l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, là dove da un canto annuncia di volere fare applicazione dell'art. 1917 c.c., e dall'altro ne individua il presupposto fattuale nella produzione del danno civilistico derivante dalla condotta dell'assicurato, piuttosto che nell'avveramento dei presupposti causali del rischio dedotto in contratto.
Che tale motivazione sia irragionevole, del resto, risulta confermato dalla prova logica della reduetio ad absurdum: se, infatti, fosse corretta l'affermazione della Corte d'appello (secondo cui il "fatto accaduto" di cui all'art. 1917 c.c., coincide con l'avverarsi d'un danno civilistico), si dovrebbe pervenire all'assurdo che, quando il fatto illecito dell'assicurato causi a terzi un danno permanente (ad esempio, alla persona), l'assicuratore non sarebbe mai obbligato a tenere indenne l'assicurato per i danni da questi causati ma maturati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dell'efficacia del contratto.»

E proprio su detto concetto di rischio si insiste :«la giurisprudenza di questa Corte di cassazione è ormai da tempo costante nell'affermare che un evento può ritenersi causato da un altro quando, al momento in cui si verificò il secondo, il primo ne appariva una conseguenza ragionevolmente prevedibile, in base al criterio del "più probabile che no" (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013, Rv. 628702; Sez. 3, Sentenza n. 13214 del 26/07/2012, Rv. 623565; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv.618880; Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011, Rv. 618137).»
Di guisa che «la proposizione d'un appello incontestabilmente tardivo rendeva, al momento stesso della notificazione, "più probabile che non" una pronuncia di inammissibilità, e parimenti una condanna alle spese, posto che non si ravvisava causa veruna idonea a giustificarne la compensazione».

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