Con sentenza n.13215/14, depositata in data 21 marzo 2014, la Corte di Cassazione, sez. seconda penale, si è pronunciata in merito alla dichiarazione di astensione alle udienze per sciopero, comunicata a mezzo fax, da parte del difensore nel processo penale.

Nel caso di specie, il difensore dell'imputato aveva inviato comunicazione di adesione all'astensione a mezzo fax, con conseguente istanza di rinvio della trattazione del ricorso, due giorni prima ma oltre l'orario di chiusura della cancelleria.

La Corte ha rigettato l'istanza per non essere stata comunicata due giorni prima alla cancelleria della Corte, entro l'orario di chiusura dell'ufficio.
Difatti, l'art. 3 del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", avente valore di normativa secondaria e, perciò, vincolante per gli avvocati, stabilisce che la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza "affinchè sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltrechè agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita".

La comunicazione, pertanto deve pervenire due giorni prima e negli orari di apertura al pubblico della Cancelleria, ritenuto che "la prescrizione del termine ultimo di due giorni precedenti l'udienza, per il tempestivo invio della comunicazione, va inteso nel senso che la comunicazione effettuata nell'ultimo giorno utile deve pervenire nell'ufficio di cancelleria nell'orario di apertura dello stesso, affinchè possa essere presa in carico e acquisita agli atti del procedimento; giacchè, se la comunicazione è trasmessa via fax nelle ore pomeridiane o addirittura notturne nelle quali la cancelleria è chiusa, l'ufficio non può averne conoscenza se non l'indomani."


La Suprema Corte, pertanto, ha enunciato il seguente principio: "L'adesione del difensore di fiducia all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, perchè possa ritenersi legittima, deve essere comunicata al giudice procedente secondo quanto prevede l'art. 3 del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 dalle organizzazioni rappresentative dell'avvocatura e approvato dalla "Commissione di garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali"; perciò, la dichiarazione di adesione all'astensione, ove non sia comunicata (personalmente o tamite sostituto) in udienza, deve essere comunicata con atto scritto nella cancelleria del giudice procedente almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza e non oltre l'orario di chiusura dell'ufficio".

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