>Avviso di accertamento catastale illegittimo se emesso oltre un anno dalla DOCFA

LA QUESTIONE SOTTOPOSTA AL VAGLIO DELLA CORTE

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento catastale, emesso dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla rendita di un immobile sito nel Comune di Bari.

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale dell'immobile, innalzandola da € 14.368,00 a € 23.255,32, motivandola sulla base del fatto che l'immobile era stato oggetto di una ristrutturazione, che ha comportato un aumento della superficie utile.

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento, sostenendo che la rettifica fosse illegittima per mancanza di motivazione e per intervenuta definitività della rendita catastale proposta, essendo trascorsi oltre 12 mesi tra la presentazione della DOCFA e la notifica dell'avviso di accertamento catastale.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte con sentenza n. 2182/2023 ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento.

La Corte ha rilevato che l'avviso di accertamento è carente di motivazione, in quanto non specifica le ragioni che hanno indotto l'Agenzia delle Entrate a rettificare la rendita catastale dell'immobile. La Corte ha anche rilevato che l'avviso di accertamento è stato emesso oltre il termine di legge, in quanto la rettifica della rendita catastale deve essere notificata, pena l'illegittimità del provvedimento, entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione DOCFA, come pure da
disposizioni/chiarimenti forniti dal Superiore Gerarchico (Circ. Min. 83/E/T 1999; Circ. AT/7/T/2005), dovendosi in caso di ipotesi rettifica eventualmente garantire anche il contraddittorio con il contribuente (art. 61 DPR 1142/49) e richiedendosi una motivazione c.d. “rafforzata” dell'atto accertativo.

La circolare richiamata (AT/7/T/2005) prevede che in caso di attribuzione di rendita conseguente a dichiarazioni in catasto presentate con procedura DOCFA, decorso il limite temporale previsto dal D.M. 701/94 (12 mesi), il reddito catastale da considerarsi e' quello della rendita iscritta in atti dopo il suddetto termine ovvero rettificata dall'ufficio. In caso di correzioni eseguite oltre il termine annuale di cui trattasi l'Ufficio deve provvedere ad alcuni adempimenti connessi pena la illegittimità del provvedimento. Occorre in particolare, sempre secondo la circolare, che nell'ipotesi in cui l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio rettifichi le rendite proposte oltre i dodici mesi previsti dall'art. 1, comma 3, che lo stesso provveda - oltre alla notifica di tali rendite agli interessati ed alla comunicazione ai Comuni prevista dall'art. 74 della L. 342/2000 - a predisporre una specifica nota informativa ai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate.

Detti Uffici sono individuati in relazione alla circoscrizione territoriale desumibile dagli atti civili, amministrativi, giudiziali, le cui volture sono state eseguite sulla base di richieste presentate all'Ufficio provinciale successivamente alla data di dichiarazione DOCFA, con la quale
e' stata proposta in catasto la rendita oggetto di rettifica.

CONCLUSIONI

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia conferma il principio secondo cui l'avviso di accertamento catastale deve essere motivato e deve essere notificato entro i termini di legge. La sentenza è anche importante perché tutela i diritti dei contribuenti, che possono impugnare gli avvisi di accertamento illegittimi.

Corrado Valerini

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