L'iscrizione ad un albo professionale basta ad escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non occorrendo l'ulteriore presupposto dell'avvenuto versamento di contributi all'ente previdenziale privatizzato.

E' quanto ha stabilito la Corte d'Appello di Milano Sez. Lavoro con la Sentenza del 7.11.2017 n. 1887 accogliendo l'appello del professionista e riformando la sentenza di primo grado.

LA QUESTIONE GIURIDICA
La questione che ha dato origine alla controversia verte sull'interpretazione dell'art. 18 co. 12 D.L. n. 98/11, il quale, interpretando autenticamente l'art. 2 co. 26 I. 335/95, ha delimitato l'ambito dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS.

In particolare i giudici meneghini sono stati chiamati a stabilire se debbano iscriversi a detta Gestione coloro i quali abbiano svolto - nel periodo oggetto di causa - attività il cui esercizio era subordinato all'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati e abbiano versato alla Cassa forense il solo contributo integrativo.

L'art . 18 comma 12 del D.L. 98/ 11, conv . in legge 111/2011 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, sopra citato, nei seguenti termini: "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 3 comma 1 , /ett. d del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato art. 2 comma 26 della legge 335/1995".

LA DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO

Secondo il Tribunale nella fattispecie rilevano solo i contributi c.d. soggettivi necessari ai fini della tutela previdenziale, irrilevante sarebbe il mero versamento dei c.d. contributi integrativi, cui anche l'avvocato è tenuto, ai sensi dall'art. 10 della legge 6/1981 che li rende obbligatori in forza della sola iscrizione agli albi professionale anche per coloro che non sono iscritti alla Cassa.

Ebbene, secondo la Corte d'Appello, (che richiama sul punto i precedenti della Corte d'Appello di Milano n. 1363/17 Pres. Dott.ssa C. SALA, Rel. Dott. G. PICCIAU; conf. sent. n. 1362/17; e 1351/16 Pres. Dott.ssa L. TROGNI, Rel. G.A. Dott. A. Onesti) la norma si riferisce esclusivamente ai "contributi" senza alcuna distinzione fra contributi integrativi e contributi soggettivi.

Pertanto, ritenuto che l'appellante, nell'annualità oggetto di causa (2009) aveva pacificamente corrisposto alla CASSA il solo contributo integrativo dovuto ai sensi del citato co. 11, I. n.576/1980, lo stesso, pertanto, non poteva considerarsi tenuto, sulla base delle argomentazioni sopra riportate, all'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per il medesimo periodo.

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